venerdì, 16 ottobre 2026

Milleproroghe: testo definitivo della legge di conversione

Testo del decreto legge 30.12.2016 n. 244 coordinato con la legge di conversione 27.2.2017 n. 29

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in Gazzetta  Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2016), coordinato  con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19 (in questo stesso  S.O. alla pag. 1), recante: «Proroga e definizione di termini.».  (17A01678)

(GU n.49 del 28-2-2017 - Suppl. Ordinario n. 14)

Vigente al: 28-2-2017


Avvertenza:  Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero  della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle  disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni  ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre  1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,  al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle  note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi qui riportati.  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate  con caratteri corsivi.  Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).  A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400  (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua  pubblicazione.

Art. 1 - Proroga di termini in materia  di pubbliche amministrazioni

1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per  assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data  di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle  assunzioni, e' prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la  vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e,  per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della  graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione  penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento  militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, sono prorogate  sino al 31 dicembre 2017.  (( 2-bis. Al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga  sino al 31 dicembre 2017 delle graduatorie di cui al comma 2 e per  incrementare l'efficienza delle carceri, l'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle facolta' assunzionali relative  all'anno 2016 previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in deroga a quanto previsto  dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni,  e' autorizzata ad assumere nel ruolo iniziale del Corpo di polizia  penitenziaria 887 unita' di personale, in via prioritaria, mediante  lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al  predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e, per i posti residui,  mediante lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori  dei medesimi concorsi approvate in data non anteriore al 1° gennaio  2012 attribuendo, in ogni caso, precedenza alle graduatorie relative  ai concorsi piu' recenti. ))

3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31  agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite  dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

3-bis. Il termine per la maturazione del requisito di almeno tre  anni di servizio, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge  31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre 2013, n. 125, per la partecipazione alle procedure  concorsuali bandite dall'Istituto superiore di sanita', e' differito  alla data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente decreto. Nel triennio 2017-2019, nel rispetto della  programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della  procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire  una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita'  acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato,  l'Istituto superiore di sanita' puo' bandire, in deroga alle  procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni, nonche' ad ogni altra procedura per l'assorbimento del  personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei  posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure  concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo  indeterminato di personale non dirigenziale, per 230 unita'  complessive, ai sensi del citato articolo 4, comma 6, del  decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. ))

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis,  valutato in euro 6.000.000 per l'anno 2017 ed in euro 11.685.840 a  decorrere dall'anno 2018, si provvede quanto ad euro 5.000.000 per  ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante riduzione  dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580, della  legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1.525.980 a decorrere  dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata  dall'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2017, euro 6.685.840 per l'anno  2018 ed euro 10.159.860 a decorrere dall'anno 2019 mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di  parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della  missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della  salute per euro 1.000.000 per l'anno 2017, per euro 6.685.840 per  l'anno 2018 e per euro 7.559.860 a decorrere dall'anno 2019 e  l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze  per euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2019. ))

4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31  dicembre 2017».

5. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono,  sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;  b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite  dalle seguenti: «31 dicembre 2017».  (( 5-bis. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali,  di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di  partecipazione devono essere posseduti dal personale dell'Istituto  nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo  determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del  personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre  2017, e' prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul  rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a  29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla  conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31  dicembre 2019. Gli oneri scaturenti dall'utilizzo di detto personale  sono a carico dei progetti in cui lo stesso personale e' impegnato e  su cui attualmente grava. Agli oneri derivanti dal presente comma si  provvede a valere sulle risorse aggiuntive assegnate nell'ambito del  contributo ordinario pari ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno  2017, sulle risorse assunzionali dell'ISTAT, nonche' sulle risorse  disponibili nel bilancio dell'ISTAT, tenendo conto del trattamento  fondamentale e accessorio del personale interessato. ))  

6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.  150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.  15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31  dicembre 2017». 

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della  legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31  dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2013 e nell'anno 2014» sono  sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015» e le  parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle  seguenti: «31 dicembre 2017»;  b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle  seguenti: «31 dicembre 2017».

8. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto  legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017» sono  sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

9. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:  «31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilita' interno per  l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di  finanza pubblica per l'anno 2016».

10. All'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2016, e  concludere, entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle  seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31  dicembre 2018»;  b) all'ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite  dalle seguenti: «31 ottobre 2017».

11. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del  Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di  concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione del 15 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, e' prorogato al 28 febbraio 2017.

12. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 816, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017»;  b) al comma 817, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle  seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017».  (( 12-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall'articolo  4, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  e' prorogato al 31 dicembre 2017, per il personale dell'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato all'esclusivo fine  dell'indizione di una o piu' procedure concorsuali, per titoli ed  esami, per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale  assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato a  seguito del superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei  limiti delle proprie disponibilita' finanziarie e della pianta  organica rideterminata ai sensi del presente comma, senza oneri a  carico del bilancio dello Stato. A tal fine, con decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri, la pianta organica di cui  all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e'  incrementata di trenta unita' con contestuale riduzione di quaranta  unita' del contingente dei contratti a tempo determinato di cui al  comma 4 del medesimo articolo. ))

13. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,  n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di  mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno  2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a  tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la  sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge  28 dicembre 2015, n. 208.»;  b) al quinto e al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016»  sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017».

14. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:  «31 dicembre 2017».

15. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre  2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle  seguenti: «31 dicembre 2017».

(( 15-bis. All'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto  legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «quattro anni» sono  sostituite dalle seguenti: «sette anni non rinnovabili» e le parole  da: «e possono» fino a: «volta» sono soppresse.

15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis si applica ai  componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in  carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente decreto.

15-quater. Le regioni e gli enti locali che alla data di entrata in  vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano gia'  adottato le misure di contenimento della spesa per il personale in  attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, fermo restando il rispetto dei  vincoli finanziari ivi richiamati, possono prorogare i piani di  recupero delle somme indebitamente erogate di cui al medesimo  articolo 4, comma 1, per un periodo non superiore a cinque anni, a  condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni  di spesa previste dalle predette misure, nonche' il conseguimento di  ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di  razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a  processi di soppressione e fusione di societa', enti o agenzie  strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione  di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del  parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al  conto consuntivo di ciascun anno in cui e' effettuato il recupero. ))

16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede  mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo  speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale  2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo  parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare.

