Cassazione sezione lavoro, Sentenza 5.4.2012 n. 5479
Con sentenza del 12.02.2008 il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda proposta da C.S.C., accertata l'esistenza di invalidità nella misura del 100% e del requisito reddituale, riconosceva il diritto del ricorrente a percepire la pensione d'inabilità civile con decorrenza dal 1.08.2006, con condanna dell'INPS all'erogazione delle relative prestazioni. La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 59 del 2010, che ha rigettato il gravame dell'INPS ribadendo l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, ed in particolare ritenendo, contrariamente all'assunto dall'ente previdenziale, che ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali in questione il reddito della casa di abitazione andasse escluso dal reddito imponibile. Di questa sentenza l'INPS domanda la cassazione sulla base di un unico articolato motivo. Il C. resiste con controricorso.
LaPrevidenza.it, 19/04/2012
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
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