mercoledì, 14 ottobre 2026

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione redditi da lavoro sulle pensioni Enpals

Enpals, Circolare 14.1.2009 n.1

 

Cumulo tra assegno di invalidità e redditi da lavoro

L’assegno di invalidità può essere oggetto di una doppia riduzione:

1) prima riduzione.
- riduzione del 25% se il reddito supera di quattro volte il trattamento minimo;
- riduzione del 50% se il reddito supera di cinque volte il trattamento minimo.

2) seconda riduzione.
Se l’assegno di invalidità così ridotto è comunque superiore all’importo del trattamento minimo, può subire un ulteriore taglio a seconda dell’anzianità contributiva raggiunta:
- nei casi in cui i soggetti assicurati possano far valere un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni, la trattenuta è del 50% della quota eccedente il trattamento minimo nel caso di lavoro dipendente e del 30% della quota eccedente il trattamento minimo nel caso di lavoro autonomo ed entro il limite del 30% del reddito da lavoro percepito;
- solo nei casi in cui l’anzianità contributiva sia pari o superiore a 40 anni, l’assegno ordinario di invalidità è totalmente cumulabile.

Documento integrale

Allegato: enpals_1_2009.pdf
Invia per email
Pagina: 2 di 4 :   1 2 3 4

LaPrevidenza.it, 19/01/2009

Milano Finanza Osservatorio Partner
SAMUELE VALENTE
mini sito

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Rapporti internazionali Italia - Svizzera

VINCENZO MENNEA
mini sito

Via Pier Delle Vigne N. 7, 76121, Barletta (BA)

Telefono:

0883349269

Cellulare:

3289677187

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile e...