Corte di Cassazione Sez. Sesta Pen. - Sent. del 8.7.2011, n. 26813 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi
Con sentenza 26813/2011 gli Ermellini respingono il ricorso di un padre che aveva sospeso l’erogazione dell’assegno di mantenimento alla ex moglie e alla figlia minore e , per tale omissione, condannato – giudizio emanato dal Tribunale monocratico di Ragusa e confermato dalla Corte d’Appello di Catania – a sei mesi di reclusione (sospesa condizionalmente), euro 600,00 di multa, refusione dei danni patrimoniali e morali nei confronti delle aventi diritto e al pagamento delle spese processuali.
Lo stato di bisogno della mamma – lei con lavoro precario accertato e la figlia minorenne - ha indotto il Tribunale di Ragusa a:
- non accettare le affermazioni – non supportate oggettivamente – d’incapacità economica a fronteggiare quanto stabilito da sentenza omologata di separazione circa il mantenimento della ex e della figlia;
- dichiarare colpevole l’uomo ai sensi dell’art.570 c.p. “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, comma 2 n. 2, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie separata e alla figlia minore.
Il ricorso giuridico per il contributo economico dovuto dal genitore al figlio naturale è attuato dal genitore che esercita la patria potestà quindi la causa si affronta tra due persone maggiorenni “che ha come “causa petendi” la comune qualità di genitori e come “petitum” il contributo che l’uno deve versare all’altro in adempimento dell’obbligo di mantenimento del figlio” (Cassazione civile, sez. 1^, 20 aprite 1991, n. 4273).
Entrando maggiormente nel dettaglio delle disposizioni di cui alla legge 54/2006, è possibile osservare quanto segue. Partendo dal presupposto che l’obbligo di mantenimento del figlio grava in solido su entrambi i genitori ed in proporzione alle rispettive sostanze e capacità reddituali, a seguito della separazione entrambi i genitori continuano ad essere obbligati al mantenimento, qualunque sia la statuizione pronunciata dal giudice in merito all’affidamento. Nella precedente normativa si faceva prevalentemente ricorso all’affidamento monogenitoriale, e da ciò scaturiva, mediante ordinanza, che il Tribunale ripartisse la misura e modalità della prestazione in denaro a carico del genitore non affidatario e la determinazione dell’assegno di mantenimento direttamente al coniuge affidatario. Si addiveniva alla distinzione tra il sistema di mantenimento diretto da quello indiretto. Il genitore a cui era affidato il figlio/i provvedeva al mantenimento diretto del minore avvalendosi sia delle proprie risorse e mezzi sia del "supporto" ricevuto dall’altro genitore; il genitore non affidatario, invece, assolveva al mantenimento indiretto, tramite l'apporto dell'assegno direttamente al coniuge affidatario.
Dr. Mariagabriella Corbi
LaPrevidenza.it, 01/12/2011
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Avvocato