martedì, 13 ottobre 2026

Valutazione ai fini pensionistici di corsi necessari per l'ammissione in servizio del personale delle amministrazioni pubbliche

Inpdap, Nota operativa 18.3.2010 n. 11

 

Da parte di numerose sedi dell'Istituto sono stati chiesti chiarimenti in merito alle  modalità di valorizzazione, in sede di pensione, di alcune tipologie di corsi (quali ad  esempio: corso-concorso per l'accesso alla carriera dei segretari comunali presso la  Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, corso allievi operai del  Ministero della difesa, corso allievi agenti o vice ispettori delle Forze di polizia) necessari  per l'ammissione in servizio.

In via preliminare occorre rilevare che i frequentatori dei corsi in esame percepiscono un'indennità, ancorché diversamente denominata e corrisposta con differenti modalità, da considerarsi, ai fini fiscali, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in virtù di quanto disposto dall'articolo 47, comma 1 del DPR 22/12/1986 n. 917 e s.m.i., che nell'individuare le categorie di redditi assimilati a quello dipendente alla lettera c) espressamente recita "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante". 

Si rappresenta, inoltre, che ciascuna tipologia dei corsi in esame rappresenta un percorso di formazione finalizzato alla successiva acquisizione della relativa qualifica. 

Durante tale periodo il soggetto non riveste lo status di dipendente pubblico in quanto non è inquadrato, neanche temporaneamente, nei ruoli dell'amministrazione per cui svolge il corso; la partecipazione al corso non è configurabile come prestazione in favore di un'amministrazione pubblica bensì come attività formativa. In mancanza dell'elemento essenziale della prestazione lavorativa, l'eventuale trattamento economico percepito non è assoggettato a contribuzione previdenziale (cfr. nota Inpdap della Direzione Entrate prot. n. 20054 del 16 gennaio 2004).

Ciò premesso, ai fini pensionistici il periodo relativo ai corsi in esame può essere valorizzato, a domanda, per la durata prevista dalle relative disposizioni normative attraverso l'istituto del riscatto. Ai fini del calcolo dell'onere, nei casi di applicazione del sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 delle legge 12 agosto 1962, n. 1338 e s.m.i.; per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, del Dlgs. 30 aprile 1997, n. 184.

Si rende opportuno precisare che i corsi allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, anteriormente alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 314/1997, sono stati considerati come periodi di servizio effettivo e, come tali, assoggettati a contribuzione previdenziale (cfr nota del Ministero del tesoro ­ Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 155800 del 21 novembre 1983); le disposizioni di cui alla presente nota si applicano, pertanto, solo per i corsi o parte di essi che si collocano temporalmente a partire dal 1° gennaio 1998.

Per quanto attiene la tipologia di corsi tenuti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, occorre rilevare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 257/1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del D.P.R 29 dicembre 1972, n. 1092 nella parte in cui non comprende, tra i periodi di tempo riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza, quello corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati delle Amministrazioni statali, organizzati e tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 

Tale giudizio si fonda sull'equivalenza, riconosciuta dalla medesima Corte Costituzionale, tra i corsi della Scuola superiore e quelli di specializzazione. 

Per le domande presentate dal personale delle amministrazioni statali fino al giorno 11 luglio 1997, le modalità di calcolo sono quelle dettate dall'articolo 13 del DPR 1092/1973, così integrate dall'articolo 2 del D.L. 1/10/1982, n. 694, convertito, con modificazioni, nella legge 29/11/1982, n. 881. 

A partire dal 12 luglio 1997, in virtù dell'equipollenza, sancita nella sopra riportata sentenza della Corte Costituzionale, tra corsi di specializzazione e corsi presso la Scuola superiore (ivi compresi quelli relativi all'accesso alla qualifica di dirigente di cui all'articolo 28 del Dlgs n. 165/2001), questi ultimi possono essere valorizzati in pensione dalla generalità dei lavoratori pubblici mediante il riscatto nei termini e seconde le modalità prescritte dal decreto legislativo n. 184/1997.


Il Direttore Generale
Dott. Costanzo Gala
Invia per email

LaPrevidenza.it, 18/03/2010

Milano Finanza Osservatorio Partner
MAURIZIO DANZA
mini sito

Via Devich 72, 00143, Roma (RM)

Telefono:

0664522748

Cellulare:

3383901238

Professione:

Professore Avvocato

Aree di attività:

Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...

GIANFRANCO NUNZIATA
mini sito

Irno 11, 84100, Salerno (SA)

Telefono:

089757100

Cellulare:

3287451985

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale