Inps, circolare 13.5.2011 n. 74
L’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24, legge 9 marzo 1989, n. 88. Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante...
LaPrevidenza.it, 19/05/2011
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
Avvocato
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