martedì, 13 ottobre 2026

Indebiti: l'errata applicazione palesa la restituzione delle somme accessorie

Corte dei Conti Toscana, Sentenza 17 giugno 2005 n° 390

 

Secondo il giudice di legittimità, infatti (SS.UU. 9 marzo 1995 n.2742 e 23 gennaio 1995 n. 762), la giurisdizione della Corte dei conti, nella materia delle pensioni a carico totale o parziale dello Stato, si estende a tutte le questioni inerenti all' an ed al quantum della pensione, ivi comprese quelle concernenti gli elementi accessori quali l' indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità, ovvero gli interessi e la rivalutazione monetaria.
In riferimento alla eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - in atti defensionali (18 novembre 2004) va rilevato che, mentre il diritto a pensione è imprescrittibile ai sensi dell' art. 5 del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092, i crediti concernenti i singoli ratei di pensione ed i loro accessori sono soggetti a prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2 R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939 n. 739, e sostituito dall' articolo 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985 n. 428, espressamente richiamato nell' articolo 143 dello stesso T.U. con valenza estesa a tutti i tipi di pensione disciplinati dal testo unico medesimo, né l' Amministrazione pubblica ha la facoltà di rinunziarvi.
Sicché la citata normativa ha previsto , per le rate di stipendio e le rate di pensione dovuti dallo Stato, una prescrizione breve quinquennale decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Sui rapporti tra pagamento della sorte capitale ed accessori Cons. Stato, A.p., 22 dicembre 2004 n. 13, ha statuito che il pagamento da parte della Pubblica Amministrazione della sorte capitale per arretrati al pubblico dipendente ha di per sé solo l' effetto estintivo del debito per il capitale, ma non assume il significato univoco di riconoscimento del debito relativo agli accessori, potendo tale significato essere desunto solo se la stessa Amministrazione, nel pagare il capitale, indichi, seppure con formule non sacramentali, che il pagamento è “parziale”, “in acconto” o “salvo conguaglio” rispetto al futuro saldo definitivo anche degli accessori.
Pertanto, afferma il giudice amministrativo, il pagamento della sorte capitale, senza espressa riserva di successivo pagamento degli accessori non costituisce riconoscimento del debito, né condiziona l' esercizio dell' azione diretta al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
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LaPrevidenza.it, 09/09/2005

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