venerdì, 11 ottobre 2024

Via libera al cumulo pensione-reddito da lavoro, a partire dal 1 gennaio 2009

Articolo 19 del Decreto Legge 25.6.2008, n. 112 G.U.R.I. 25 giugno 2008, n. 152- Dott. Valter Marchetti

 


Via libera al cumulo pensione-reddito da lavoro,
a partire dal 1 gennaio 2009


Chi desidera continuare a lavorare anche dopo la pensione, grazie
alla disposizione di cui all’art.19 del decreto legge n.112 del
2008, lo potrà fare a partire dal 1 gennaio del prossimo anno.
Tale disposizione prevede infatti il totale cumulo tra le pensioni
dirette di anzianità con i redditi di lavoro sia che questo
ultimo abbia natura autonoma o subordinata. Possono essere
cumulabili anche le pensioni dirette che sono state conseguite
attraverso il sistema contributivo in via anticipata, rispetto ai 65
anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne, a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione
separata di cui all’art.1, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n.335, sempre che ne sussistano i presupposti richiesti dalla legge
citata.


L’art.19 in esame prevede, altresì, la possibilità
di cumulo anche per le pensioni di vecchiaia anticipate che sono
state liquidate con una anzianità contributiva pari o
superiore a 40 anni e per quelle liquidate a soggetti con età
pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. Si
riporta per esteso l’art.19 citato.


Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra
pensione e redditi di lavoro


1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di
anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere
dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono
totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente
le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via
anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le
donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione
separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di
cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e
successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime
delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma
6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima
data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle
pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:


a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con
anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;


b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età
pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.


2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono soppressi.


3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.






(Dott. Valter Marchetti, Patrocinatore Legale, Foro di Savona)


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LaPrevidenza.it, 16/07/2008

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