Limitazione del privilegio all'ultimo anno di effettivo svolgimento delle prestazioni.
Per "ultimo anno di prestazione" ai fini dell'ammissione di un credito come privilegiato al passivo di un fallimento, devesi intendere quello che decorre dalla cessazione del rapporto e non dalla data di dichiarazione di insolvenza della fallita.
LaPrevidenza.it, 21/02/2008
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