giovedì, 15 ottobre 2026

Invalidità civile: dal computo dei redditi ai fini della determinazione del diritto alla prestazione si esclude il reddito della casa di abitazione

Cassazione sezione lavoro, Sentenza 5.4.2012 n. 5479

 

Con sentenza del 12.02.2008 il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda proposta da C.S.C., accertata l'esistenza di invalidità nella misura del 100% e del requisito reddituale, riconosceva il diritto del ricorrente a percepire la pensione d'inabilità civile con decorrenza dal 1.08.2006, con condanna dell'INPS all'erogazione delle relative prestazioni. La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 59 del 2010, che ha rigettato il gravame dell'INPS ribadendo l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile, ed in particolare ritenendo, contrariamente all'assunto dall'ente previdenziale, che ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali in questione il reddito della casa di abitazione andasse escluso dal reddito imponibile. Di questa sentenza l'INPS domanda la cassazione sulla base di un unico articolato motivo. Il C. resiste con controricorso.

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LaPrevidenza.it, 19/04/2012

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