Corte dei Conti, Sezione seconda centrale di appello, Sentenza 7 luglio 2004 n° 239
La costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps, ai sensi della legge 322/58, può essere effettuata a condizione che non sia maturato il diritto a pensione con lo Stato. Altrimenti verrebbe meno il principio secondo cui il medesimo servizio non può essere utilizzato per la concessione di due pensioni (T.U. 1092/73). Ludovico Adalberto De Grigiis
LaPrevidenza.it, 25/08/2004
0823911023
3356042932
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Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
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