(( 16-bis. Fino all'entrata in vigore del Programma statistico  nazionale 2017-2019, e comunque non oltre il 30 novembre 2017, e'  prorogata l'efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 30  agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15  ottobre 2016, di approvazione del Programma statistico nazionale  2014-2016 - Aggiornamento 2016, nonche' dell'allegato 1 al medesimo  decreto contenente i prospetti dei lavori statistici per i quali e'  prevista la diffusione di variabili in forma disaggregata, ai sensi  dell'articolo 13, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre  1989, n. 322, l'elenco delle rilevazioni che comportano obbligo di  risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'articolo 7 del  citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e l'elenco dei  lavori per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione  dell'obbligo di risposta, ai sensi del medesimo articolo 7. ))

Art. 2 - Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del  Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei  giornalisti

1. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.  210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.  21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30  giugno 2017».

2. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della  rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica,  previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012,  n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n.  103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il  credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale e'  obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese,  e' prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito d'imposta previsto al  medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli  operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente  riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti  sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziate per tale  finalita' dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335  dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.  (( 2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26  ottobre 2016, n. 198, le parole: «, al netto del contributo medesimo»  sono soppresse. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificata dal  presente comma, si applica a decorrere dall'esercizio successivo a  quello di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2  della medesima legge. ))

3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di  contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni, e'  ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2017.

4. Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate postali ai sensi  del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.  46, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle  imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli  operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e  dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio 2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli allegati  B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre  2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010  al fine della determinazione dell'entita' dell'agevolazione  tariffaria di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 353  del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali di stampe  promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di  fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni  ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1,  comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003, e dalle associazioni  d'arma e combattentistiche, si conferma l'applicazione del  trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore  dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge  n. 353 del 2003, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13  novembre 2002, recante: «Prezzi per la spedizione di stampe in  abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e  non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.

5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per  l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei  ministri, (( per un periodo di tre anni e al fine di permettere  l'ammortamento degli oneri derivanti dalle attivita' necessarie per  fornire il servizio, )) provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A.  ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353  del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate,  disponibili a legislazione vigente.

6. I commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre  2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007, n. 222 sono abrogati.

Art. 3 - Proroga di termini in materia di lavoro  e politiche sociali

1. All'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14  settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», sono  inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»;  b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente periodo: «All'onere  derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per  l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4  marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e  dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015,  n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo  sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui.»;  c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere  le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017».

2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:  «Fino ai 12 mesi».

2-bis. Il trattamento straordinario di integrazione salariale  concesso in favore dei lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3  giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e delle loro  rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai sensi  dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, nonche' sulla base dei relativi decreti del Ministro del lavoro e  delle politiche sociali, puo' essere ulteriormente concesso, alle  medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle  risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con  modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

2-ter. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo  dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di  quanto disposto dall'accordo, sancito dalla Conferenza permanente per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente  l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e'  richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonche' le  modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti  formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validita'  della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, e' differito al 31 dicembre 2017.  Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di  aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell'Allegato A al suddetto  accordo del 22 febbraio 2012.

3. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al primo periodo, le parole: «gennaio 2016»; sono sostituite  dalla seguente: «gennaio»;  b) al secondo periodo le parole: «anno 2017» sono sostituite dalle  seguenti: «anno 2018».

3-bis. All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9  aprile 2008, n. 81, le parole: «termine di sei mesi» sono sostituite  dalle seguenti: «termine di dodici mesi».  3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  151, la parola: «2017», ovunque ricorre, e' sostituita dalla  seguente: «2018».

3-quater. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14  settembre 2015, n. 151, la parola: «2017» e' sostituita dalla  seguente: «2018».

3-quinquies. All'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre  2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al primo periodo, dopo le parole: «nel corso dell'anno 2015»  sono inserite le seguenti: «e dell'anno 2016» e le parole: «entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»  sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2017»;  b) al secondo periodo, dopo le parole: «in favore degli aventi  diritto per l'anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno  2016».

3-sexies. All'articolo 1, comma 288, della legge 28 dicembre 2015  n. 208, le parole: «in sede di rivalutazione delle pensioni per  l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di  rivalutazione delle pensioni per l'anno 2017».  

3-septies. All'onere derivante dal comma 3-sexies, valutato in 208  milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:  a) quanto a 60 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del  bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di  corrispondente importo delle disponibilita' in conto residui del  Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;  b) quanto a 47 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del  bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di quota di  corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo di rotazione di  cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236; e' corrispondentemente ridotta di 47 milioni di euro la quota di  risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del  decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 , alla gestione a  stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di  rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  c) quanto a 60 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione  del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;  d) quanto a 41 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo  delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-sexies;  e) quanto a 107 milioni di euro, ai fini della compensazione degli  effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto,  mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione  degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui  all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3-octies. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa  al riconoscimento della indennita' di disoccupazione mensile  denominata DIS-COLL, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4  marzo 2015, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 310,  della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino al 30  giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi  a decorrere dal 1°gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, nel limite  di 19,2 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, pari a  19,2 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n. 148.

3-novies. Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui  all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n. 147, e' prorogato al 30 aprile 2017, per i lavoratori dipendenti  che non l'hanno gia' esercitata, secondo le modalita' attuative  individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

Art. 4 - Proroga di termini in materia di istruzione,  universita' e ricerca

1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno  2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle  seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di  conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli  edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla  data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora  provveduto al predetto adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2017.

2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio  per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio  indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del  Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli  adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017.  Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle  lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.

3. All'articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre  2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle  seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o 2013»  sono soppresse.

3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010,  n. 240, al primo periodo, le parole: «del sesto anno» sono sostituite  dalle seguenti: «dell'ottavo anno» e, al terzo periodo, le parole:  «settimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nono anno».

4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».

5. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma  215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre  2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017. All'onere finanziario  derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni  di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto ad euro 9 milioni, a  valere sulle economie di cui all'articolo 58, comma 5, del  decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, quanto ad euro 6 milioni,  attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa  di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n.  190. Conseguentemente, il termine per l'individuazione di soluzioni  normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31  dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio 2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017.

