Presupposti per la fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 33 c.5 della legge 104/92
Consiglio di Stato - Decisione 15 febbraio 2010, n. 825 - Dario Immordino
Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato – ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992 - ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, ove dimostri , attraverso la produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo, l'inesistenza di altri familiari o affini che siano in grado di occuparsi dell'assistenza al disabile.
Tale onere dimostrativo non può essere assolto dal richiedente mediante semplici dichiarazioni di carattere formale, magari attestanti impegni generici, ma richiede invece la produzione di dati ed elementi di carattere oggettivo, concernenti eventualmente anche stati psico-fisici connotati da una certa gravità, idonei a giustificare l'indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza e tali da concretizzare un'effettiva esimente da vincoli di assistenza familiare.
Ciò perché alla disciplina contenuta nell'art. 20 della legge n. 53 del 2000 (secondo cui il beneficio in questione si applica a coloro che assistono in via esclusiva e continuativa un parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap, anche se non convivente) deve essere data un’interpretazione coerente con la ratio ed il ruolo assolto dall’istituto dell'assistenza ai soggetti svantaggiati nel nostro ordinamento.
Detta forma di assistenza costituisce infatti espressione dei valori costituzionali primari della solidarietà familiare e umana, motivo per cui la relativa disciplina non può sostanziarsi in un regime che consenta di snaturare tale istituto configurandolo come strumento funzionale a soddisfare atteggiamenti egoistici o opportunistici.
In questo ordine di idee il requisito della esclusività assistenziale può ritenersi integrato solo attraverso la dimostrazione dell’inesistenza di altri soggetti, conviventi o comunque abitanti nel comune di residenza della persona bisognosa, tenuti, in virtù di legge o di provvedimento a prestarle la necessaria assistenza, legittima il dipendente alla richiesta di trasferimento o assegnazione. Tale regola può essere derogata solo qualora il dipendente produca elementi probatori atti veramente a dimostrare che gli altri congiunti si trovino nell'impossibilità di supportare il portatore di handicap, mentre non rilevano a tal fine impedimenti di natura oggettiva o soggettiva, atteso che l'indisponibilità soggettiva nell'economia complessiva della tematica in oggetto costituisce profilo del tutto recessivo.
Avv. Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 25/02/2010