Ministero della Giustizia, Decreto 23.12.2008 n. 222
Audizione del richiedente a cura dell’autorita’ di assistenza italiana
1. Se l’autorita’ di decisione del diverso Stato membro decide di procedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, all’audizione diretta del richiedente, o di qualsiasi altra persona, nell’ambito del procedimento per la concessione dell’indennizzo, il procuratore generale della Repubblica presso l’autorita’ di assistenza italiana competente, o un suo delegato, comunica ai soggetti da ascoltare, all’autorita’ richiedente ed ai soggetti dei quali sia richiesta la presenza, il luogo, la data e le modalita’ previste per l’audizione, nel rispetto di quanto richiesto dalla autorita’ di decisione del diverso Stato membro.
2. L’audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona cui procede l’autorita’ di decisione del diverso Stato membro ha luogo solo su base volontaria.
3. Se si procede a videoconferenza il collegamento e’ disposto dal procuratore generale della Repubblica presso l’autorita’ di assistenza italiana competente, o da un suo delegato.
4. Quando, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo, su richiesta dell’autorita’ di decisione del diverso Stato membro, l’autorita’ di assistenza italiana provvede all’audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, il procuratore generale della Repubblica presso l’autorita’ di assistenza italiana competente, o un suo delegato, comunica ai soggetti da ascoltare il luogo e la data previsti per l’audizione, almeno dieci giorni prima della data predetta, e procede all’audizione senza formalita’, sulla base delle istanze formulate dalla autorita’ di decisione del diverso Stato membro. Alla documentazione dell’audizione
LaPrevidenza.it, 15/05/2009
0958996835
3358439786
Consulente del Lavoro
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...