5-bis. Per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, della legge  15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento degli istituti per  sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I, titolo II,  capo III, sezione II, del testo unico di cui al decreto legislativo  16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo 67, comma  1, del medesimo testo unico.

5-ter. All'articolo 1, comma 107-bis, della legge 24 dicembre 2012,  n. 228, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti:  «31 dicembre 2021».

5-quater. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre  2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole: «e 2015-2016»  sono sostituite dalle seguenti: «, 2015-2016 e 2016-2017».

5-quinquies. All'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 30  dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio 2014, n. 15, le parole: «due anni» sono sostituite dalle  seguenti: «quattro anni».

5-sexies. Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4  aprile 2016, n. 95, e' prorogato di trenta giorni.  5-septies. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il  comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1. Al fine di consentire la piena operativita' del Consiglio  nazionale dell'ordine, le votazioni per il rinnovo di tutti i  consigli territoriali dell'ordine in carica si svolgono  contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La  proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31  dicembre dello stesso anno. I consigli territoriali e il Consiglio  nazionale in carica, se scadono antecedentemente al quadrimestre  indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure  elettorali sopra indicate». ))

Art. 5 - Proroga di termini in materie di competenza  del Ministero dell'interno

1. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre  2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre  2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

2. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre  2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle  seguenti: «31 dicembre 2017».

3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio  2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n. 35, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:  «31 dicembre 2017».

4. E' prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni  di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre  2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo  2005, n. 26.

5. Il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del  decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogato al 31 dicembre 2017.

6. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre  2017.

7. All'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n.  79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,  la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017».

8. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005,  n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155, e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio 2017» sono  sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018».

9. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12  luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite  dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

10. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre  2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole: «Per l'anno  2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017».

11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di  previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito  al 31 marzo 2017. Conseguentemente e' abrogato il comma 454  dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

11-bis. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo  periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e' prorogato al 31  dicembre 2017 per gli esercizi 2013, 2014 e 2015.

11-ter. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98, e successive modificazioni, le parole: «entro il 7 ottobre 2016»  sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2017».

11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si applica  agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti  previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro il 1º  novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo  4 del medesimo regolamento.

11-quinquies. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui  all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e'  prorogato al 31 dicembre 2017.

11-sexies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre  2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre  2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

11-septies. Per gli enti locali che, alla data di entrata in vigore  della legge di conversione del presente decreto, pur avendo avviato  la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui  all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto 2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al  primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 243-bis ovvero quello  di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.  125, non conseguendo l'accoglimento del piano secondo le modalita' di  cui all'articolo 243-quater, comma 3, del citato decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267, il termine per poter deliberare un nuovo  piano di riequilibrio finanziario pluriennale, secondo la procedura  di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo 18  agosto 2000, n. 267, e' prorogato al 30 aprile 2017. Non si applica  l'ultimo periodo del medesimo articolo 243-bis, comma 1, del decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La facolta' di cui al primo  periodo del presente comma e' subordinata all'avvenuto conseguimento  di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione,  registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale. Nelle  more del termine di cui al primo periodo del presente comma e sino  alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo  243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  con sospensione delle procedure eventualmente avviate in esecuzione  del medesimo. ))

Art. 6 - Proroga di termini in materia di sviluppo economico  e comunicazione

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio  2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle  seguenti: «31 dicembre 2017.».

2. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a  prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro di  produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11  luglio 1998, n. 224. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 10  milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, per il medesimo  anno, si provvede: quanto a 2.180.000 euro mediante corrispondente  riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento  del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio  triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo  al Ministero dello sviluppo economico; quanto a 5.000.000 di euro  mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga  dell'applicazione delle nuove modalita' di riscossione delle entrate  degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4 del presente  provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione del Fondo  per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Al comma 1-sexies dell'articolo 49 del decreto legislativo 31  luglio 2005, n. 177, le parole: «novanta giorni» sono sostituite  dalle seguenti: «centottanta giorni».

4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo  istituzionale e societario attribuito, sono differiti al 1° gennaio  2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a.  delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di  gestione, organizzazione, contabilita', finanza, investimenti e  disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei  soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma  2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto  disposto dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico dei  servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni.

5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui  al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i  rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011,  n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui  all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati  dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.  210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.  21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti  nei quali sono presenti i comuni di cui all'articolo 1 del  decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni  appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di  distribuzione da includere nel bando di gara.

6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) all'articolo 46, comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono  sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017»;
b) all'articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in vigore del  regolamento di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti:  «del 1° luglio 2017»;  c) all'articolo 52, comma 7, le parole: «Decorsi sessanta giorni  dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6»  sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2017» e le  parole: «, a decorrere dal 1° gennaio 2017,» sono soppresse.

7. All'articolo 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29  luglio 2015, n. 115, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite  dalla seguenti: «1° luglio 2017».  ((

8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di  commercio su aree pubbliche garantendo omogeneita' di gestione delle  procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere  alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con  scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 e' prorogato fino a tale data.  Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano gia' provveduto,  devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della  vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio  delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli  adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti  degli operatori uscenti.

9. All'articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25  gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo 2010, n. 41, le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2016»  sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2018».  Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili  degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica  prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.  Il comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e i  commi da 1 a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 24  giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  agosto 2014, n. 116, sono abrogati. Cessano altresi' eventuali  effetti delle norme abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al  comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n.  314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n.  368, le parole: «di un'aliquota della componente della tariffa  elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora  consumato» sono sostituite dalle seguenti: «di aliquote della tariffa  elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro  per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di  connessione di terzi».

10. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014,  n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite  dalle seguenti: «30 giugno 2017»;  b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite  dalle seguenti: «30 giugno 2017».

