mercoledì, 21 ottobre 2026

Università Federico II di Napoli. Il nuovo Statuto modificato

Università di Napoli Federico II, Decreto Rettorale del 4.9.2013

 

UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II  DECRETO RETTORALE 4 settembre 2013

Modifica dello Statuto. (13A07489)

(GU n.215 del 13-9-2013)


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di  organizzazione delle Universita', di personale accademico e  reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e  l'efficienza del sistema universitario»;  Visto il decreto rettorale n. 723 del 30 marzo 2011, con il quale  e' stato istituito l'organo previsto dall'art. 2 comma 5 della legge  n. 240/2010;  Visto il testo dello Statuto dell'Ateneo ai sensi della legge n.  240/2010 approvato dal citato organo in data 12 ottobre 2011;  Vista la delibera n. 1 del 18 ottobre 2011 con la quale il  Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul testo  dello Statuto;  Visto la delibera n. 1 del 18 ottobre 2011 con la quale il Senato  Accademico ha adottato lo Statuto dell'Universita' degli studi di  Napoli Federico II;  Vista la nota prot. n. 1116 del 28 febbraio 2012, con la quale il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha  trasmesso «le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al  testo pervenuto»;  Visto il testo dello Statuto dell'Ateneo che recepisce tali  osservazioni e richieste di modifica, come approvato dall'organo  previsto dall'art. 2 comma 5 della legge n. 240/2010 in data 4 aprile  2012;  Vista la delibera n. 1 del 4 maggio 2012 con la quale il Consiglio  di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul testo dello  Statuto rivisto come sopra specificato;  Visto la delibera n. 1 del 4 maggio 2012 con la quale il Senato  Accademico ha adottato lo Statuto dell'Universita' degli studi di  Napoli Federico II nel testo rivisto come sopra specificato;  Visto il decreto rettorale n. 1660 del 15 maggio 2012, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 dell'8  giugno 2012, con il quale e' stato emanato lo Statuto  dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II ai sensi della  legge n. 240/2010 ed, in particolare, l'art. 57;  Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 29  gennaio 2013 con la quale e' stato espresso, a voti unanimi, parere favorevole alla modifica dell'art. 18 commi 1 lett. e) e 3, art. 20  comma 7, art. 23 comma 6, art. 26 comma 4, art. 28 comma 2, art. 29  commi 7, 13 lett. a), 15 lett. b) e c), 18, art. 49 comma 1 e art. 54  comma 1, del vigente Statuto dell'Ateneo emanato con il citato  decreto rettorale n. 1660 del 15 maggio 2012, nonche' alla  introduzione di un nuovo articolo rubricato «Articolo 31 - Centri  speciali per la didattica», come di seguito riportato: «1. Il  Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico,  puo' istituire Centri speciali per la didattica, collocati ad un  livello interscuola, in relazione alla particolare complessita'  organizzativa della didattica derivante dalla presenza diffusa in  molteplici strutture delle competenze necessarie a realizzare  l'attivita' formativa in determinati ambiti culturali, allo scopo di  assicurare le necessarie attivita' di coordinamento. 2. Le modalita'  di organizzazione e funzionamento di tali Centri sono disciplinate in  sede di proposta istitutiva.»;  Vista la delibera del Senato Accademico n. 3 del 29 gennaio 2013  con la quale sono state approvate, a voti unanimi, le predette  modifiche del vigente Statuto dell'Ateneo emanato con il citato  decreto rettorale n. 1660 del 15 maggio 2012, nonche' l'introduzione  di un nuovo articolo rubricato «Articolo 31 - Centri speciali per la  didattica» di cui alla premessa che precede;  Vista la nota prot. n. 9063 del 12 aprile 2013, acquisita al  protocollo di ateneo in data 18 aprile 2013 con il numero 36366, con  la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca ha formulato alcuni rilievi in ordine al nuovo articolo  rubricato «Articolo 31 - Centri speciali per la didattica»;  Vista la delibera del Senato Accademico n. 2 del 13 giugno 2013 con  la quale, sulla base dei predetti rilievi ministeriali, e' stata  approvata, a voti unanimi, subordinatamente al parere favorevole del  Consiglio di Amministrazione, la riformulazione del nuovo art. 31  rubricato «Centri speciali per la didattica» come di seguito  riportato: «1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del  Senato Accademico, puo' istituire Centri speciali per la didattica,  collocati ad un livello interscuola, in relazione alla particolare  complessita' organizzativa della didattica derivante dalla presenza  diffusa in molteplici strutture delle competenze necessarie a  realizzare l'attivita' formativa in determinati ambiti culturali,  allo scopo di assicurare le necessarie attivita' di coordinamento dei  relativi corsi di studio incardinati in piu' Dipartimenti afferenti a  scuole diverse. 2. Le modalita' di organizzazione e funzionamento di  tali Centri sono disciplinate in sede di proposta istitutiva sul  modello dipartimentale»;  Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 18  giugno 2013 con la quale, e' stato espresso parere favorevole, a voti  unanimi, alla riformulazione del nuovo art. 31 rubricato «Centri  speciali per la didattica» previa espunzione dal secondo comma delle  parole «sul modello dipartimentale»;  Vista la delibera n. 4 del 23 luglio 2013 con la quale il Consiglio  di Amministrazione ha modificato, a voti unanimi, la propria delibera  n. 1 del 18 giugno 2013 nel senso di esprimere parere favorevole alla  riformulazione del nuovo art. 31 nel testo approvato dal Senato  Accademico nell'adunanza del 13 giugno 2013, di cui sopra;

