Sentenza Corte dei conti, sez. Marche, 27 febbraio 2012 - Avv. Daniela Carbone
Con sentenza pubblicata il 27.2.2012, la Corte dei conti, sez. Marche, Dott.ssa D. Scandurra, ha affermato l’irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte sulla pensione del ricorrente, con il conseguente obbligo per l’Amministrazione di rimborsare quanto recuperato, in quanto gli errori commessi a causa dell’automazione delle procedure non debbono far carico, sempre e comunque, ai titolari delle pensioni, a fronte del vantaggio di ricevere tempestivamente i pagamenti. Secondo il giudice adito, la tempestività delle procedure non può essere riguardata come un bene aggiuntivo dei pensionati ma come assetto normale e doveroso dei servizi della erogati dalla P.A., anche se di faticosa realizzazione.
La fattispecie di causa attiene all’indebito sorto per omessa effettuazione delle ritenute in conto entrate Tesoro, ex artt. 141 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e 21 della legge n. 78 del 1983 (poi abrogati dall'art. 2268, comma 1, n. 691, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare” con decorrenza ottobre 2010), da parte dell’Inpdap (subentrato dal 01.01.2003 all’Amministrazione militare nella presa in carico della partita di pensione), a seguito di “un’anomalia interna al sistema informatico”. In particolare, gli indebiti pagamenti sono derivati da un errore che si è verificato in sede di esecuzione del provvedimento di liquidazione della pensione, indipendentemente, quindi, dall’emanazione di un successivo decreto di revoca e di modifica. Ne consegue, pertanto, l’inapplicabilità dell’art. 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sopra richiamato.
Le altre norme invocate a sostegno della pretesa fatta valere sono costituite dall’art. 9 della legge 7 agosto 1985, n. 428 e dall’art. 5 del d.P.R. n. 429/1986.
La sentenza ripercorre esaustivamente la normativa vigente in materia, evidenziando che, nel caso di specie, non si è trattato di una lavorazione meccanografica relativa a variazioni di carattere generale, ma di una lavorazione riguardante una specifica partita di pensione e, pertanto, soggetta alla disciplina dell’art. 9 della legge 428/1985, che prevede, appunto, l’effettuazione del controllo entro il termine di un anno, trascorso il quale le liquidazioni diventano definitive, senza alcuna possibilità di recupero.
E comunque, ancorché si voglia ritenere che la possibilità del recupero permanga oltre il termine annuale di revisione, il recupero stesso non è incondizionato, in quanto il carattere non più provvisorio dei pagamenti effettuati rende applicabile, per identità di principio, il criterio di cui all’art. 206 del t.u. 1092/1973, che consente la ripetibilità soltanto in presenza di dolo del pensionato. Poiché nel caso di specie non sussiste alcun dolo da parte del pensionato, l’amministrazione è stata condannata alla restituzione di quanto trattenuto per irripetibilità dell’indebito.
LaPrevidenza.it, 24/03/2012
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