10-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 8, il quinto periodo e' sostituito dal seguente:  «Sono esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte  le risultanze del parere ovvero non conformino o aggiornino di  conseguenza l'offerta presentata, adeguandola, in particolare, alle  prescrizioni relative alla realizzazione di specifici interventi  recate nel medesimo parere, da attuare entro la scadenza  dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validita'; a  tale scadenza sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte  le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma  5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20»;  b) al comma 8.1, primo periodo, le parole: «puo' presentare» sono  sostituite dalle seguenti: «presenta entro i successivi trenta  giorni»;  c) dopo il comma 8.1 e' inserito il seguente:  «8.1-bis. Nelle more della procedura di cui ai commi 8 e 8.1, il termine del 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del  decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e' prorogato al 30 settembre 2017,  ovvero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano  delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, se  antecedente alla suddetta data».

10-ter. All'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge  5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  marzo 2015, n. 20, le parole: «ai sensi del medesimo comma 5» sono  sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla data di entrata in  vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attivita'  di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma  del comma 5».

10-quater. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di  beni e servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonche'  di collaborazione, previste dalla legislazione vigente a carico dei  soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano alla  societa' EXPO 2015 Spa in liquidazione fino alla data di entrata in  vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  nomina del Commissario straordinario per la liquidazione, di cui  all'articolo 1, comma 126, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

10-quinquies. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4  luglio 2014, n. 102, le parole: «entro il 31 dicembre 2016» sono  sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017». ))

Art. 7 - Proroga di termini in materia di salute

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:  «31 dicembre 2017».  

2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6  luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto 2012, n. 135, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite  dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

2-bis. All'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, del  decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti  modifiche:  a) le parole: «, valida per due anni dalla data della sua  pubblicazione,» sono soppresse;  b) dopo le parole: «deve essere utilizzata» sono inserite le  seguenti: «, per sei anni a partire dalla data del primo interpello  effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso  straordinario,». ))

3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014,  n. 26, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti:  (( «1° gennaio 2020» )).

3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari  iscritti agli albi professionali per l'invio al Sistema tessera  sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone  fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di  animali individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro  delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto del  Ministero dell'economia e delle finanze 16 settembre 2016, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, sono prorogati  al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle  spese. ))

Art. 7 - bis  Proroga del contributo in favore dell'I.R.F.A.

1. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12  novembre 2011, n. 183, in favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la  riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e' prorogato nella misura  di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Al  relativo onere, pari a euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017,  2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo  speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale  2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo  Ministero. ))

Art. 8 - Proroga di termini in materia di competenza  del Ministero della difesa

1. Al comma 1 dell'articolo 2248 del codice dell'ordinamento  militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le  parole: «Sino all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino  all'anno 2017».

2. Al comma 8-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre  2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2016, n. 21, le parole: «sono prorogati all'anno 2016» sono  sostituite dalle seguenti: «sono prorogati all'anno 2017».

3. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al primo periodo, le parole: «e' prorogato al bilancio 2016»  sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato al bilancio 2017»;  b) al secondo periodo, le parole: «e' prorogato al 31 dicembre  2016» sono sostitute dalle seguenti: «e' prorogato al 31 dicembre  2017».

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) dopo il comma 15, e' inserito il seguente: «15-bis. Fino al 30  giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei  Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di  chiusura delle contabilita' in capo al Corpo forestale dello Stato,  con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo,  del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualita'  di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse  umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili, senza nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;  b) al comma 16, le parole: «primo gennaio 2017» sono sostituite  dalle seguenti: «30 aprile 2017».

5. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto  2016, n. 177, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino al 31  dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che  transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e  che matura il diritto al collocamento in quiescenza, ai sensi di  quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a  quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del decreto  legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica l'iscrizione  obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui  all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.».

5-bis. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare,  di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive  modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2017» sono sostituite dalle  seguenti: «30 maggio 2018»;  b) al comma 1-bis, le parole: «15 luglio 2017» sono sostituite  dalle seguenti: «15 luglio 2018».

5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quater. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n.  184, e successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2015 e  2016» e: «nel 2015 e 2016» sono sostituite, rispettivamente, dalle  seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» e: «nel 2017, 2018 e  2019». ))

Art. 9 - Proroga di termini in materia di infrastrutture  e trasporti

1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite  dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;  b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite dalle  seguenti: «dal 2012 al 2017».

2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e' prorogata al  31 dicembre 2017. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio  di attivita' di formazione e concessione per lo svolgimento delle  attivita' di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre  2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017.

2-bis. All'articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016,  n. 232, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti:  «31 gennaio 2018». I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi  automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle  previsioni del presente comma entro novanta giorni dalla data di  entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro novanta giorni  dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento,  dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal fine, al comma 3  dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nell'ambito dei servizi  di linea interregionale di competenza statale per riunione di imprese  ai fini del presente comma si intende il raggruppamento verticale o  orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un  raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le  attivita' principali di trasporto di passeggeri su strada e i  mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento  orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori  economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti  sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarita' dei  servizi ai sensi del comma 2, lettera g), relativamente  all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia  accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza». ))

3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le  parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31  dicembre 2017». (( Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia  disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio  2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017. ))

4. All'articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre  2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in  vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4».

5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno  1974, n. 298, e' prorogato, limitatamente all'anno 2017, al (( 31  marzo 2017 )).

6. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del decreto  legislativo (( 15 giugno 2015, n. 81 )), in attesa dell'emanazione  dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di  volo, la facolta' dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)  di assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge  18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge  17 dicembre 2012, n. 221, e' prorogata al 31 dicembre 2018.

7. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 6,  pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,  l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei  conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto,  pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si  provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la  compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione  vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di  cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189 e successive modificazioni.

8. E' prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui all'articolo  1, comma 807, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, qualora il  procedimento di progettazione e realizzazione delle opere sia stato  avviato in vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e  che al 31 dicembre 2016 abbia conseguito l'adozione di variante  urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA.  Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente comma,  i termini di cui al primo e al secondo periodo dall'articolo 1, comma  808, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente  prorogati al 30 giugno 2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017.

9. All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22 giugno  2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012, n. 134, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre  2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma  4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la gestione operante sulla  contabilita' speciale n. 5440 e' mantenuta in esercizio alle  condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento  degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo  per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non  oltre il 31 dicembre 2020.

