giovedì, 15 ottobre 2026

Beneficio di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto e lavoratori in quiescenza

Corte costituzionale, sentenza 8 ottobre 2010 n. 290 - Avv. Daniela Carbone

 

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 ottobre 2010 n. 290 (in GU, 1 ss., n. 41 del 13.10.2010), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n.  257  (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), come  modificato dall'articolo  1-bis  del  decreto-legge  5  giugno  1993,   n.   169(Disposizioni urgenti per i  lavoratori  del  settore  dell'amianto), convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  1993,  n.  271,sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo  comma,  e  2  della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna con  l'ordinanza n. 275 del registro ordinanze 2009  e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2009, «nella parte in cui nega  che  spetti  l'erogazione  del  beneficio  della  rivalutazione contributiva  ai  lavoratori  affetti  da   malattia   cagionata   da esposizione all'amianto che si  trovassero  in  pensione  al  momento della entrata in vigore della legge n. 257/1992 (28 aprile 1992)». Il  giudice  rimettente reputa irragionevole la esclusione in questione, in quanto «qualunque lavoratore puo' contrarre una malattia da esposizione  all'amianto  a prescindere  dalla  data  di  conseguimento  della  pensione,   dalla cessazione dell'attivita'  morbigena  e  dal  settore  lavorativo  di appartenenza», posto che,  come  e'  noto,  le  malattie  da  amianto possono sopraggiungere anche  a  notevole  distanza  di  tempo  dalla esposizione  professionale  e  dalla   cessazione   della   attivita' lavorativa, rappresentando, dunque,  un  evento  futuro  ed  incerto, privo di qualsiasi correlazione con l'epoca del  pensionamento. 

Avv. Daniela Carbone
Sempre secondo il giudice a quo, cio' determinerebbe una irragionevole disparita' di trattamento,  che  non si giustificherebbe neppure nella  prospettiva  di  una  agevolazione all'esodo   dei   lavoratori   appartenenti   al   dismesso   settore dell'amianto, in quanto la norma trova applicazione in  ogni  settore merceologico. Anzi - segnala il rimettente - un  lavoratore  potrebbe aver cessato di svolgere  la  propria  attivita'  lavorativa  proprio perche' ammalato: sicche', non vi sarebbe ragione per  «differenziare chi e' andato in pensione per lo stesso fatto di  aver  contratto  la malattia prima o dopo l'entrata in vigore della legge».
La Corte costituzionale ha ritenuto che la questione non fosse fondata nel merito.
Infatti,come la stessa Corte ha avuto modo di sottolineare nella sentenza n. 434 del 2002, ancorche' riferita alla  disciplina  dettata  dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257  del  1992,  la  ratio  sottesa  alla applicazione dei benefici nei confronti dei lavoratori  che  avessero contratto   malattie   professionali   a    causa    dell'esposizione all'amianto,  o  che  fossero   stati   comunque   soltanto   esposti all'amianto, non era quella di conferire  una  provvidenza  a  titolo risarcitorio o indennitario, ma di consentire un piu'  agevole  esodo dal mondo del lavoro.
La circostanza, poi, che una  simile  inclusione  si  sarebbe  in concreto tradotta in  un  incremento  della  misura  del  trattamento pensionistico, e non in una agevolazione per  il  raggiungimento  del diritto a pensione, non poteva  reputarsi  evenienza  discriminatoria nei confronti dei pensionati esclusi  ratione  temporis,  in  quanto, come  ripetutamente  affermato  dalla  giurisprudenza  costituzionale richiamata nella predetta pronuncia, «l'estensione di agevolazioni  a categorie di soggetti non contemplate dalla disciplina di favore puo' ritenersi costituzionalmente necessitata solo ove, accertata la piena omogeneita' delle situazioni poste a raffronto,  lo  esiga  la  ratio  della disciplina invocata quale tertium comparationis». Secondo la Corte costituzionale, si tratta, dunque, di misura non  soltanto  eccezionale,  ma che presenta, proprio per i  profili  dianzi  additati,  connotazioni addirittura  extra  ordinem,  le  quali  possono  spiegarsi  solo  ed esclusivamente ove riferite a persone che, alla data  di  entrata  in vigore  della  legge,  fossero  ancora  in  attesa   di   trattamento pensionistico. Le censure che muove  il  giudice  a  quo,  postulano, invece, a ben guardare, il ribaltamento  della  logica  sottesa  alla applicazione della misura in discorso, trasformandone  la  fisionomia da quella di un beneficio specificamente  deputato  ad  aumentare  il periodo contributivo del lavoratore, in quella tipica di un beneficio pensionistico tout court. Questa sentenza della Corte costituzionale conferma l’orientamento negativo della giurisprudenza di legittimità e di merito circa la non applicabilità della disciplina dei benefici per esposizione all’amianto nei confronti di coloro che, all’entrata in vigore della legge, non fossero più in servizio in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza.

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LaPrevidenza.it, 27/10/2010

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