martedì, 13 ottobre 2026

Detrazione dell’imposta pagata a monte – Beni e servizi utilizzati al tempo stesso per le operazioni imponibili e per le operazioni esenti – Detrazione per il prorata

Corte di giustizia Ue, VIII sezione, Sentenza 18.12.2008 C-488/07

 

«Sesta direttiva IVA – Detrazione dell’imposta pagata a monte – Beni e servizi utilizzati al tempo stesso per le operazioni imponibili e per le operazioni esenti – Detrazione per il prorata – Calcolo – Metodi previsti all’art. 17, n. 5, terzo comma – Obbligo di applicazione della regola di arrotondamento dell’art. 19, n. 1, secondo comma»

 La Royal Bank of Scotland è il rappresentante di un gruppo di società la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi bancari e di altri servizi finanziari. Tale società effettua, nell’ambito di queste attività, operazioni imponibili ed operazioni esenti. I beni e i servizi la cui acquisizione ha dato luogo al pagamento dell’IVA da parte della Royal Bank of Scotland vengono utilizzati sia per operazioni imponibili sia per operazioni esenti.  Dalla decisione di rinvio risulta che, se una parte dell’imposta a monte che la Royal Bank of Scotland sopporta non può essere interamente imputata ad operazioni imponibili o a operazioni esenti, questa parte viene allora qualificata come «residuale» dalle parti nella causa principale. Il 31 maggio 2002, le parti nella causa principale hanno stipulato un accordo relativo all’approvazione dei metodi speciali di esenzione parziale per quanto riguarda l’imposta a monte residuale a carico del gruppo IVA della Royal Bank of Scotland. Tale accordo prevede alcuni parametri nel cui ambito può essere concordato con tale società un metodo speciale in ciascuno dei suoi settori di attività. In particolare, tale accordo prevede che, quando il metodo applicabile ad un settore o ad una parte di un settore che rientra nelle attività commerciali della Royal Bank of Scotland richiede che il recupero dell’imposta a monte sia basato su una percentuale calcolata, la detta percentuale deve essere arrotondata ai due decimali superiori e l’art. 101, n. 4, del regolamento del 1995 relativo all’imposta sul valore aggiunto non deve trovare applicazione.  Successivamente, la Royal Bank of Scotland ha ritenuto che quest’ultima disposizione dell’accordo del 31 maggio 2002 fosse incompatibile con gli artt. 17 e 19 della sesta direttiva e che fosse, per tale motivo, priva di effetti. Essa ha considerato che tale direttiva richiedeva un arrotondamento al numero intero superiore ed ha chiesto l’accordo dei Commissioners per effettuare un calcolo di ripartizione destinato a quantificare l’imposta a monte residuale detraibile in un settore determinato della sua attività che comportasse un arrotondamento al numero intero superiore. Avendo questi ultimi adottato una decisione..

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LaPrevidenza.it, 07/01/2009

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