Decreta:

Art. 1

Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II  emanato ai sensi della legge n. 240/2010 con decreto rettorale n.  1660 del 15 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 2012, e' modificato come di  seguito specificato:  sono modificati e/o integrati l'art. 18 comma 1 lett. e) e comma  3, l'art. 20 comma 7, l'art. 23 comma 6, l'art. 26 comma 4, l'art. 28  comma 2, l'art. 29 comma 7, comma 13 lett. a), comma 15 lett. b) e  c), comma 18, l'art. 49 comma 1, l'art. 54 comma 1;  e' introdotto un nuovo articolo rubricato «Articolo 31- Centri  speciali per la didattica» con conseguente rinumerazione degli  articoli successivi.  Le suddette modifiche e integrazioni dello Statuto sono riportate  nell'allegato n. 1 al presente decreto di cui forma parte integrante  e sostanziale.

Art. 2

Il testo dello Statuto dell'Universita' degli studi di Napoli  Federico II emanato ai sensi della legge n. 240/2010, modificato come  sopra, e' allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante  e sostanziale (allegato n. 2), ed entra in vigore a decorrere dal  quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.  Napoli, 4 settembre 2013

Il rettore: Marrelli

Allegato 1

TITOLO III

ORGANI

CAPO I

  ORGANI DI GOVERNO

  Art. 18 - Composizione del Senato accademico

La lett. e) del comma 1 e' cosi' modificata:  "e) 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e  dirigenziale".  Il comma 3 e' cosi' modificato:  "I componenti elettivi del Senato accademico durano in carica  quattro anni, ad eccezione degli studenti, il cui mandato e'  biennale, nonche' dei Direttori di Dipartimento, il cui mandato e'  triennale, e dei ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, lettera b)  della Legge 240/2010, la cui carica e' correlata alla durata del  contratto. Il mandato di tutti i componenti e' rinnovabile una sola  volta".

Art. 20 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il comma 7 e' cosi' modificato:  "I componenti di cui alla lettera b) durano in carica due anni; i  componenti di cui alle lett. c) e d) durano in carica quattro anni.  Il mandato e' rinnovabile una sola volta".

Art. 23 - Composizione del Nucleo di Valutazione

Il comma 6 e' cosi' modificato:  "I componenti durano in carica quattro anni, con l'eccezione del  rappresentante degli studenti che dura in carica due anni. L'incarico  non puo' essere rinnovato".