9-ter. Nelle more della formalizzazione del nuovo contratto di  programma-parte servizi 2016-2021 tra lo Stato e Rete ferroviaria  italiana (RFI) Spa, esaminato con parere favorevole dal CIPE nella  seduta del 10 agosto 2016, al fine di garantire continuita' ai  programmi di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale,  il vigente contratto di programma-parte servizi 2012-2014 e'  prorogato, ai medesimi patti e condizioni, per il periodo necessario  al completamento dell'iter di approvazione previsto dall'articolo 1  della legge 14 luglio 1993, n. 238, e comunque entro e non oltre il  30 settembre 2017. Resta salvo quanto stabilito dall'articolo 10,  comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con  modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

9-quater. Al fine di migliorare e incrementare la capacita' di  progettazione e realizzazione degli investimenti, nonche' di  contenerne i costi di realizzazione, al Gruppo Anas non si applicano  per il triennio 2017-2019 le norme di contenimento della spesa per  incarichi di studio e consulenza e per formazione strettamente  riferiti alle attivita' tecniche di progettazione, monitoraggio e  controllo tecnico-economico sugli interventi stradali.

9-quinquies. Per le medesime attivita' di cui al comma 9-quater,  nonche' per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in  sicurezza della rete stradale di propria competenza, al Gruppo Anas  non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli  e limiti assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per  posizioni tecniche e ingegneristiche nonche' a personale  tecnico-operativo.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-quater e 9-quinquies si  applicano nei limiti delle disponibilita' della Societa' e resta  comunque fermo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di  cui all'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio 2010, n. 122.

9-septies. Per esigenze urgenti ed indifferibili e al fine di  garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno  e' assegnato, a titolo di anticipazione, alla provincia stessa un  contributo di euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui  all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.  L'Anas e' autorizzata a trasferire le suddette risorse alla provincia  di Belluno.

9-octies. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015,  n. 208, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:  «31 dicembre 2017».

9-novies. Agli oneri derivanti dal comma 9-octies, valutati in 15,9  milioni di euro per l'anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno  degli anni dal 2019 al 2027, si provvede mediante corrispondente  riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n. 307.

9-decies. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 6,8 milioni di euro per  l'anno 2028.  9-undecies. Agli oneri di cui al comma 9-decies, pari a 6,8 milioni  di euro per l'anno 2028, si provvede mediante utilizzo delle maggiori  entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal comma 9-octies.  9-duodecies. Il termine di durata in carica dei componenti del  Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori  fissato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle  infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2014, n. 140, ai sensi  dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005,  n. 284, e' prorogato di un anno. ))

Art. 10 - Proroga di termini in materia di giustizia

1. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite  dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;  b) al secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2016» sono  sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017».

2. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.  10, le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in  vigore della legge di conversione del presente decreto» sono  sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».  

presente 2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2016, n.  168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.  197, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1-bis, il primo periodo e' soppresso e al secondo  periodo le parole: «Le medesime disposizioni» sono sostituite dalle  seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1»;  b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:  «1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della  presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima  assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima  sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma,  dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio  1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione  ad altre funzioni e' ridefinito da quattro anni a tre anni. Il  presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede  e' assegnata nell'anno 2017».

2-ter. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque».

2-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012,  n. 247, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «cinque».

2-quinquies. All'articolo 1, comma 181, della legge 27 dicembre  2013, n. 147, al secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono  sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi» e, al terzo periodo, le  parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro  mesi».

2-sexies. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30  dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite  dalle seguenti: «30 giugno 2017». ))

Art. 11 - Proroga di termini in materie di beni e attivita' culturali (( e di  turismo ))

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle  seguenti: «trentasei mesi»;  b) al comma 5-ter:  1) al primo periodo, le parole: «l'attivita' della struttura di  supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le attivita'  dell'Unita' "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e  della struttura di supporto ivi previste,» e le parole: «pari a  500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»;  2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite  dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e'  prorogato al 30 giugno 2017.

2-bis. Gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 9 gennaio  2008, n. 9, come modificati dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017. Fino al 30 giugno  2017 si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto  legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nel testo vigente prima della data  di entrata in vigore della legge 1° dicembre 2016, n. 225. ))  3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: ((  «entro centocinquanta giorni» )). Conseguentemente, per le medesime  finalita' di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232  del 2016, e' autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per  l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del  presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,  n. 190. (( Per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui  all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e  successive modificazioni, puo' essere destinata al sostegno dello  spettacolo dal vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui  una quota non superiore a 4 milioni di euro e' ripartita, secondo le  modalita' stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e  delle attivita' culturali e del turismo, in favore di attivita'  culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal  24 agosto 2016.

3-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011,  n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2016» sono  sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

3-ter. All'articolo 7, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n.  220, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti:  «centottanta giorni». Conseguentemente, per l'anno 2017, una quota  parte delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, puo' essere destinata alla societa' Istituto  Luce-Cinecitta' S.r.l. per il funzionamento e per investimenti anche  mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecitta', al fine di  potenziare l'attivita' della Cineteca nazionale di cui al medesimo  articolo 7 della legge n. 220 del 2016, nonche' di valorizzare il  patrimonio cinematografico nazionale. Per le finalita' di cui al  presente comma, la societa' Istituto Luce-Cinecitta' S.r.l., nel  quadro e nei limiti delle funzioni ad essa attribuite dall'articolo  14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata a  stipulare uno o piu' accordi quadro con la societa'  RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., in quanto concessionaria di  servizio pubblico, da approvare entro i successivi trenta giorni  dalla data della loro conclusione con decreto del Ministro dei beni e  delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro  dello sviluppo economico.

3-quater. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31  dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio 2015, n. 11, le parole: «e sono prorogate fino al 31  dicembre 2017» sono soppresse. A tal fine e' autorizzata la spesa di  1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. All'onere derivante  dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 1 milione di  euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della  legge 12 luglio 1999, n. 237, e, quanto a 0,5 milioni di euro annui a  decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della  legge 27 dicembre 2006, n. 296. ))

Art. 12 - Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101  convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre  2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro  nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato  con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31  dicembre 2017,» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino  alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e  comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui  all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile  2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;  b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al  31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella  gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le  procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31  dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10  milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche' nel  limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo  espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al  quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».

