mercoledì, 14 ottobre 2026

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2014 e valori definitivi per l'anno 2013

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 20.11.2013

 

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2014

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 20.11.2013 - G.U. n. 280 del 29.11.2013)

Pensioni al trattamento minimo - Importi provvisori per l'anno 2014

Importo mensile €. 501,38 - Importo annuo €. 6.517,94

Assegni vitalizi

Importo mensile €. 285,79 - Importo annuo €. 3.715,27

Pensioni sociali

Importo mensile €. 368,88 - Importo annuo €. 4.795,44

Assegni Sociali

Importo mensile €. 447,61 - Importo annuo €. 5.818,93

GLI AUMENTI ISTAT PER LE PENSIONI SUPERIORI AL TRATTAMENTO MINIMO A PARTIRE DALL'1/1/2014

(Indicatori provvisori)

+ 1,2% Pensioni fino a €. 1.486,29

+ 1,08% Per la parte di pensione compresa tra €. 1.486,29 e €. 2.477,15

+ 0,9% Per la parte di pensione compresa tra €. 2.477,15 e €. 2.972,58

+ 0,00% Per la parte di pensione eccedente €. 2.972,58

GLI IMPORTI DEFINITIVI DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2013

Pensioni al trattamento minimo

Importo mensile €. 495,43 - Importo annuo €. 6.440,59

Assegni vitalizi

Importo mensile €. 282,40 - Importo annuo €. 3.671,20

Pensioni sociali

Importo mensile €. 364,51 - Importo annuo €. 4.738,63

Assegni Sociali

Importo mensile €. 442,30 - Importo annuo €. 5.749,90

GLI AUMENTI ISTAT PER LE PENSIONI SUPERIORI AL TRATTAMENTO MINIMO A PARTIRE DALL'1/1/2014

(Indicatori DEFINITIVI)

+ 3% Pensioni fino a €. 1.443,00

€. 43,29 fino a €. 1.486,29 Per la parte di pensione compresa tra €. 1.443,00 e €. 1.486,29

+ 0,00% Per la parte di pensione eccedente €. 1.486,29

***

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE  FINANZE 

DECRETO 20 novembre 2013 

Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2013 e valore  definitivo per l'anno 2012. (13A09615)

(GU n.280 del 29-11-2013) 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

di concerto con 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di  perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali  sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed  effetto dal 1° novembre di ciascun anno;  Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,  con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal  descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle  pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;  Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che  demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni  percentuali di perequazione automatica delle pensioni;  Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e  l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti  criteri per la perequazione delle pensioni;  Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte  in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di  cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed  integrazioni;  Visto il decreto 16 novembre 2012 (Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 277 del 27 novembre 2012) concernente: «Perequazione  automatica delle pensioni per l'anno 2012 e valore definitivo per  l'anno 2011»;  Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in  data 5 novembre 2013, prot. n. 62378, dalla quale si rileva che:  la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al  consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra  il periodo gennaio - dicembre 2011 ed il periodo gennaio - dicembre  2012 e' risultata pari a + 3,0;  la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al  consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra  il periodo gennaio - dicembre 2012 ed il periodo gennaio - dicembre  2013 e' risultata pari a +1,2, ipotizzando, in via provvisoria, per  il mese di ottobre 2013 una variazione dell'indice pari a -0,2, per  il mese di novembre 2013 una variazione dell'indice pari a +0,1 e per  il mese di dicembre 2013 una variazione dell'indice pari a +0,2;  Considerata la necessita':  di determinare il valore effettivo della variazione percentuale  per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1°  gennaio 2013; di determinare la variazione percentuale per l'aumento di  perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2014, salvo  conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai  mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013;  di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le  pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa  speciale; 

Decreta:  Art. 1 

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione  delle pensioni per l'anno 2012 e' determinata in misura pari a +3,0  dal 1° gennaio 2013.

Art. 2  La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione  delle pensioni per l'anno 2013 e' determinata in misura pari a +1,2  dal 1° gennaio 2014, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di  perequazione per l'anno successivo.

Art. 3  Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per  le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita'  integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e  successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate  separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e  sulla pensione.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana. 

Roma, 20 novembre 2013 

Il Ministro dell'economia  e delle finanze  Saccomanni 

Il Ministro del lavoro  e delle politiche sociali  Giovannini

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LaPrevidenza.it, 04/12/2013

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