SS.UU: la giurisdizione per le vittime del dovere e soggetti equiparati è ordinaria! E per i tumori da uranio impoverito basta la prova della esposizione
Cassazione, sezioni unite, sentenza 16.11.2016 n. 23300 - Avv. Andrea Bava
Con la sentenza 23300/16 pubblicata il 16.11.2016 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite stronca definitivamente la tesi del Ministero della Difesa e dell'Interno che sosteneva la sussistenza della giurisdizione amministrativa in materia di Vittime del dovere e soggetti equiparati.
La tesi dei Ministeri era articolata su due livelli.
In primo luogo si sosteneva che alla base della concessione dello status si ponesse una potestà discrezionale.
In secondo luogo, si riteneva i benefici derivassero dal rapporto lavorativo, e dunque, per il personale non privatizzato, la giurisdizione fosse anch'essa quella del Giudice del rapporto di lavoro, ossia del TAR.
La Cassazione smonta completamente queste tesi, accogliendo le argomentazioni dei ricorrenti.
In sostanza viene affermata la natura assistenziale dei benefici estesi alle vittime del dovere, con la conseguente ricorrenza della giurisdizione AGO e nello specifico del Giudice del Lavoro, previdenza e Assistenza pubblica.
La sentenza aggiunge che è la legge a indicare quali siano i requisiti, tanto che la valutazione sulla loro sussistenza è solo valutativa, ma non discrezionale, e ciò esattamente come precedentemente affermato (SS.UU. 26627/07, 26606/07) per le Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Del resto, aggiunge la Cassazione, i benefici competono, a determinate condizioni, anche ai privati cittadini, cosa che comporta l'evidente erroneità della tesi che riconduceva la causa giuridica delle erogazioni a un rapporto lavorativo che per contro costituisce, eventualmente, solo l'occasione del verificarsi dell'evento rilevante.
L'unico margine di discrezionalità riguarda i tempi di inserimento nella graduatoria cronologica, in relazione ai fondi disponibili, ma non certo il diritto all'inserimento, che al più potrà avvenire nella graduatoria successiva.
Il fatto che la giurisdizione sia stata rimessa al Giudice Ordinario consentirà dunque di rimettere al Giudice naturale una serie di questioni che il GA, in verità, aveva dimostrato di non avere appieno approfondito.
Si pensi al fatto che, ad esempio, Consiglio di Stato sez. IV 480/12 aveva respinto una domanda relativa alla morte di un giovane alpino applicando la preesistente (e molto più restrittiva) legge 466/80, sulla base della argomentazione "Inoltre, se è incontestato che non fosse invocabile l'originaria legge n. 466/1980 - in assenza di una apposita disposizione transitoria -- deve comunque denegarsi l'applicabilità ad una disgrazia avvenuta nel 1972, di una legge, quale la n. 266/2005, intervenuta oltre trentatrè anni dopo", con ciò dimostrando di non essersi avveduto della esistenza di una norma, come l'art. 2 comma 2 dpr 243/06, che per contro prevede espressamente la copertura della nuova normativa ex art. 1 commi 562 e ss ad eventi dal 1 gennaio 1961 in poi.
La sentenza qui brevemente commentata (pubblicata oggi) è altresì importante per avere scardinato un ulteriore caposaldo dell'amministrazione: il Ministero sostiene che solo se una patologia sia già dipendente da causa di servizio possano aversi i benefici previsti dall'art. 1 comma 564 l. 266/05 (gli stessi benefici assistenziali previsti per le vittime de terrorismo) dovendosi a quel punto però dimostrare, in più, come condizione aggravativa, la sussistenza delle cd. "particolari condizioni ambientali e operative".
Ciò chiaramente sarebbe spesso impossibile, visto che le patologie tumorali sono quasi sempre legate a una difficile prova in termini di nesso causale.
La sentenza delle Sezioni Unite ha peraltro respinto la impugnazione della sentenza la quale aveva invece ragionato in termini alternativi, considerando la dipendenza da causa "per le condizioni ambientali e operative", una modalità autonoma di dipendenza, e finalizzata a dare attuazione alla normativa speciale che si poggia sul cd. Principio di precauzione (ossia, non in termini aggravativi rispetto alla "normale" causa di servizio) tanto che appunto dalla Corte di Appello di Brescia era stata data ragione semplicemente ravvisando la prova di fattori di esposizione a pericolo , senza richiedere invece la prova "provata" della dipendenza che per il ministero sarebbe il presupposto.
La Cassazione ha appunto confermato tale statuizione, ritenendo sufficiente la motivazione in tali termini, in pratica dando conferma al principio per cui nel caso di patologie tumorali (note al pubblico in modo un po' approssimativo come malattie "da uranio impoverito") non è vero che esista la necessità di un duplice ordine di prova, essendo sufficiente la prova di esposizione alle condizioni di potenziale pericolo, che tra l'altro in quel caso era stata desunta dal Giudice di merito da una serie di elementi probatori anche "storici" (in relazione alla situazione verificatasi nella ex Jugoslavia)che erano riusciti a sconfessare una istruttoria carente verificatasi nella fase amministrativa, ove i fogli notizia che avrebbero dovuto essere compilati dai superiori per indicare la esposizione al pericolo era stata acquisita con ampie parti non compilate.
Si tratta, anche sotto questo profilo, di un significativo passo verso la compiuta attuazione di una normativa fino ad oggi non scandagliata dalla Corte di Cassazione, ora finalmente oggetto di un chiarimento che potrà essere di aiuto alle tante famiglie del personale esposto, in particolare in poligoni di tiro e missioni in teatri operativi esteri.
Avv. Andrea Bava
Avv.andrea@studiolegalebava.it
(Andrea Bava)
LaPrevidenza.it, 21/11/2016