Criteri e modalita' per il riparto tra gli atenei delle risorse dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico
Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca, Decreto 26.7.2013
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 26 luglio 2013
Criteri e modalita' per il riparto tra gli atenei delle risorse relative agli anni 2012 e 2013 e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico, a norma dell'art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (Decreto n. 665). (13A08826)
(GU n.262 del 8-11-2013) IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante "Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 29, comma 19, che autorizza la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 per l'attuazione degli articoli 6, comma 14, e 8 - concernenti la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari ai fini dell'attribuzione degli scatti, e la revisione del trattamento economico degli stessi - prevedendo altresi' che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze siano indicati criteri e modalita' per l'attuazione ai fini della ripartizione delle risorse tra gli atenei e la selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico; Visto l'art. 49, comma 3-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che, a valere sulle risorse previste dal predetto art. 29, comma 19, della legge n. 240 del 2010 e limitatamente all'anno 2012, ha disposto la riserva di una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera g), della medesima legge; Visto l'art. 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche; Visto l'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge n. 240 del 2010; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto 21 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2011, con il quale sono stati definiti criteri e modalita' per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 29, comma 19 della citata legge n. 240 del 2010 (quota 2011); Visto lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per gli esercizi finanziari 2012 e 2013, pari a 50 milioni di euro per il 2012 e 50 milioni di euro per il 2013; Tenuto conto che l'art. 49, comma 3-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a valere sulle risorse previste dal predetto art. 29, comma 19, della legge n. 240 del 2010 e limitatamente all'anno 2012, ha riservato una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera g), della medesima legge; Considerato che detta quota determinata sulla base dei soggetti aventi diritto e rilevati al 31 dicembre 2012 e' pari ad 10.181.686; Ritenuta la necessita' di definire criteri e modalita' per la ripartizione alle universita' dell' importo di 39.818.314 al netto della quota destinata alle finalita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera g), della legge n. 240 del 2010 (quota 2012) e 50 milioni di euro (quota 2013);
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce criteri e modalita' per l'attuazione dell'art. 29, comma 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con riferimento alla ripartizione tra gli atenei delle risorse autorizzate per l'anno 2012, pari a 39.818.314, e per l'anno 2013, pari a 50.000.000, nonche' alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche agli istituti universitari ad ordinamento speciale.
Art. 2 Riparto delle risorse per l'anno 2012
1. Sono soggetti ammissibili all'intervento per l'anno 2012 i professori e ricercatori che avrebbero maturato nel 2012 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Le risorse relative all'anno 2012, pari a 39.818.314, sono ripartite fra le universita' in maniera proporzionale alla consistenza numerica complessiva dei soggetti ammissibili all'intervento ai sensi del comma 1, in servizio presso ciascuna di esse.
Art. 3 Riparto delle risorse per l'anno 2013
1. Sono soggetti ammissibili all'intervento per l'anno 2013 i professori e ricercatori che avrebbero maturato nel 2013 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Le risorse relative all'anno 2013, pari a 50 milioni di euro, sono ripartite fra le universita' in maniera proporzionale alla consistenza numerica complessiva dei soggetti ammissibili all'intervento ai sensi del comma 1, in servizio presso ciascuna di esse.
Art. 4 Criteri per la selezione dei destinatari dell'intervento per gli anni 2012 e 2013
1. Ciascuna universita', per ciascuno degli anni 2012 e 2013, distribuisce le risorse assegnate in misura proporzionale alla consistenza numerica nell'anno di riferimento dei soggetti ammissibili per ruolo e per fascia, con facolta' di utilizzare, per motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse cosi' distribuite a favore di diverso ruolo o fascia. Le risorse sono attribuite a professori e ricercatori esclusivamente secondo criteri di merito accademico e scientifico. I procedimenti di selezione, basati sulla valutazione comparativa dei candidati, sono disciplinati dall'universita' con proprio regolamento, osservando i seguenti criteri: a) previsione di criteri e procedimenti distinti per ruolo e per fascia; b) ammissione al procedimento per ciascuno degli anni 2012 o 2013 dei soggetti aventi diritto, rispettivamente ai sensi dell'art. 2 o 3, che hanno presentato domanda; c) presentazione da parte dei candidati della relazione sul complesso delle attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte, ai sensi dell'art. 6, comma 14 della citata legge n. 240 del 2010; d) assolvimento da parte dei candidati dei compiti loro affidati nel triennio precedente, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'ateneo di appartenenza; e) accertamento da parte della autorita' accademica della effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente; f) verifica della qualita' della produzione scientifica nel triennio precedente sulla base di criteri adottati a livello internazionale. 2. Per l'anno 2012, le risorse sono attribuite da ciascuna universita', fino ad esaurimento, come incentivo una tantum ai professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e comunque nel limite del sessanta per cento dei soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, per ciascun ruolo e fascia. 3. Per l'anno 2013, le risorse sono attribuite da ciascuna universita', fino ad esaurimento, come incentivo una tantum ai professori e ricercatori che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria e comunque nel limite del sessanta per cento dei soggetti ammissibili ai sensi dell'art. 3, comma 1, per ciascun ruolo e fascia. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Roma, 26 luglio 2013
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Carrozza
Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni
LaPrevidenza.it, 13/11/2013