Corte costituzionale, ordinanza 24 aprile 2008, n. 119 - Avv. Daniela Carbone
Con ordinanza 24 aprile 2008 n. 119 , la Corte costituzionale,
chiamata a pronunciarsi sulla questione della c.d. "doppia
I.I.S." (cumulo di più indennità integrative
speciali su plurimi trattamenti pensionistici), ha ordinato la
restituzione degli atti alle sezioni reg. della Corte dei conti
(Abruzzo e Toscana) e III sez. Centrale d'Appello, ritenendo mutato
il quadro normativo di riferimento delle sollevate questioni di
legittimità costituzionali. In particolare, i giudici
rimettenti avevano chiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi
sulla legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 2, del
d.P.R. n. 1092/1973, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost.,
nella parte in cui vieta il cumulo delle indennità integrative
speciali in caso di concorso di trattamenti pensionistici in capo ad
un unico titolare, senza prevedere la misura del trattamento
pensionistico complessivo oltre il quale diventi operante il divieto
di cumulo. La norma censurata sarebbe stata in contrasto con i
principi di eguaglianza e di retribuzione (anche differita)
proporzionata ed adeguata, nonchè foriera di evidente
sperequazione tra i titolari di contestuali pensioni ante 31.12.1994
e titolari di contestuali pensioni decorrenti da data successiva,
nonostante la ben precisa previsione normativa di cui all'art. 15,
comma 5, legge n. 724/1994, posta a salvaguardia delle posizioni
pregresse da trattare più favorevolmente.
La Corte costituzionale, in merito alla sollevata questione, ha
rilevato che successivamente alla proposizione della stessa, è
entrata in vigore la legge 27 dicembre 2006 n. 296, il cui art. 1,
comma 776, ha abrogato l'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del
1994, mentre l'art. 1, comma 774, della medesima, ha dettato una
norma di interpretazione autentica relativa al computo dell'indennità
integrativa speciale per le pensioni di reversibilità,
applicabile indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione
diretta (sul punto v. la recente sentenza della Corte costituzionale
n. 74 del 2008). Secondo la Corte, la citata abrogazione dell'art.
15, c. 5, citato, ha di fatto eliminato anche il riferimento alla
perdurante applicabilità, alle pensioni dirette liquidate fino
al 31.12.1994 ed alle reversibilità ad esse riferite, delle
disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità
integrativa speciale sui trattamenti di pensione, previste dall'art.
2 della legge n. 324 del 1959 e successive modificazioni. Pertanto,
alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, è
necessario restituire gli atti ai giudici rimettenti per una nuova
valutazione della rilevanza della questione.
La decisione della Corte, attesa da molti pensionati con giudizi
pendenti dinanzi alle sezioni regionali e di appello della Corte dei
conti, avrebbe potuto risolvere definitivamente il corposo
contenzioso ad oggi pendente ed invece, rimettendo ai giudici a
quibus il riesame della questione, sotto il profilo della persistente
rilevanza, riapre nuovamente la "strada" a possibili
decisioni contrastanti delle varie sezioni regionali, in attesa che
si pronunci nuovamente la Corte costituzionale... semprechè la
questione in esame venga rimessa al vaglio della Corte stessa.
(Avv. Daniela Carbone, staff dell'Osservatorio) –
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LaPrevidenza.it, 29/04/2008
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