Nota dell'Avv. Daniele Iarussi a Cass., sez. lav., 10 maggio 2010, n. 11250
In tema di licenziamento disciplinare, Cass. 11250/2010 afferma che l’affissione del codice disciplinare costituisce requisito essenziale per la validità del licenziamento (o comunque della applicazione della sanzione disciplinare) soltanto quando questo costituisca la sanzione per l’infrazione ad una disposizione corrispondente ad una esigenza peculiare dell’azienda, non quando l’infrazione riguardi doveri previsti dalla legge o comunque appartenenti al patrimonio deontologico di qualsiasi persona onesta, ovvero dei doveri imposti al prestatore di lavoro dalle disposizioni di carattere generale proprie del rapporto di lavoro subordinato. Ne discende che da tale forma di pubblicità si può prescindere allorché il lavoratore si sia reso autore di comportamenti rispetto ai quali la fonte del recesso datoriale è direttamente reperibile nella legge, ovvero allorché l’illiceità della violazione, per l’evidente contrasto con la coscienza comune e con le regole fondamentali del vivere civile, possa essere conosciuta ed apprezzata dal lavoratore senza bisogno di previo avviso (ex plurimis, Cass. 9.3.1995, n. 2762; Cass. 30.8.2000, n. 11430; Cass. 10.11.2000, n. 14615; Cass. Sez. Lav. 16.5.2001; Cass. 14,5.2002, n. 6974).
(Avv. Daniele Iarussi)
LaPrevidenza.it, 24/05/2010
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