Corte di giustizia Ue, Sezione III, Sentenza 4.12.2008 C-330/07
«Libera prestazione dei servizi – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Premio per l’investimento – Normativa nazionale che riserva il beneficio di un’agevolazione fiscale ai beni utilizzati in una sede aziendale stabilmente ubicata sul territorio nazionale – Esclusione di beni messi a disposizione a titolo oneroso e impiegati prevalentemente in altri Stati membri – Leasing di veicoli – Prevenzione di pratiche abusive»
Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli artt. 43 CE e segg. nonché gli artt. 49 CE e segg. debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una normativa nazionale che subordini il beneficio di un premio per l’investimento, destinato ad imprese che acquisiscono beni materiali, alla condizione che i beni per i quali tale premio venga richiesto siano utilizzati esclusivamente in una sede aziendale stabilmente situata in tale Stato, con l’ulteriore precisazione che i beni, messi a disposizione a titolo oneroso, utilizzati prevalentemente in altri Stati membri, non si considerano come utilizzati in tale sede.
LaPrevidenza.it, 31/12/2008
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