2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite  dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;  b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite  dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

2-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19  giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite  dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

2-ter. All'articolo 2, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154,  le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»

2-quater. All'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, alinea, le parole: «a decorrere dall'anno 2017» sono  sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2017»;  b) al comma 2, le parole: «, a decorrere, per il primo versamento,  dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in  vigore della presente legge» sono soppresse. ))

Art. 13 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle  seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017».

2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31  dicembre 2017».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le  parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22  ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal (( 1° ottobre  2017. Al citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, a decorrere  dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del  relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui  all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e  si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a  forme di cauzione collettiva e solidale gia' riconosciute  dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza  della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti  locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al  netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del  predetto gestore»;  b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai  versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui  all'articolo 1, comma 3».

4-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.  208, al terzo periodo, dopo le parole: «27 dicembre 2013, n. 147,»  sono inserite le seguenti: «e a decorrere dal 2017 al contributo di  sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14  marzo 2011, n. 23,».

4-ter. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli  acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi  ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione  europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30  agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in  vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con  modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati  al 31 dicembre 2017.

4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,  il comma 6 e' sostituito dal seguente:  «6. I contribuenti presentano, anche per finalita' statistiche, in  via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi  riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi  nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro  dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti. I soggetti di  cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco  riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da  soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione  europea. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli  e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai  sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di  semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti  finalizzate a garantire anche la qualita' e completezza delle  informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione  europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il  numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi  di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la  platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi  informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa  vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito  di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con  analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di  semplificazione delle comunicazioni richieste».

4-quinquies. Il provvedimento di cui all'articolo 50, comma 6,  terzo periodo, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come  sostituito dal comma 4-quater del presente articolo, e' adottato  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto e produce effetti a decorrere dal 1°  gennaio 2018.

4-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati.

4-septies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il  comma 147 e' abrogato.  4-octies. All'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il  comma 2 e' abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello in corso al 31 dicembre 2016. ))

5. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre  2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite  dalle seguenti: «Fino al trasferimento delle funzioni di cui  all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e  comunque non oltre il 31 dicembre 2017». 

5-bis. La possibilita' di adottare le misure di cui all'articolo  34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con  esclusione della facolta', ivi prevista, di cui all'articolo 2, comma  4-undecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con  modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, puo' essere  esercitata, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020. ))

6. L'articolo 34, comma 6, lettera b), della legge 31 dicembre  2009, n. 196, e successive modificazioni si applica alle variazioni  di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016.

6-bis. La Banca d'Italia e' autorizzata a prorogare fino al 16  novembre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di  diritti speciali di prelievo, la durata dell'accordo di prestito  denominato New Arrangements to Borrow (NAB) di cui all'articolo 2,  comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali prestiti  e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale,  per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di  cambio derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre  confermata la garanzia dello Stato per i rischi, di cui all'articolo  4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190.

6-ter. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in  25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, in  deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 2011,  n. 190, si provvede:  a) per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di  cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;  b) per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante  corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del  fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio  triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno  2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo  al medesimo Ministero.

6-quater. I rapporti derivanti dalle operazioni di cui ai commi  6-bis e 6-ter sono regolati mediante convenzione tra il Ministero  dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6-quinquies. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31  dicembre 2009, n. 196, le spese effettuate a valere sulle risorse di  cui al comma 6-ter sono considerate spese obbligatorie.

6-sexies. E' prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la  concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi piu' poveri, di cui al secondo periodo del comma 14 dell'articolo 2 del  decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine la  Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un prestito nei limiti di  400 milioni di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di  mercato tramite il Poverty reduction and growth trust (PRGT), secondo  le modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, il  Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6-septies. Sul prestito di cui al comma 6-sexies e' accordata la  garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi  maturati.

6-octies. La garanzia dello Stato di cui al comma 6-septies e'  elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero  dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31  dicembre 2009, n. 196.

6-novies. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare  la stabilita' del sistema monetario internazionale e una crescita  economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il  piano d'azione del Vertice di Hangzhou tenutosi nel settembre 2016,  sono prorogate le disposizioni urgenti per la partecipazione  dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale di cui  all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. A  tal fine la Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare con il Fondo  monetario internazionale un accordo di prestito bilaterale per un  ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro. La scadenza  dell'accordo di prestito e' fissata al 31 dicembre 2019, estensibile  di un anno fino al 31 dicembre 2020. E' accordata la garanzia dello  Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per  la copertura di eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di  credito derivanti dall'esecuzione del suddetto accordo. I rapporti  derivanti dal predetto prestito sono regolati mediante convenzione  tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6-decies. Agli eventuali oneri di cui al comma 6-novies derivanti  dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile  rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati,  nonche' al tasso di cambio, si provvede mediante utilizzo delle  risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29  dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilita' speciale di cui  all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

6-undecies. Al fine di prorogare anche per l'anno 2017 il  finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa  integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, relativa  all'anno 2016, nei limiti e secondo le modalita' stabiliti con il  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 agosto  2016, e' destinata una somma fino a 17 milioni di euro. Alla copertura dell'onere di cui al presente comma, pari a 17 milioni di  euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle disponibilita' del  Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28 gennaio 2009, n. 2.

6-duodecies. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le  seguenti modificazioni:  a) all'articolo 64, comma 2, terzo periodo, le parole: «entro sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono  sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017»;  b) all'articolo 83, comma 3, le parole: «commi 1 e 3» sono  sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 3».

6-terdecies. Al capo IV del decreto legislativo 19 novembre 2004,  n. 297, dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente:  «Art. 11-bis (Disposizioni finanziarie). - 1. Al fine del  miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di  vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i  proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie  previste dal presente decreto, di competenza del Ministero delle  politiche agricole alimentari e forestali, sono versati sul capo 17,  capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio  dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo di spesa del  Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e  repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero.  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6-quaterdecies. All'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28  dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  e gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione nel medesimo  anno 2016 delle anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 3,  comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64».