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 26 - Composizione del Consiglio degli studenti

Il comma 4 e' cosi' modificato:  "Le modalita' di elezione, nonche' di organizzazione e  funzionamento del Consiglio degli studenti di Ateneo sono stabilite  con Regolamento di Ateneo. I membri durano in carica due anni e sono  rieleggibili una sola volta".

Art. 28 - Collegio di Disciplina

Il comma 2 e' cosi' modificato:  "Il Collegio di Disciplina e' composto da tre professori di prima  fascia, di cui uno presidente, due professori di seconda fascia e due  ricercatori, tutti in regime di tempo pieno. I membri del collegio  vengono eletti direttamente dai rispettivi corpi elettorali e durano  in carica quattro anni. Per ciascuna categoria di membri sono eletti  altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di  impedimento o di assenza. Il mandato e' rinnovabile una sola volta".

TITOLO IV - RICERCA E DIDATTICA

  Art. 29 - Dipartimenti

Il comma 7 e' cosi' modificato:  "I Dipartimenti, in ragione di specifiche esigenze di carattere  scientifico ed organizzativo, possono essere strutturati in sezioni  che ne rappresentano una mera articolazione. L'organizzazione  amministrativa e' definita con provvedimento del Direttore Generale,  sentito il Direttore del Dipartimento".  La lett. a) del comma 13 e' cosi' modificata:  "a) svolgono le attivita' didattiche relative agli insegnamenti  dei settori scientifico disciplinari funzionali al progetto culturale  del Dipartimento, mettendo a disposizione spazi, attrezzature e  personale propri".  La lett. b) del comma 15 e' cosi' modificata:  "b) un segretario con voto consultivo e con funzioni  verbalizzanti scelto tra gli appartenenti almeno alla categoria D  secondo le modalita' indicate nel Regolamento di Ateneo in materia".  La lett. c) del comma 15 e' cosi' modificata:  "c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di  laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nel  Dipartimento in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori,  secondo modalita' stabilite dal Regolamento di Ateneo che deve  prevedere la presenza di almeno 1 rappresentante di ogni corso di  studio e di dottorato. Tali rappresentanti durano in carica due anni;  il mandato e' rinnovabile una sola volta. Le modalita' di  partecipazione alle sedute sono fissate da apposito Regolamento".  Il comma 18 e' cosi' modificato:  "Fanno parte della Giunta il Direttore e il segretario di cui al  precedente comma 15 lett. b), quest'ultimo con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti. I membri della Giunta restano in carica tre  anni; il loro mandato e' rinnovabile una sola volta".  E' introdotto un nuovo articolo rubricato "Art. 31 - Centri  speciali per la didattica" con conseguente rinumerazione degli  articoli successivi:  "Art. 31 - Centri speciali per la didattica  1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato  Accademico, puo' istituire Centri speciali per la didattica,  collocati ad un livello interscuola, in relazione alla particolare  complessita' organizzativa della didattica derivante dalla presenza  diffusa in molteplici strutture delle competenze necessarie a  realizzare l'attivita' formativa in determinati ambiti culturali,  allo scopo di assicurare le necessarie attivita' di coordinamento dei  relativi corsi di studio incardinati in piu' Dipartimenti afferenti a  Scuole diverse.  2. Le modalita' di organizzazione e funzionamento di tali Centri  sono disciplinate in sede di proposta istitutiva sul modello  dipartimentale".

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

  Art. 49

Il comma 1 dell'art. 49, rinumerato in art. 50, e' cosi'  integrato:  "Per l'ipotesi in cui piu' Dipartimenti, raggruppati in relazione  a criteri di affinita' disciplinari, intendano affidare funzioni di  coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche e di  gestione dei servizi ad un'unica struttura di raccordo, al fine di  consentire il tempestivo avvio del processo di organizzazione  dell'Ateneo, vengono individuate le seguenti Scuole che, in sede di  prima applicazione, possono essere istituite entro 30 giorni dal  termine ultimo previsto per la costituzione dei Dipartimenti:  a) Scuola delle Scienze Umane e Sociali;  b) Scuola delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita;  c) Scuola di Medicina e Chirurgia;  d) Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.  In sede di istituzione delle predette Scuole, il limite numerico  di cui all'art. 30 comma 8 puo' essere derogato con delibera del  Consiglio di Amministrazione".

