Ministero della Giustizia DM 25 gennaio 2012 n. 3 - Avv. Daniela Carbone
Il Ministero della Giustizia, con DM 25 gennaio 2012 n. 30, già pubblicato in G.U., ha adeguato dopo vent’anni i compensi dei curatori fallimentari e dei commissari giudiziali delle procedure di concordato preventivo.
Il nuovo DM va a sostituire il precedente DM 28 luglio 1992 n. 570 e l’art 8 prevede che il presente decreto si applichi a tutti i compensi da liquidarsi successivamente all'entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli concernenti le procedure concorsuali ancora pendenti a tale data.
L’importo del compenso va commisurato in percentuale rispetto all’ammontare dell’attivo realizzato, con una serie di correttivi secondo le casistiche. Mentre le percentuali restano invariate rispetto al precedente decreto, sono mutati gli scaglioni cui si applicano le quote. In particolare sono aumentate le aliquote nelle fasce più basse con conseguente maggior guadagno nelle fasce più basse. Il compenso deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato non superiore alle misure seguenti:
a) dal 12% al 14% quando l'attivo non superi i 16.227,08 euro;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
c) dall'8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
d) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti i 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
g) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti i 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
h) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano i 2.434.061,37 euro.
Al curatore è inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra.
E’ aumentato il compenso minimo del curatore da 516,00 ad 811,35.
I criteri in base ai quali il tribunale determina il compenso, a norma dell'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro i limiti stabiliti dal decreto ministeriale sono invece rimasti invariati e si tratta dell’opera prestata, dell’importanza del fallimento, della sollecitudine e dei risultati ottenuti..
LaPrevidenza.it, 17/06/2012
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