6-quinquiesdecies. All'articolo 48 del decreto legislativo 18  agosto 2015, n. 136, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:  «2-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale  di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo  1° settembre 1993, n. 385, ed i confidi iscritti nella sezione di cui  all'articolo 155, comma 4, del medesimo testo unico, vigenti alla  data del 4 settembre 2010, che possono continuare a operare ai sensi  dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e),  del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono applicare, ai  fini del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato relativi  agli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre  2017, le disposizioni relative agli intermediari non IFRS di cui al  capo II del presente decreto».

6-sexiesdecies. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo  20 giugno 2005, n. 122, le parole: «quindici anni» sono sostituite  dalle seguenti: «venticinque anni».

6-septiesdecies. Il contributo statale annuo a favore  dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra di cui  all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'  aumentato di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri  derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 300.000 a  decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente  riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n. 307. ))

Art. 13 - bis - Coordinamento della disciplina in materia di IRES e IRAP con il  decreto legislativo n. 139 del 2015

1. Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal numero 2) della lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativamente  al periodo d'imposta nel quale vanno dichiarati i componenti  reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere  dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il  termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per  la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui  redditi e di IRAP, e' prorogato di quindici giorni al fine di  agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal  decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e delle disposizioni di  coordinamento contenute nei commi seguenti.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate  le seguenti modificazioni:  a) all'articolo 83:  1) al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 28 febbraio  2005, n. 38,» sono inserite le seguenti: «e per i soggetti, diversi  dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile,  che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice  civile,» e le parole: «da detti principi contabili» sono sostituite  dalle seguenti: «dai rispettivi principi contabili»;  2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:  «1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle  micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che  redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice  civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate  in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto  legislativo 28 febbraio 2005, n. 38»;  b) al comma 2 dell'articolo 96, dopo le parole: «canoni di  locazione finanziaria di beni strumentali» sono inserite le seguenti:  «, nonche' dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria  derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda»;  c) all'articolo 108:  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1. Le spese relative a piu' esercizi sono deducibili nel limite  della quota imputabile a ciascun esercizio»;  2) il primo periodo del comma 2 e' soppresso;  3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 

3. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi  e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito  dell'importo gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di  legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi  relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3»;  4) al comma 4, le parole: «1, 2 e 3» sono sostituite dalle  seguenti: «1 e 2»;  d) all'articolo 109, comma 4, alinea, la parola: «internazionali»  e' sostituita dalle seguenti: «adottati dall'impresa»;  e) al comma 9 dell'articolo 110 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo: «Sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi  forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati  dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta,  purche' la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti  di informazione pubbliche e verificabili»;  f) all'articolo 112:  1) il comma 1 e' abrogato;  2) al comma 2, le parole: «delle operazioni "fuori bilancio" in  corso» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti finanziari  derivati»;  3) al comma 3-bis, dopo le parole: «19 luglio 2002,» sono inserite  le seguenti: «e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui  all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in  conformita' alle disposizioni del codice civile,»;  4) al comma 4, le parole: «le operazioni di cui al comma 1 sono  poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti  finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»; 5) al comma 5, le parole: «le operazioni di cui al comma 2 sono  poste in essere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti  finanziari derivati di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio»;  6) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  «6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato  si considera con finalita' di copertura in base alla corretta  applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa»;  7) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Strumenti  finanziari derivati».  3. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre  1997, n. 446, dopo le parole: «con esclusione delle voci di cui ai  numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13)» sono inserite le  seguenti: «, nonche' dei componenti positivi e negativi di natura  straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di  azienda».

4. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale  ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B)  dell'articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai  medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e  negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di  azienda o di rami di azienda.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia con  riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio  a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31  dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina  fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio  del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che  risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate  temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni,  classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal  bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al  periodo precedente:  a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da  quelli iscritti in bilancio con finalita' di copertura di cui al  comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in essere  nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, ma non iscritti nel  relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione del  reddito al momento del realizzo;  b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti  da quelli iscritti in bilancio con finalita' di copertura di cui al  comma 6 dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' iscritti  in bilancio nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, si applica  l'articolo 112 del predetto testo unico, nel testo vigente prima  della data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente decreto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai fini  della determinazione della base imponibile di cui al decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Nel primo esercizio di applicazione dei principi contabili di  cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  28 febbraio 2005, n. 38, aggiornati ai sensi del comma 3  dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139:  a) le disposizioni di cui all'articolo 109, comma 4, del testo  unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, si applicano anche ai componenti imputati direttamente  a patrimonio;  b) i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono  alla formazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se, sulla base dei  criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati  classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) dell'articolo  2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5;  c) il ripristino e l'eliminazione, nell'attivo patrimoniale,  rispettivamente, di costi gia' imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non piu' capitalizzabili  non rilevano ai fini della determinazione del reddito ne' del valore  fiscalmente riconosciuto; resta ferma per questi ultimi la  deducibilita' sulla base dei criteri applicabili negli esercizi  precedenti;  d) l'eliminazione nel passivo patrimoniale di passivita' e fondi di  accantonamento, considerati dedotti per effetto dell'applicazione  delle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rileva ai fini della  determinazione del reddito; resta ferma l'indeducibilita' degli oneri  a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonche'  l'imponibilita' della relativa sopravvenienza nel caso del mancato  verificarsi degli stessi;  e) le previsioni di cui alle lettere c) e d) si applicano, in  quanto compatibili, anche ai fini della determinazione della base  imponibile di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 si applicano anche in  caso di variazioni che intervengono nei principi contabili ai sensi  del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n. 139, e nelle ipotesi di cambiamento degli obblighi informativi di  bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa.

9. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi  contabili internazionali, le disposizioni contenute nell'articolo  108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo  vigente prima della data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi in  relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31  dicembre 2015.

10. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,  dopo il comma 7-quater e' aggiunto il seguente:  «7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,  ove necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di  approvazione o aggiornamento dei principi contabili di cui al comma 1  dell'articolo 9-bis, ad emanare eventuali disposizioni di  coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e  dell'IRAP».

