Inps, Messaggio 9 agosto 2004 n° 25277
Applicazione dell’articolo 42, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Non ripetibilità di somme relative a prestazioni per invalidità civile percepite prima del 2 ottobre 2003 e risultate indebite per superamento dei limiti reddituali.
LaPrevidenza.it, 21/08/2004
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