mercoledì, 04 dicembre 2024

Criteri e modalita' per il riparto tra gli atenei delle risorse dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico

Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca, Decreto 26.7.2013

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 26 luglio 2013 

 Criteri e modalita' per il riparto tra gli atenei delle risorse  relative agli anni 2012 e 2013 e per la selezione dei professori e  ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito  accademico e scientifico, a norma dell'art. 29, comma 19, della legge  30 dicembre 2010, n. 240. (Decreto n. 665). (13A08826)

(GU n.262 del 8-11-2013)  IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  di concerto con  IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  E DELLE FINANZE  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive  modificazioni;  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive  modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle  universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega  al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema  universitario", ed in particolare l'art. 29, comma 19, che autorizza  la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di  euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per l'attuazione degli  articoli 6, comma 14, e 8 - concernenti la valutazione del  complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori  e ricercatori universitari ai fini dell'attribuzione degli scatti, e  la revisione del trattamento economico degli stessi - prevedendo  altresi' che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze siano indicati criteri e  modalita' per l'attuazione ai fini della ripartizione delle risorse  tra gli atenei e la selezione dei destinatari dell'intervento secondo  criteri di merito accademico e scientifico;  Visto l'art. 49, comma 3-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  che, a valere sulle risorse previste dal predetto art. 29, comma 19,  della legge n. 240 del 2010 e limitatamente all'anno 2012, ha  disposto la riserva di una quota non superiore a 11 milioni di euro  per le finalita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera g), della  medesima legge;  Visto l'art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  che ha disposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la disapplicazione  dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione  automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato;  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modifiche;  Visto l'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011,  n. 232, recante regolamento per la disciplina del trattamento  economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma  dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge n. 240 del 2010;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382;  Visto il decreto 21 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2011, con il quale sono stati  definiti criteri e modalita' per la ripartizione delle risorse di cui  all'art. 29, comma 19 della citata legge n. 240 del 2010 (quota  2011);  Visto lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di  previsione della spesa di questo Ministero per gli esercizi  finanziari 2012 e 2013, pari a 50 milioni di euro per il 2012 e 50  milioni di euro per il 2013;  Tenuto conto che l'art. 49, comma 3-bis del decreto-legge 9  febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile 2012, n. 35, a valere sulle risorse previste dal predetto art.  29, comma 19, della legge n. 240 del 2010 e limitatamente all'anno  2012, ha riservato una quota non superiore a 11 milioni di euro per  le finalita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera g), della medesima  legge;  Considerato che detta quota determinata sulla base dei soggetti  aventi diritto e rilevati al 31 dicembre 2012 e' pari ad  10.181.686;  Ritenuta la necessita' di definire criteri e modalita' per la  ripartizione alle universita' dell' importo di 39.818.314 al netto  della quota destinata alle finalita' di cui all'art. 5, comma 3,  lettera g), della legge n. 240 del 2010 (quota 2012) e 50 milioni di  euro (quota 2013); 

Decreta: 

Art. 1  Ambito di applicazione 

1. Il presente decreto definisce criteri e modalita' per  l'attuazione dell'art. 29, comma 19 della legge 30 dicembre 2010, n.  240, con riferimento alla ripartizione tra gli atenei delle risorse  autorizzate per l'anno 2012, pari a 39.818.314, e per l'anno 2013,  pari a 50.000.000, nonche' alla selezione dei destinatari  dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico.  2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche  agli istituti universitari ad ordinamento speciale.

Art. 2  Riparto delle risorse per l'anno 2012 

1. Sono soggetti ammissibili all'intervento per l'anno 2012 i  professori e ricercatori che avrebbero maturato nel 2012 la  progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi  degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9,  comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  2. Le risorse relative all'anno 2012, pari a 39.818.314, sono  ripartite fra le universita' in maniera proporzionale alla  consistenza numerica complessiva dei soggetti ammissibili  all'intervento ai sensi del comma 1, in servizio presso ciascuna di  esse.

Art. 3  Riparto delle risorse per l'anno 2013 

1. Sono soggetti ammissibili all'intervento per l'anno 2013 i  professori e ricercatori che avrebbero maturato nel 2013 la  progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi  degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9,  comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  2. Le risorse relative all'anno 2013, pari a 50 milioni di euro,  sono ripartite fra le universita' in maniera proporzionale alla  consistenza numerica complessiva dei soggetti ammissibili  all'intervento ai sensi del comma 1, in servizio presso ciascuna di  esse.

Art. 4  Criteri per la selezione dei destinatari dell'intervento per gli anni  2012 e 2013 

1. Ciascuna universita', per ciascuno degli anni 2012 e 2013,  distribuisce le risorse assegnate in misura proporzionale alla  consistenza numerica nell'anno di riferimento dei soggetti  ammissibili per ruolo e per fascia, con facolta' di utilizzare, per  motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse cosi' distribuite a  favore di diverso ruolo o fascia. Le risorse sono attribuite a  professori e ricercatori esclusivamente secondo criteri di merito  accademico e scientifico. I procedimenti di selezione, basati sulla  valutazione comparativa dei candidati, sono disciplinati  dall'universita' con proprio regolamento, osservando i seguenti  criteri:  a) previsione di criteri e procedimenti distinti per ruolo e per  fascia;  b) ammissione al procedimento per ciascuno degli anni 2012 o 2013  dei soggetti aventi diritto, rispettivamente ai sensi dell'art. 2 o  3, che hanno presentato domanda;  c) presentazione da parte dei candidati della relazione sul  complesso delle attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte,  ai sensi dell'art. 6, comma 14 della citata legge n. 240 del 2010;  d) assolvimento da parte dei candidati dei compiti loro affidati  nel triennio precedente, in relazione allo stato giuridico e alle  esigenze dell'ateneo di appartenenza;  e) accertamento da parte della autorita' accademica della  effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente;  f) verifica della qualita' della produzione scientifica nel  triennio precedente sulla base di criteri adottati a livello  internazionale.  2. Per l'anno 2012, le risorse sono attribuite da ciascuna  universita', fino ad esaurimento, come incentivo una tantum ai  professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile  nella graduatoria e comunque nel limite del sessanta per cento dei  soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, per ciascun ruolo  e fascia.  3. Per l'anno 2013, le risorse sono attribuite da ciascuna  universita', fino ad esaurimento, come incentivo una tantum ai  professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile  nella graduatoria e comunque nel limite del sessanta per cento dei  soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 3, comma 1, per ciascun ruolo  e fascia.  Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la  registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. 

Roma, 26 luglio 2013 

Il Ministro dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca  Carrozza 

Il Ministro dell'economia  e delle finanze  Saccomanni

Allegato: decreto 26 luglio 13 - ministero istruzione.pdf
Invia per email

LaPrevidenza.it, 13/11/2013

ALESSANDRO BARONE
mini sito

Vill.prealpino Via Prima 24, 25136, Brescia (BS)

Telefono:

Cellulare:

Servizi:

consulenza del lavoro consulenza previdenziale

VIVIANA RITA CELLAMARE
mini sito

Via Crispi 6, 70123, Bari (BA)

Cellulare:

3295452846

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Collaborando con alcuni Patronati di Bari, particolare attenzione e cura è dedicata agli invalidi civili e a...