Cassazione civile sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4033
G.C., in proprio e quale tutore della figlia M.F., interdetta, convenne davanti al tribunale di Biella, l'ASL n. (OMISSIS) di Biella chiedendo, sulla base della sentenza inter partes in data 11.1.1999, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni alla stessa derivati ed alla figlia F. per le lesioni subite a seguito di parto indotto con sostanze farmacologiche ed agevolato mediante l'uso del forcipe presso la divisione di ostetricia dell'ospedale di (OMISSIS).
La convenuta, costituitasi, chiese il rigetto delle domande ed, ottenuta l'autorizzazione del giudice, chiamò in causa le compagnie di assicurazione Milano Assicurazioni e Toro Assicurazioni, nonchè D.G., quale sanitario che aveva operato presso l'ospedale di (OMISSIS) nel caso in esame.
Si costituirono la Milano Assicurazioni ed il D., mentre rimase contumace la Toro Assicurazioni.
Il tribunale, con sentenza del 24.10.2002, condannò l'ASL n. (OMISSIS) di Biella al risarcimento indicato in atti e le Compagnie di assicurazioni ad indennizzare l'ASL, mentre dichiarò il difetto di giurisdizione in relazione alle domande proposte dall'ASL nei confronti del D..
La sentenza fu parzialmente riformata dalla Corte d'Appello, con sentenza del 2.2.2006, con riferimento agli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno, a seguito dell'appello proposta dalla G., nelle qualità indicate.
Nel giudizio di secondo grado, rimasero contumaci, nonostante la disposta integrazione del contraddittorio, le società assicuratrici...
LaPrevidenza.it, 07/05/2013
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera
3497880035
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