Art. 54

Il comma 1 dell'art. 54, rinumerato in art. 55, e' cosi'  modificato e integrato:  "L'elettorato passivo per le cariche accademiche e il  conferimento di incarichi in strutture previste dal presente Statuto  sono riservati a professori e ricercatori a tempo indeterminato che  assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato  prima del collocamento a riposo. Per i ricercatori a tempo  determinato la durata residua del contratto deve essere pari ad  almeno due anni".



Allegato 2

 
TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1 - Personalita' giuridica e principi fondamentali

1. In armonia con i principi costituzionali ed in attuazione  della legislazione vigente, il presente Statuto disciplina  l'ordinamento dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, nel  seguito denominata "Universita'".  2. L'Universita' ha personalita' giuridica di diritto pubblico  che esercita per conseguire i propri fini istituzionali.  3. L'Universita' e' organizzata secondo i criteri di efficienza,  di efficacia, di valutazione e di riconoscimento del merito, di  trasparenza e di semplificazione e di decentramento funzionale ed  organizzativo.  4. I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di  governo dell'Universita', l'attivita' amministrativa e tecnica e'  svolta dai dirigenti, con autonomi poteri di spesa e di gestione  delle risorse umane e strumentali.  5. Simboli dell'Universita' sono la raffigurazione  dell'Imperatore Federico II assiso sul trono e l'aquila sveva di  Sicilia che compare sul gonfalone, tutelati ai sensi della vigente  normativa in materia di marchio. Tali simboli possono essere  utilizzati da altri soggetti pubblici o privati previa autorizzazione  del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.  6. Il sigillo ufficiale, raffigurante l'Imperatore Federico II  assiso sul trono, e' custodito dal Rettore.  7. L'Universita' conserva i privilegi, gli onori ed i distintivi  derivati da antiche leggi e consuetudini e si impegna ad armonizzare  la tradizione con i valori ed i principi coevi cui si ispira.

Art. 2 - Finalita' istituzionali

1. L'Universita', a riconoscimento dell'inderogabile funzione e  vocazione pubblica, afferma il proprio carattere laico, pluralistico  ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed  economico.  2. Fini primari dell'Universita' sono la ricerca e la didattica  che l'Ateneo persegue promuovendo l'organizzazione, l'elaborazione e  la trasmissione delle conoscenze, la formazione culturale e  professionale, la crescita della coscienza civile degli studenti. Il  miglioramento della qualita' dei processi formativi viene assicurato  anche con l'ausilio delle tecniche di apprendimento a distanza e di  altre tecnologie innovative.  3. L'Universita' garantisce la liberta' di manifestazione del  pensiero, di associazione e di riunione, allo scopo di realizzare il  pieno concorso di tutte le sue componenti alla vita democratica  dell'Ateneo.  4. L'Universita' si impegna ad assicurare parita' e pari  opportunita' di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle  lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza  morale o psicologica, di discriminazione diretta e indiretta relativa  al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, all'origine etnica,  alla disabilita', alla religione e alla lingua. A garanzia  dell'effettivita' delle tutele riconosciute e' istituito il "Comitato  Unico di Garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni".  5. L'Universita' si impegna a perseguire i propri fini nel  rispetto dei principi di eco-sostenibilita', di sicurezza e  salubrita' dei luoghi di lavoro.  6. L'Universita' garantisce ai singoli professori e ricercatori,  rispettandone lo stato giuridico, la liberta' e l'autonomia della  ricerca e dell'insegnamento, tenendo conto delle esigenze di  coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici  previsti dalle strutture di appartenenza.  7. L'Universita', soggetto autonomo ed unitario, riconosce la  pluralita' delle culture che concorrono a costituire la sua  identita'.  8. L'Universita' promuove il trasferimento delle conoscenze  attraverso la ricerca, la formazione, le attivita' di certificazione,  di brevetto e di spin-off, nel conseguimento della qualita' e  dell'eccellenza.  9. L'Universita' avversa l'utilizzo dei risultati delle proprie  attivita' per applicazioni che perseguano scopi contrari ai principi  della dignita' e liberta' dell'uomo e della pacifica convivenza fra i  popoli.  10. L'Universita' concorre allo sviluppo della cultura, del  benessere sociale ed economico e del livello produttivo del Paese,  anche attraverso forme di collaborazione con soggetti nazionali ed  internazionali, pubblici e privati, che promuovono attivita'  culturali e di ricerca. A tal fine sostiene in particolare programmi  europei e di cooperazione e favorisce la piu' ampia fruizione delle  proprie strutture.  11. L'Universita' garantisce il principio dell'accesso pieno ed  aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione  in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per  assicurarne la piu' ampia diffusione; partecipa al processo di  costruzione ed implementazione dello «spazio europeo  dell'apprendimento permanente».  12. L'Universita' contrasta il conflitto di interessi in tutte le  sue forme.  13. L'Universita' puo' partecipare, per una migliore  realizzazione delle proprie finalita' istituzionali e nei limiti  delle stesse, a consorzi e ad altre forme associative di diritto  privato, ivi comprese le societa' di capitali, anche mediante  partecipazione finanziaria secondo la disciplina dettata con  Regolamento di Ateneo.

