martedì, 18 agosto 2026

Configurabilità aspetti penali per occupazione arbitraria senza più alcun titolo da parte del conduttore

Decreto sicurezza articolo 10 della Legge 9.6.25 n.80 modifiche all'articolo 640 C.P. - Nota a commento

 


È noto che preesistono lunghi contenziosi, diatribe e quant'altro che intercorrono tra soggetti proprietari d'immobili, di diritti reali e altro e conduttori degli stessi.

In pratica, il legittimo titolare entra in conflitto con gli inquilini etc. per varie ragioni ivi comprese intervenute morosità o scadenze naturali del contratto stipulato a norma con regolare registrazione presso l'agenzia delle Entrate territoriali ed i comuni.

Vero è che gli strumenti in possesso del locatore si concretizzano nell'intimazione dello sfratto con conseguenziale ricorso nelle aule giudiziarie laddove gli ostacoli per raggiungere gli obiettivi sono molteplici con giustificati o meno giustificati ritardi che possono prolungare gli esiti conclusivi anche per mesi, prima di liberare un immobile.

Con la presente intendo evidenziare le possibilità di liberare una casa o altro, da parte di un titolare di un bene, alla luce della legge 9.06.2025 n.80 (c.d. decreto sicurezza) -

Annoto in particolare casi laddove sussistono le condizioni senza alcun ostacolo per il rilascio più celere ad esempio di un appartamento ai sensi del predetto intervento legislativo.

Infatti il locatore che ha attivato lo sfratto poi convalidato dal giudice senza alcuna opposizione o altro, dovrebbe ottenere il titolo assoluto per esercitare gli assunti dell'articolo 10 della legge n.80 del 2025 che ha apportato sostanziali modifiche all'articolo 634 del codice penale inserendo l'art 634 bis che testualmente recita: chiunque, mediante violenza o minaccia ,occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario .........è punito con la reclusione da due a sette anni . Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi e raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato.

Orbene quando si caratterizza il mancato rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale, il mancato pagamento oneri condominiali ed in primis la morosità nel pagamento dei canoni di locazione ci si chiede se la nuova normativa introdotta dal decreto sicurezza non apporti una semplificazione dei tempi di rilascio del bene reale e la configurazione degli estremi anzi citati con i rilievi penali ascritti nella legge 9.06.2025 n. 80. 

Ovviamente si tratta di casi che non sono nel caso in specie presupposto per ricorrere all'istituto della mediazione, prevista dal D.lgs. n.28/2010 che rappresenta uno dei principali metodi di risoluzione alternativa alla giustizia dinanzi ai giudici.

Invero, secondo esponenti del diritto, il mancato rilascio di un immobile occupato senza più alcun titolo configura il reato di cui all'articolo 634-bis del Codice Penale, introdotto dal Decreto Sicurezza (DL 48/2025). Questo reato punisce chiunque occupa un immobile altrui, anche senza violenza o minaccia se si usano artifizi o raggiri, o chi impedisce al proprietario legittimo di rientrare nella sua abitazione, con la reclusione da due a sette anni. Da dire che il nuovo regime si trova in una fase embrionale e trova resistenze a fronte delle richieste da parte dei proprietari di potersi avvalere, come sembrerebbe, di un intervento diretto (a titoli e convalide ottenute) delle forze dell'ordine. Le stesse invece rimettono le fattispecie su delineate ancora sotto un ostinato profilo civilistico. Così si confermano gli estenuanti accessi (talvolta accomodanti) della classica figura dell'ufficiale giudiziario inserito negli ambulacri del palazzo della giustizia. A parere dello scrivente lo spirito della legge è mirato ad una semplificazione delle procedure evitando un uso improprio dell'immobile nel periodo intercorrente tra la convalida dello sfratto e l'effettivo rilascio dell'immobile Si attende e si confida in una prossima giurisprudenza che si attagli alle argomentazioni espresse.

***

Profilo autore

(Carlo Teri)

Invia per email

LaPrevidenza.it, 10/12/2025

Milano Finanza Osservatorio Partner
SERGIO BENEDETTO SABETTA
mini sito

Professione:

Avvocato

STUDIO LEGALE CAPPELLARO
mini sito

Via Piranesi 22, 20137, Milano (MI)

Cellulare:

3497880035

Servizi:

Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...