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge di conversione del presente decreto, sono adottate le  disposizioni di revisione del decreto del Ministro dell'economia e  delle finanze 14 marzo 2012, recante «Disposizioni di attuazione  dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace)», pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2012, al fine di coordinare la  normativa ivi contenuta per i soggetti che applicano i principi  contabili internazionali con quella prevista per i soggetti che  applicano le disposizioni del presente articolo. Con uno o piu'  decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le  disposizioni di revisione delle disposizioni emanate in attuazione  del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  nel rispetto dei criteri ivi indicati, nonche' del comma 7-quater  dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

12. All'onere derivante dal comma 2, lettera c), valutato in 18  milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l'anno  2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro  per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui  all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, e' incrementato di 1,7 milioni di euro nell'anno 2021. 

Art. 14 - Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.  232, e' premessa la seguente lettera:  «0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17  ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre 2016, n. 229, nonche' di quelli individuati ai sensi  dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e  dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la  ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da  operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di  progetti esecutivi redatti e validati in conformita' alla vigente  normativa, completi del cronoprogramma della spesa;».

2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17  ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre 2016, n. 229, e' prorogato di ulteriori 6 mesi,  limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilita'  del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda,  ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti  competenti; la proroga e' concessa con le modalita' di cui al  medesimo articolo 48, comma 2.

3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17  ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017.

4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17  ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente  alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui  all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del decreto-legge  17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge  15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017.  (( 5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio  2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del  decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' prorogata all'anno 2018 la  sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28  dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate  dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al  Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo  5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento e'  stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24  dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27  dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23  dicembre 2014, n. 190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei  mutui di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di  sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari  importo per dieci anni sulla base della periodicita' di pagamento  prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.  Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, pari a 4,8  milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro per l'anno  2018, si provvede mediante riduzione di pari importo  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. ))

6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del  decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del  31 dicembre 2016 e' prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle  attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti privati per  i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o  distrutta.  (( 6-bis. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e  consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20  e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno  2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto  2012, n. 122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2016»  sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre  2017».  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 25,2 milioni di  euro per l'anno 2017, si provvede mediante riduzione di pari importo  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del  decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  6-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo  periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con  modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive  modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2017. A tal fine, e'  autorizzata la spesa nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno  2017, da versare sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 2,  comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla copertura  degli oneri di cui al presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno  2017, si provvede mediante riduzione di pari importo  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del  decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. ))

7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,» sono aggiunte  le seguenti: «e per l'anno 2017 e' assegnato un contributo  straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro,»;  b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le  seguenti: «e per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari a 2,0  milioni di euro,».

7-bis. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno  2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012, n. 134, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In  deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle  suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato  e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e' equiparata all'efficacia  delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure selettive di  cui al comma 6 del presente articolo». ))

8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito  degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per  l'anno 2017 e' assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati 1  e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con  modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un contributo  straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate  per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra i  Comuni interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2  del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a  32 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante  corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di  politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con  modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del  decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' prorogato al 31 dicembre 2018.  Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e  2018, )) si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo  per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del  decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

9-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo  il comma 433 e' inserito il seguente:  «433-bis. Le disposizioni di cui ai commi 432 e 433 si applicano  negli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il  comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere». ))

10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.  136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.  6, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31  dicembre 2017».

11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.  43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31  dicembre 2017». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente  comma si provvede con le risorse gia' previste per la copertura  finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 65  del 19 marzo 2010.

12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle disposizioni di  cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554  del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del  12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del  decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, (( come prorogato  dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.  210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.  21, )) e' prorogato al 31 dicembre 2017.

12-bis. Ai comuni di cui al comma 436, lettere a), b) e c),  dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' attribuito  un contributo secondo gli importi riportati per ciascuno degli anni  dal 2017 al 2020 nella tabella 1 allegata al presente decreto.

12-ter. Ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17  ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre 2016, n. 229, e' attribuito un contributo secondo gli  importi riportati per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 nella  tabella 2 allegata al presente decreto.

12-quater. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 12-bis e  12-ter, pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017, a 16.132.295,69  euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro per l'anno 2019 e a  9.465.056,57 euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione di  pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,  comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

12-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:  «6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per  i periodi d'imposta dal 2015 al 2019»;  b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:  «7-bis. Per i periodi d'imposta dal 2017 al 2019, le agevolazioni  sono concesse a valere sulle risorse di cui al primo periodo del  comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite  annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6  milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno  degli anni 2018 e 2019».

12-sexies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma  12-quinquies, pari 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di  euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante  corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti  finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

12-septies. Gli effetti della deliberazione dello stato di  emergenza adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e  prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza  degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30  settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle  province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono  ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle  attivita' finalizzate all'attuazione degli interventi previsti  dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione civile n. 370 dell'11 agosto 2016, ferme restando le  risorse finanziarie di provenienza regionale ivi individuate e  disponibili allo scopo. ))

Art. 14 - bis - Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti  delle Agenzie fiscali

1. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19  giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto 2015, n. 125, le parole: «da espletare entro il 31 dicembre  2016» sono sostituite dalle seguenti: «da concludere entro il 31  dicembre 2017». ))

Art. 14 - ter Disposizioni di prima applicazione relative a misure per il recupero  dell'evasione

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per il primo  anno di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come sostituito dal comma 1 del  presente articolo, le comunicazioni possono essere effettuate per il  primo semestre entro il 16 settembre 2017 e per il secondo semestre  entro il mese di febbraio 2018. Resta fermo l'obbligo di effettuare  le comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo,  trimestralmente, nei termini ordinari di cui al comma 1 del citato  articolo 21». ))

Art. 14 - quater - Proroga dell'attuazione della lotteria nazionale collegata a  scontrini e ricevute fiscali

1. All'articolo 1, comma 543, della legge 11 dicembre 2016, n.  232, le parole: «a decorrere dal 1° marzo 2017» sono sostituite dalle  seguenti: «a decorrere dal 1° novembre 2017». ))

Art. 15 - Variazioni di bilancio

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, connesse all'attuazione del presente  provvedimento.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

(( « Tabella 1  (Articolo 14, comma 12-bis) - Parte di provvedimento in formato grafico  » )) - (( « Tabella 2  (Articolo 14, comma 12-ter)

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LaPrevidenza.it, 07/03/2017

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