Art. 3 - Ricerca e didattica

1. L'Universita' garantisce la pari rilevanza del sapere  umanistico, scientifico e tecnico; programma, mediante piani di  sviluppo, le attivita' di ricerca e di insegnamento e ne valuta i  risultati.  2. L'Universita' adotta criteri e fissa principi che consentano  una equilibrata distribuzione delle risorse finanziarie destinate  alla ricerca, tenuto conto di tutte le fonti di finanziamento, delle  obiettive articolazioni dei settori di ricerca e delle loro effettive  esigenze, nonche' della qualita' e della produttivita' delle  ricerche, valutate secondo specifici criteri ed indicatori  disancorati da logiche esclusivamente economiche. L'Universita'  incoraggia e favorisce, comunque, la ricerca di base in ogni  disciplina.  3. L'Universita' eroga formazione permanente, sulla base di  criteri e standard formativi univocamente riconosciuti a livello  nazionale, comunitario ed internazionale.  4. L'Universita' promuove la valutazione bioetica della ricerca sperimentale, con particolare riguardo alla sperimentazione clinica  riferita ai problemi biomedici connessi con la vita e la salute  dell'uomo, nonche' la valutazione etico-scientifica della  sperimentazione animale.  5. L'Universita' promuove la gestione in qualita' delle attivita'  di ricerca, didattiche e di servizio, garantendo il loro sviluppo  organico e uniforme. A tal fine l'Universita' incentiva, anche  attraverso meccanismi premiali, la certificazione di qualita' e  l'accreditamento delle sue strutture e delle attivita' collegate.  6. L'Universita' puo' beneficiare di contributi, lasciti e  donazioni.  7. L'Universita', nel rispetto delle funzioni istituzionali di  ricerca e di insegnamento e nei limiti e con le modalita' fissate da  Regolamento, puo' svolgere attivita' di ricerca, di consulenza e di  servizio nell'interesse prevalente di soggetti pubblici e privati,  anche dotandosi di apposite risorse umane e strumentali, i cui oneri  finanziari ed economici siano previsti nei relativi contratti e  assunti secondo la normativa vigente. I proventi derivanti da  contratti e convenzioni per conto terzi sono ripartiti secondo le  modalita' disciplinate con Regolamento di Ateneo, che dovra'  riservarne una quota a copertura delle spese di carattere generale  delle strutture interessate, una quota destinata al finanziamento  della ricerca scientifica ed una quota destinata al Fondo comune di  Ateneo. Nessun professore e ricercatore, senza il proprio consenso,  puo' essere tenuto a svolgere attivita' di ricerca, di consulenza e  di servizio per conto terzi, oggetto di contratti e convenzioni  stipulati nell'interesse prevalente del committente.  8. L'Universita' puo' commissionare a proprie strutture lo  svolgimento di attivita' di ricerca, di consulenza e di servizio.

