mercoledì, 27 settembre 2023

La Commissione UE ribadisce che il Green Pass italiano viola palesemente il Regolamento 953/2021

Interrogazione dell'On. Sergio Berlato - Risposta di Didier Reynders del 20.10.2021 a nome della Commissione europea

 

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-003780/2021 alla Commissione Articolo 138 del regolamento Sergio Berlato (ECR), Vincenzo Sofo (ECR)

Oggetto: "Green pass": arma di discriminazione

Premesso che al considerando 36 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, viene sancito un divieto di discriminazione diretta o indiretta circa le persone che non sono vaccinate, si chiede alla Commissione:

1. Ritiene che il nuovo "green pass" italiano rispetti i dettami di cui al considerando 36 sopraccitato?

2. Permettere solo alle persone vaccinate, a quelle che siano guarite dalla COVID -19 negli ultimi 6  mesi o a quelle che si siano sottoposte a tampone nelle ultime 48 ore di accedere a pubb lici  esercizi, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine,  palestre, centri benessere, f iere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di  divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici non discrimina  forse coloro che hanno scelto di non vaccinarsi o che non possono vaccinarsi, ma che rispettano  tutte le norme igienico-sanitarie prescritte, soprattutto dal momento che è scientif icamente  dimostrato che anche i vaccinati possono essere portatori del virus della COVID -19 e che quindi  anch'essi dovrebbero sottoporsi a tampone?

3. Ef f ettuare un tampone ogni 48 ore ha un costo di non poca rilevanza; non rappresenta anche  questo una f onte di discriminazione?


PE696.883v01-00


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IT E-003780/2021 Risposta di Didier Reynders a nome della Commissione europea (20.10.2021)

Il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al certificato COVID digitale dell'UE 1 si basa sull'articolo 21, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e mira ad agevolare il diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE.

Per garantire che anche le persone non vaccinate possano godere del diritto alla libera circolazione, il regolamento istituisce un quadro a livello europeo per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati relativi non solo alla vaccinazione, ma anche ai test e alla guarigione dalla COVID-19. Esso afferma chiaramente che la vaccinazione non costituisce una condizione preliminare per l'esercizio del diritto alla libera circolazione.

L'uso nazionale dei certificati COVID-19 per scopi diversi dall'agevolazione della libera circolazione all'interno dell'UE non rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato COVID digitale dell'UE a fini nazionali, ma sono tenuti a prevedere una base giuridica nel diritto nazionale che rispetti, tra l'altro, i requisiti in materia di protezione dei dati.

Nel caso in cui uno Stato membro istituisca un sistema nazionale di certificati COVID-19 a fini interni, esso dovrebbe garantire che anche il certificato COVID digitale dell'UE sia accettato in tale contesto. In questo modo, i viaggiatori che si recano in un altro Stato membro non devono ricevere un certificato nazionale supplementare per la COVID-19 per avere accesso, ad esempio, a bar o ristoranti.

Per contribuire a garantire che tutti i cittadini possano usufruire di test a costi accessibili, la Commissione ha messo a disposizione degli Stati membri 100 milioni di EUR per test che soddisfino i requisiti per il rilascio del certificato COVID digitale dell'UE. Tuttavia, è importante notare che le decisioni relative alla determinazione dei prezzi dei test rientrano nell'ambito di competenza degli Stati membri.


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LaPrevidenza.it, 27/10/2021

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