Enpals, Circolare 14.1.2009 n.1
Cumulo tra assegno di invalidità e redditi da lavoro
L’assegno di invalidità può essere oggetto di una doppia riduzione:
1) prima riduzione.
- riduzione del 25% se il reddito supera di quattro volte il trattamento minimo;
- riduzione del 50% se il reddito supera di cinque volte il trattamento minimo.
2) seconda riduzione.
Se l’assegno di invalidità così ridotto è comunque superiore all’importo del trattamento minimo, può subire un ulteriore taglio a seconda dell’anzianità contributiva raggiunta:
- nei casi in cui i soggetti assicurati possano far valere un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni, la trattenuta è del 50% della quota eccedente il trattamento minimo nel caso di lavoro dipendente e del 30% della quota eccedente il trattamento minimo nel caso di lavoro autonomo ed entro il limite del 30% del reddito da lavoro percepito;
- solo nei casi in cui l’anzianità contributiva sia pari o superiore a 40 anni, l’assegno ordinario di invalidità è totalmente cumulabile.
LaPrevidenza.it, 19/01/2009
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