Art. 4 - Rapporti Internazionali

1. L'Universita' ha tra i suoi obiettivi prioritari la promozione  della dimensione internazionale della ricerca scientifica e della  didattica. A tal fine:  a) stipula accordi e convenzioni con Atenei ed istituzioni  culturali e scientifiche di alta qualita' di altri Paesi;  b) promuove ed incoraggia gli scambi internazionali di  professori, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura  economica;  c) sostiene i progetti di ricerca internazionali e le reti  internazionali di dottorato;  d) tende alla dimensione internazionale della formazione dei  laureati per arricchirne la preparazione e potenziarne le prospettive  occupazionali;  e) favorisce l'attrazione dall'estero di professori e  ricercatori, borsisti post-dottorato, studiosi di chiara fama e  studenti particolarmente capaci e meritevoli.  2. L'Universita' collabora con organismi nazionali ed  internazionali a definire ed a realizzare programmi di cooperazione  scientifica e di formazione, avendo particolare attenzione a quelli  rivolti ai Paesi meno sviluppati.  3. L'Universita' provvede a strutture per l'ospitalita' anche in  collaborazione con altri enti, specialmente con quelli preposti ad  assicurare il diritto allo studio.

Articolo 5 - Diritto allo studio

1. L'Universita' promuove il diritto allo studio e ne favorisce  il concreto esercizio, anche predisponendo spazi ed attrezzature  adeguati e ricorrendo, se necessario, a strutture decentrate.

2. L'Universita' favorisce la partecipazione attiva degli  studenti alla vita universitaria. In applicazione dei principi  costituzionali si impegna a rimuovere condizioni di disparita' e  disagio, in particolare, degli studenti meno abbienti, diversamente  abili, stranieri e fuori sede. Attua le iniziative necessarie ad  assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica  idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle  diverse esigenze della societa'.  3. L'Universita' collabora con Stato, Regioni, altri enti ed  istituzioni al fine di stimolare la crescita culturale degli studenti  e valorizzare l'offerta didattica, di assistenza, di orientamento e  di inserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 6 - Principi organizzativi

1. L'Universita' assicura il rispetto dei principi di efficienza  ed efficacia attraverso l'utilizzo di modelli procedimentali ed  organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei tempi dei processi  decisionali, privilegiando l'uso degli strumenti telematici e di  semplificazione.  2. L'Universita', in attuazione dei principi di autonomia, di  decentramento e di sussidiarieta', si articola in Dipartimenti e  Scuole. I Centri di ricerca, i Centri di Servizio interdipartimentali  ed i Centri di Servizio costituiscono ulteriori articolazioni  dell'Ateneo.  3. In attuazione dei principi di efficienza, efficacia e  semplificazione, e' ammessa la delega delle funzioni. Gli atti di  delega, in forma scritta obbligatoria, devono riguardare materie  determinate, oggetto e durata definiti e sono pubblicati nell'Albo  Ufficiale on line di Ateneo.  4. Ai professori o ricercatori che ricoprano incarichi e funzioni  ufficiali, non rientranti nei compiti istituzionali, puo' essere  riconosciuta una indennita' di funzione nella misura determinata dal  Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori dei  Conti.

