Tar Toscana, sentenza 16.4.2011 n. 687
Rilevato che, con ricorso a questo Tribunale, notificato in data 8 febbraio 2011 e depositato il successivo 28 febbraio, il cittadino marocchino indicato in epigrafe chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del decreto con il quale il dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Firenze aveva respinto l’istanza presentata per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ex legge n. 102/09, fondandosi sulla circostanza per la quale lo straniero risultava condannato per un reato previsto dall’art. 381 c.p.p., ostativo per l’ottenimento della “sanatoria”;
Rilevato che il ricorrente, pur ammettendo di essere stato condannato dal G.I.P. del Tribunale di Firenze, con sentenza ex art. 444 c.p.p. (irrevocabile in data 11 ottobre 2003), per i reati di cui agli artt. 582 e 583 c.p., lamentava “Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, di erroneità dei presupposti e di illogicità”, in quanto nel frattempo era stata richiesta la dichiarazione di estinzione del reato, risultando trascorsi oltre cinque anni dalla condanna senza commissione di altri reati, per cui l’estinzione era avvenuta per decorso del tempo al momento dell’adozione del provvedimento impugnato senza che rilevasse la necessità di una sentenza giudiziaria, comunque meramente dichiarativa;
Rilevato che si costituivano in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso, e che il ricorrente, in data 24 marzo 2011, depositava in giudizio copia della dichiarazione di estinzione del reato, nel frattempo pronunciata in data 16 marzo 2011 dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Firenze...
LaPrevidenza.it, 16/09/2011
0883349269
3289677187
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