mercoledì, 14 ottobre 2026

Azienda Asl: illegittima la richiesta di somme pagate in piu' tra pensione provvisoria e definitiva

Corte dei Conti, I^ sez. giurdizionale centrale, Sentenza 4.7.2008 n. 292

 

 

Con la sentenza impugnata il Giudice unico delle pensioni di Torino, accogliendo il ricorso della sig.ra Kalcic Nives, ha dichiarato l’irripetibilità del debito pensionistico pari ad euro 8.857,00 formatosi sul trattamento pensionistico in conseguenza di conguagli tra pensione provvisoria (liquidata nel 1989) e definitiva liquidata nell’anno 2004.

 

Con l’appello in trattazione l’Azienda Ospedaliera sostiene l’illegittimità della sentenza per violazione degli articoli: 206 DPR 29.12.1973 n.1092;.3, Legge 428/85; 2033 c.c. Nonché art. 8 DPR 538/86.

 

In particolare l’appellante ha ricondotto la fattispecie in questione (ossia il passaggio dalla pensione provvisoria a quella definitiva) all’ultima delle disposizioni citate ...

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LaPrevidenza.it, 20/08/2008

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