Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 20.11.2013
PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2014
(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 20.11.2013 - G.U. n. 280 del 29.11.2013)
Pensioni al trattamento minimo - Importi provvisori per l'anno 2014
Importo mensile €. 501,38 - Importo annuo €. 6.517,94
Assegni vitalizi
Importo mensile €. 285,79 - Importo annuo €. 3.715,27
Pensioni sociali
Importo mensile €. 368,88 - Importo annuo €. 4.795,44
Assegni Sociali
Importo mensile €. 447,61 - Importo annuo €. 5.818,93
GLI AUMENTI ISTAT PER LE PENSIONI SUPERIORI AL TRATTAMENTO MINIMO A PARTIRE DALL'1/1/2014
(Indicatori provvisori)
+ 1,2% Pensioni fino a €. 1.486,29
+ 1,08% Per la parte di pensione compresa tra €. 1.486,29 e €. 2.477,15
+ 0,9% Per la parte di pensione compresa tra €. 2.477,15 e €. 2.972,58
+ 0,00% Per la parte di pensione eccedente €. 2.972,58
GLI IMPORTI DEFINITIVI DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2013
Pensioni al trattamento minimo
Importo mensile €. 495,43 - Importo annuo €. 6.440,59
Assegni vitalizi
Importo mensile €. 282,40 - Importo annuo €. 3.671,20
Pensioni sociali
Importo mensile €. 364,51 - Importo annuo €. 4.738,63
Assegni Sociali
Importo mensile €. 442,30 - Importo annuo €. 5.749,90
GLI AUMENTI ISTAT PER LE PENSIONI SUPERIORI AL TRATTAMENTO MINIMO A PARTIRE DALL'1/1/2014
(Indicatori DEFINITIVI)
+ 3% Pensioni fino a €. 1.443,00
€. 43,29 fino a €. 1.486,29 Per la parte di pensione compresa tra €. 1.443,00 e €. 1.486,29
+ 0,00% Per la parte di pensione eccedente €. 1.486,29
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 novembre 2013
Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2013 e valore definitivo per l'anno 2012. (13A09615)
(GU n.280 del 29-11-2013)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno; Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno; Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni; Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni; Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto 16 novembre 2012 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 277 del 27 novembre 2012) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2012 e valore definitivo per l'anno 2011»; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 5 novembre 2013, prot. n. 62378, dalla quale si rileva che: la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2011 ed il periodo gennaio - dicembre 2012 e' risultata pari a + 3,0; la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2012 ed il periodo gennaio - dicembre 2013 e' risultata pari a +1,2, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese di ottobre 2013 una variazione dell'indice pari a -0,2, per il mese di novembre 2013 una variazione dell'indice pari a +0,1 e per il mese di dicembre 2013 una variazione dell'indice pari a +0,2; Considerata la necessita': di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2013; di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2014, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013; di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale;
Decreta: Art. 1
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2012 e' determinata in misura pari a +3,0 dal 1° gennaio 2013.
Art. 2 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2013 e' determinata in misura pari a +1,2 dal 1° gennaio 2014, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Art. 3 Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2013
Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giovannini
LaPrevidenza.it, 04/12/2013
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Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale
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