Articolo 7 - Trasparenza e Informazione

1. L'Universita' riconosce nella corretta e tempestiva  informazione una delle condizioni essenziali per garantire la  trasparenza.  2. Strumenti di effettivo rispetto dei principi di informazione,  pubblicita' e trasparenza sono il sito web di Ateneo e l'Albo  ufficiale on line di Ateneo, sui quali vanno pubblicati gli atti di  interesse generale, secondo modalita' stabilite da Regolamento.  3. L'accesso ai documenti amministrativi e' disciplinato secondo  modalita' stabilite da Regolamento ai sensi della normativa nazionale  vigente.  4. Gli appartenenti alla comunita' universitaria di cui all'art.  9 comma 2, possono consultare, nel rispetto delle previsioni di  legge, i verbali delle adunanze degli organi collegiali  dell'Universita' concernenti l'organizzazione, gli indicatori  relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per  il perseguimento delle funzioni istituzionali, i risultati  dell'attivita' di misurazione e valutazione svolta dagli organi  competenti. Tale consultazione puo' essere effettuata negli uffici  presso i quali i verbali sono custoditi o mediante accesso al sito  web di Ateneo nell'area riservata al personale, secondo modalita'  stabilite da Regolamento.

Articolo 8 - Altre attivita'

1. L'Universita' favorisce le attivita' sociali, culturali,  ricreative e sportive, anche quelle autogestite dagli studenti,  attraverso la predisposizione, nei limiti consentiti dalle  disposizioni di legge vigenti in materia e compatibilmente con le  risorse finanziarie disponibili, di strutture e servizi necessari al  loro svolgimento. Collabora, altresi', con gli enti sportivi  universitari legalmente riconosciuti.

TITOLO II

SOGGETTI

  Art. 9 - Comunita' Universitaria

1. L'Universita' realizza i fini istituzionali attraverso la sua  comunita'.  2. La comunita' universitaria e' formata dagli studenti, dai  professori, dai ricercatori, dal personale dirigente e  tecnico-amministrativo e da tutti coloro che trascorrono periodi di  ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Universita' e/o  concorrono allo svolgimento delle sue funzioni istituzionali.  3. I valori fondamentali della Comunita' Universitaria sono  determinati dal Codice Etico dell'Ateneo.  4. Le componenti della comunita' partecipano alla vita  universitaria con pari dignita', secondo le funzioni previste dalla  normativa vigente ed in base al ruolo di appartenenza.  5. Tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso  l'Universita' Federico II possono continuare a far parte della  comunita' universitaria attraverso l'Associazione Federiciana "Ex  Alumni".

Art. 10 - Studenti

1. Sono studenti dell'Universita' coloro che risultano  regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di  specializzazione e di dottorato di ricerca. Fatta eccezione per  l'elettorato attivo e passivo in ordine alla rappresentanza  all'interno degli Organi collegiali, sono equiparati agli studenti:  gli iscritti ai master universitari ed ai corsi di perfezionamento,  nonche' gli studenti stranieri la cui mobilita' sia prevista e  disciplinata da accordi e convenzioni internazionali.  2. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra docenti e  studenti e favorire un miglior inserimento degli studenti nella  comunita' universitaria, l'Universita' puo' determinare, con le  procedure e nei casi previsti dalla vigente normativa, il numero  massimo delle iscrizioni ai corsi di studio, che viene fissato dal  Consiglio di Amministrazione, sentiti il Nucleo di Valutazione, il  Consiglio degli Studenti e il Senato accademico.  3. I criteri, le modalita' di ammissione e le condizioni per il  mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal Regolamento  didattico di Ateneo.  4. Il numero massimo e le modalita' di ammissione alle Scuole di  specializzazione ed ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti  sulla base delle norme di legge nonche' delle risorse economiche,  didattiche e strutturali dell'Universita'.  5. Gli studenti possono partecipare all'attivita' di ricerca  funzionale alla loro formazione, nei limiti previsti dalla normativa  vigente.

6. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Universita'  attraverso le proprie rappresentanze negli Organi collegiali ove  previsto nel presente Statuto.  7. L'Universita' puo' stabilire collaborazioni studentesche per  la gestione di servizi per i quali, secondo quanto previsto dalla  normativa vigente, e' possibile il ricorso a singoli studenti, alle  associazioni studentesche, nonche' alle cooperative studentesche.  8. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato  funzionamento delle attivita' universitarie, alla partecipazione agli  Organi collegiali, al corretto uso delle strutture e alla piena  valorizzazione delle opportunita' culturali.

