giovedì, 15 ottobre 2026

IIS e calcolo su pensioni di reversibilità: rimessione della questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale

Ordinanza della Corte dei conti, sez. giur. centrale d'appello, del 16.11.2009 - Avv. Daniela Carbone

 

Con ordinanza n. 72 del 16 novembre 2009 (in G.U., I s.s., n. 12 del 24.03.2010), torna nuovamente al vaglio della Corte costituzionale l’art. 1, comma 774, della legge 29 dicembre 2006,n. 296 (legge finanziaria  per  l'anno  2007), che ha retroattivamente interpretato la disciplina dell’indennità integrativa speciale inerente la pensione di reversibilità, di cui all'art. 15, comma 5,della legge 23 dicembre 1994,  n.  724, nell'interpretazione  fornita dalle Sezioni riunite con la pronuncia di  massima  n.  8/QM  del  17 aprile 2002, per cui l’IIS veniva corrisposta in misura intera, come assegno  accessorio  da  corrispondersi separatamente dalla pensione base. L’art. 1, comma 774, della legge 29 dicembre 2006, ha  fornito  una interpretazione autentica della  normativa  opposta  a  quella  delle Sezioni riunite. Le Sezioni centrali d’appello hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dei  commi  774,  775  e  776  della   citata   legge finanziaria, per contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost. nella parte in cui  interpretando l'art. 1, comma  41,della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel senso che per le  pensioni  di reversibilita' sorte decorrere dall'entrata in vigore della  legge  8 agosto 1995,  n.  335,  l'indennita'  integrativa  speciale  gia'  in godimento da  parte  del  dante  causa   attribuita   nella   misura percentuale  prevista   per   il   trattamento   di   reversibilita', indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta,  e abrogando il comma 5 dell'art. 15 della legge 23  dicembre  1994,  n.724 - fanno  salvi,  con  riassorbimento  sui  futuri  miglioramenti,soltanto i trattamenti pensionistici piu' favorevoli gia' definiti, e non anche quelli in corso di definizione, in sede di contenzioso. Ad avviso della Corte dei conti, sez. centrale d’appello, i  commi 774-77 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 i quali, “nell'imporre una interpretazione del sistema  che  non  puo'  che  portare  a  una decisione di  siffatte  vertenze  favorevole  all'erario  pubblico  e sfavorevole al pensionato pretendendo che tale interpretazione  abbia efficacia nei procedimenti  giudiziari  in  corso,  sembrano  violare l'art. 111 Cost., che postula il giusto processo,  nonche'  l'art.  6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e di converso l'art.117 Cost., a norma del quale l'attivita' legislativa trova un  limite nella necessita' del rispetto degli obblighi internazionali. Secondo il Giudice a quo una  lettura  della  normativa  in  questione   in   senso costituzionalmente orientato - cioe' nel senso di  ritenere,  in  una visione sistematica dell'ordinamento  comprensiva  della  Convenzione europea  dei  diritti  dell'uomo,  che  il   carattere   naturalmente retroattivo della norma interpretativa trovi un limite  nel  rispetto del richiamato art. 6 della CEDU, e quindi  diventi  cedevole  e  non valga nel caso in esame - e' resa impossibile dal chiaro e in equivoco dettato del comma 775. Per altro verso, mentre la stessa Corte costituzionale,  con  una giurisprudenza inaugurata con la famosa sentenza n. 170 del 5  giugno 1984, discutibile e  in  dottrina  discussa  ma  ormai  da  oltre  un ventennio costantemente applicata, ha dichiarato che il giudice  puo' e deve disapplicare il diritto interno in  presenza  di  contrastanti norme comunitarie europee (oggi rectius norme  dell'Unione  europea), in virtu' di principi fatti discendere dall'art. 11 Cost., lo  stesso non  puo'   dirsi   di   norme   interne   contrastanti   con   norme internazionali, come sono  quelle,  di  derivazione  pattizia,  della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Norme queste ultime, che - sebbene si sia  tentato  di  inserirle  nell'ordinamento  dell'Unione europea con un espresso richiamo (vedasi trattato di Lisbona  firmato il  13  novembre   2007)   -   non   sono   state   tuttavia   ancora «comunitarizzate» e rimangono  pertanto  mere  norme  internazionali, privo di efficacia diretta nell'ordinamento italiano. Da quanto teste' considerato, si deve dedurre che  il  solo  modo per impedire l'applicazione delle norme dei commi 774-76 della  legge 29 dicembre 2006, n. 296, ove ritenute incostituzionali, e' quello di sollevare formalmente davanti al giudice  delle  leggi  la  questione della loro compatibilita' con gli artt. 111 e 117 della Costituzione.”

Avv. Daniela Carbone

 

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LaPrevidenza.it, 17/04/2010

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