Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia, Giudice Unico RAELI, 11.6.2008 n. 110 (Dott. Vittorio Raeli)
E’ ammissibile il deferimento alle Sezioni riunite di una questione di massima, qualora il contrasto giurisprudenziale sia riferito a pronunce tra Sezioni regionali ( contrasto c.d. orizzontale ) e tra Sezioni regionali e Sezioni centrali della Corte dei conti ( contrasto c.d. verticale ), conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 L. n. 161/1953 ed in considerazione della funzione nomofilattica delle Sezioni riunite. (Dott. Vittorio Raeli - Magistrato della Corte dei Conti)
LaPrevidenza.it, 29/09/2008
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