Corte costituzionale, sentenza 8 ottobre 2010 n. 290 - Avv. Daniela Carbone
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 ottobre 2010 n. 290 (in GU, 1 ss., n. 41 del 13.10.2010), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169(Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271,sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 2 della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna con l'ordinanza n. 275 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2009, «nella parte in cui nega che spetti l'erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all'amianto che si trovassero in pensione al momento della entrata in vigore della legge n. 257/1992 (28 aprile 1992)». Il giudice rimettente reputa irragionevole la esclusione in questione, in quanto «qualunque lavoratore puo' contrarre una malattia da esposizione all'amianto a prescindere dalla data di conseguimento della pensione, dalla cessazione dell'attivita' morbigena e dal settore lavorativo di appartenenza», posto che, come e' noto, le malattie da amianto possono sopraggiungere anche a notevole distanza di tempo dalla esposizione professionale e dalla cessazione della attivita' lavorativa, rappresentando, dunque, un evento futuro ed incerto, privo di qualsiasi correlazione con l'epoca del pensionamento.
Avv. Daniela Carbone
Sempre secondo il giudice a quo, cio' determinerebbe una irragionevole disparita' di trattamento, che non si giustificherebbe neppure nella prospettiva di una agevolazione all'esodo dei lavoratori appartenenti al dismesso settore dell'amianto, in quanto la norma trova applicazione in ogni settore merceologico. Anzi - segnala il rimettente - un lavoratore potrebbe aver cessato di svolgere la propria attivita' lavorativa proprio perche' ammalato: sicche', non vi sarebbe ragione per «differenziare chi e' andato in pensione per lo stesso fatto di aver contratto la malattia prima o dopo l'entrata in vigore della legge».
La Corte costituzionale ha ritenuto che la questione non fosse fondata nel merito.
Infatti,come la stessa Corte ha avuto modo di sottolineare nella sentenza n. 434 del 2002, ancorche' riferita alla disciplina dettata dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, la ratio sottesa alla applicazione dei benefici nei confronti dei lavoratori che avessero contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, o che fossero stati comunque soltanto esposti all'amianto, non era quella di conferire una provvidenza a titolo risarcitorio o indennitario, ma di consentire un piu' agevole esodo dal mondo del lavoro.
La circostanza, poi, che una simile inclusione si sarebbe in concreto tradotta in un incremento della misura del trattamento pensionistico, e non in una agevolazione per il raggiungimento del diritto a pensione, non poteva reputarsi evenienza discriminatoria nei confronti dei pensionati esclusi ratione temporis, in quanto, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata nella predetta pronuncia, «l'estensione di agevolazioni a categorie di soggetti non contemplate dalla disciplina di favore puo' ritenersi costituzionalmente necessitata solo ove, accertata la piena omogeneita' delle situazioni poste a raffronto, lo esiga la ratio della disciplina invocata quale tertium comparationis». Secondo la Corte costituzionale, si tratta, dunque, di misura non soltanto eccezionale, ma che presenta, proprio per i profili dianzi additati, connotazioni addirittura extra ordinem, le quali possono spiegarsi solo ed esclusivamente ove riferite a persone che, alla data di entrata in vigore della legge, fossero ancora in attesa di trattamento pensionistico. Le censure che muove il giudice a quo, postulano, invece, a ben guardare, il ribaltamento della logica sottesa alla applicazione della misura in discorso, trasformandone la fisionomia da quella di un beneficio specificamente deputato ad aumentare il periodo contributivo del lavoratore, in quella tipica di un beneficio pensionistico tout court. Questa sentenza della Corte costituzionale conferma l’orientamento negativo della giurisprudenza di legittimità e di merito circa la non applicabilità della disciplina dei benefici per esposizione all’amianto nei confronti di coloro che, all’entrata in vigore della legge, non fossero più in servizio in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza.
LaPrevidenza.it, 27/10/2010
089757100
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Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale
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