Inpdap, Nota Divulgativa 11.6.2010 Prot. 7627/2010
Disposizioni in materia pensionistica
Un primo intervento riguarda l’introduzione, ai commi 1 e 2 dell’articolo in oggetto, di un’unica finestra mobile per l’accesso al pensionamento sia di vecchiaia (con 65 anni di età per gli uomini e l’età di cui all’articolo 22-ter comma 1 del DL n. 78/2009 convertito con modificazioni con legge 102/2009, per le donne) che di anzianità di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 243/2004, prevedendo il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi dodici mesi dalla maturazione dei requisiti previsti per il lavoratori dipendenti. La nuova disposizione in materia di decorrenza dei trattamenti si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento a decorrere dall’anno 2011; di conseguenza, nei confronti del personale che acquisisce i requisiti contributivi e anagrafici (ovvero l’anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni) previsti per la pensione di anzianità o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2010, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di decorrenze previste rispettivamente dall’articolo 6, lettera c) della legge 243/2004 (accesso al 1° gennaio o 1° luglio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti) e dall’articolo 1, comma 5, lettere a) e b) della legge n. 247/2007 (4 finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti). Nei confronti del personale del comparto scuola sono confermate le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997. Si evidenzia che il legislatore, nell’individuare i destinatari del nuovo regime di decorrenze, ha espressamente richiamato per le pensioni di vecchiaia il requisito anagrafico dei 65 anni per gli uomini e quello di cui all’articolo 22-ter, comma 1, della legge 102/2009 per le donne mentre per i pensionamenti di anzianità ha rinviato all’articolo 1, comma 6, della legge n. 243/2004. Di conseguenza, il personale per il quale sono previsti, per le pensioni di vecchiaia, requisiti anagrafici diversi da quelli citati ovvero non trovano applicazione, per le pensioni di anzianità, le disposizioni di cui alla legge 243/2004 e s.m.i, mantiene il previgente regime di accesso al pensionamento, anche in presenza di requisiti maturati dal 2011.
Si rappresenta, inoltre, che per specifiche categorie di personale (quali, ad esempio, magistrati o professori universitari) sussiste la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico di vecchiaia con limiti di età superiori a 65 anni, fermo restando che qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga dal compimento del sessantacinquesimo anno di età il relativo trattamento pensionistico è determinato in base alle disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia (art. 10, comma 1, Dlgs n. 165/1997). Di conseguenza, solo in tale ultima ipotesi (pensionamento di vecchiaia al compimento del 65° anno di età) e in presenza di requisiti maturati a partire dal 2011, trovano applicazione le nuove disposizioni in materia di accesso al pensionamento di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legge in esame. Un’ulteriore novità è introdotta dal comma 3 dell’articolo in oggetto che sostituisce l’articolo 5, comma 3, D.lgs. n. 42/2006, modificando il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione; in particolare in luogo della decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione, nei confronti dei soggetti i quali maturino i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento a decorrere dall’anno 2011, il diritto alla decorrenza del relativo trattamento ha luogo trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. Nulla è innovato, in regime di totalizzazione, in termini di decorrenza per le pensioni ai superstiti (primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa) e per le pensioni di inabilità (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione). Il comma 4 dell’articolo 12 in oggetto introduce delle deroghe in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevedendo il mantenimento delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. 78/2010. In particolare, le previgenti disposizioni continuano a trovare applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti con preavviso in corso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. Con detta fattispecie derogatoria il legislatore ha inteso tutelare i soggetti che abbiano in corso alla data del 30 giugno 2010 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni e nei termini previsti dai CCNL. Il medesimo comma 4 prevede, inoltre, il mantenimento delle previgenti disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.
Ulteriori fattispecie derogatorie al nuovo regime di decorrenze sono disciplinate nel successivo comma 5 e riguardano, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011:
a) i lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) i lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 6621.
A norma del successivo comma 6, l’Inps provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che si trovino nelle suddette condizioni e che intendano avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del previgente regime di decorrenze.
LaPrevidenza.it, 16/06/2010
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