Fondo volo: l'indennità di volo si computa al 100%
Inps, Messaggio 31 gennaio 2005 n° 3285
La legge 3 dicembre 2004, n.291 all’articolo 1 quater, ha emanato nuove disposizioni sui criteri di calcolo per le pensioni degli iscritti al Fondo Volo.In particolare ha previsto l’elaborazione di un nuovo tetto pensionistico da applicare alle pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 2004 e l’utilizzo delle indennità di volo al 100% anziché al 50% nella retribuzione pensionabile come stabilito dal Decreto Legislativo n. 314/97.Queste nuove disposizioni potranno generare notevoli variazioni sia nell’importo della pensione che in quello della quota capitalizzata.
LaPrevidenza.it, 08/02/2005