Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur. centrale d'appello, del 16.11.2009 - Avv. Daniela Carbone
Con ordinanza n. 72 del 16 novembre 2009 (in G.U., I s.s., n. 12 del 24.03.2010), torna nuovamente al vaglio della Corte costituzionale l’art. 1, comma 774, della legge 29 dicembre 2006,n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), che ha retroattivamente interpretato la disciplina dell’indennità integrativa speciale inerente la pensione di reversibilità, di cui all'art. 15, comma 5,della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nell'interpretazione fornita dalle Sezioni riunite con la pronuncia di massima n. 8/QM del 17 aprile 2002, per cui l’IIS veniva corrisposta in misura intera, come assegno accessorio da corrispondersi separatamente dalla pensione base. L’art. 1, comma 774, della legge 29 dicembre 2006, ha fornito una interpretazione autentica della normativa opposta a quella delle Sezioni riunite. Le Sezioni centrali d’appello hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dei commi 774, 775 e 776 della citata legge finanziaria, per contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost. nella parte in cui interpretando l'art. 1, comma 41,della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel senso che per le pensioni di reversibilita' sorte decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennita' integrativa speciale gia' in godimento da parte del dante causa attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilita', indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, e abrogando il comma 5 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n.724 - fanno salvi, con riassorbimento sui futuri miglioramenti,soltanto i trattamenti pensionistici piu' favorevoli gia' definiti, e non anche quelli in corso di definizione, in sede di contenzioso. Ad avviso della Corte dei conti, sez. centrale d’appello, i commi 774-77 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 i quali, “nell'imporre una interpretazione del sistema che non puo' che portare a una decisione di siffatte vertenze favorevole all'erario pubblico e sfavorevole al pensionato pretendendo che tale interpretazione abbia efficacia nei procedimenti giudiziari in corso, sembrano violare l'art. 111 Cost., che postula il giusto processo, nonche' l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e di converso l'art.117 Cost., a norma del quale l'attivita' legislativa trova un limite nella necessita' del rispetto degli obblighi internazionali. Secondo il Giudice a quo una lettura della normativa in questione in senso costituzionalmente orientato - cioe' nel senso di ritenere, in una visione sistematica dell'ordinamento comprensiva della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che il carattere naturalmente retroattivo della norma interpretativa trovi un limite nel rispetto del richiamato art. 6 della CEDU, e quindi diventi cedevole e non valga nel caso in esame - e' resa impossibile dal chiaro e in equivoco dettato del comma 775. Per altro verso, mentre la stessa Corte costituzionale, con una giurisprudenza inaugurata con la famosa sentenza n. 170 del 5 giugno 1984, discutibile e in dottrina discussa ma ormai da oltre un ventennio costantemente applicata, ha dichiarato che il giudice puo' e deve disapplicare il diritto interno in presenza di contrastanti norme comunitarie europee (oggi rectius norme dell'Unione europea), in virtu' di principi fatti discendere dall'art. 11 Cost., lo stesso non puo' dirsi di norme interne contrastanti con norme internazionali, come sono quelle, di derivazione pattizia, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Norme queste ultime, che - sebbene si sia tentato di inserirle nell'ordinamento dell'Unione europea con un espresso richiamo (vedasi trattato di Lisbona firmato il 13 novembre 2007) - non sono state tuttavia ancora «comunitarizzate» e rimangono pertanto mere norme internazionali, privo di efficacia diretta nell'ordinamento italiano. Da quanto teste' considerato, si deve dedurre che il solo modo per impedire l'applicazione delle norme dei commi 774-76 della legge 29 dicembre 2006, n. 296, ove ritenute incostituzionali, e' quello di sollevare formalmente davanti al giudice delle leggi la questione della loro compatibilita' con gli artt. 111 e 117 della Costituzione.”
Avv. Daniela Carbone
LaPrevidenza.it, 17/04/2010
Avvocato
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