Art. 11 - Professori e Ricercatori

1. In conformita' ai compiti previsti per ciascun ruolo o  funzione, i professori ed i ricercatori assicurano la loro attivita',  nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di  studio attivato nell'Ateneo.  2. I professori e i ricercatori sono, altresi', tenuti a  contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Universita' e al  processo decisionale, anche assumendo funzioni organizzative, di  coordinamento della ricerca e di governo. Tutte le suddette attivita'  concorrono al quadro complessivo di valutazione delle attivita'  istituzionali svolte da ciascun professore e ricercatore.  3. Ai professori e ai ricercatori puo' essere riconosciuta la  titolarita' di fondi finalizzati di ricerca.  4. La carica di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento,  Presidente di Scuola, Coordinatore del Nucleo di Valutazione e  Coordinatore di Corso di studio e' riservata ai professori a tempo  pieno. E' altresi' riservata ai ricercatori e professori a tempo  pieno la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione. Un  Regolamento di Ateneo disciplina le modalita' di svolgimento delle  attivita' per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a tempo  definito.

Art. 12 - Personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo e il personale dirigente  dell'Ateneo, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 1, del D.  Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i., svolgono i compiti propri delle  rispettive aree di competenza, nell'ambito dell'Amministrazione  centrale e delle altre strutture previste dal presente Statuto.  2. Il personale partecipa alla gestione dell'Universita'  attraverso le proprie rappresentanze negli Organi collegiali, ove  previsto dal presente Statuto.  3. L'Universita', nel rispetto delle previsioni normative  vigenti, garantisce periodicamente lo svolgimento di corsi di  formazione e aggiornamento professionale, volti a promuovere il  miglioramento dei servizi e ad accrescere le buone pratiche,  favorendo la piu' ampia partecipazione.  4. I Dirigenti, nell'ambito delle proprie competenze, collaborano  con il Direttore generale nella gestione ed organizzazione dei  servizi, delle risorse strumentali e del personale  tecnico-amministrativo. In particolare:  a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale;  b) curano l'attuazione dei progetti e svolgono l'attivita' di  gestione ad essi assegnati dal Direttore generale, adottando i  relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri  di spesa nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione e  la Contabilita';  c) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione o di analoga natura il cui rilascio presupponga  accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati  dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o da deliberazioni degli  organi dell'universita';  d) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal  Direttore generale;  e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici  che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti  amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;  f) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri  uffici, nel rispetto del principio del merito;  g) esercitano, nei casi previsti dalla legge, l'azione  disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo che  da essi dipende.  5. Per particolari esigenze di carattere specialistico,  l'Universita' puo' affidare a personale dipendente, nei limiti  previsti dalla vigente normativa e sulla base di criteri predefiniti  e valutazioni comparative per titoli, prestazioni lavorative non  rientranti tra le funzioni o mansioni svolte da detto personale in  ragione dell'ufficio; tali prestazioni non costituiscono obbligo per  il dipendente e possono essere assegnate solo previo assenso  dell'interessato.  6. Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale non  appartenente al ruolo della dirigenza sono disciplinati dall'art. 19,  commi 6, 6 bis, e 6 ter, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i. con le  modalita' stabilite da apposito Regolamento di Ateneo.

TITOLO III

ORGANI

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 13 - Organi

1. Sono organi dell'Universita':  a) Il Rettore;  b) Il Senato accademico;  c) Il Consiglio di Amministrazione;  d) Il Direttore generale;  e) Il Nucleo di Valutazione;  f) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 - Il Rettore

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Universita',  esercita le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle  attivita' scientifiche e didattiche, e' responsabile del  perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di  qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza,  trasparenza e promozione del merito.  2. Svolge, in particolare, le seguenti funzioni:  a) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di  Amministrazione;  b) emana i Regolamenti;

c) propone il documento di programmazione triennale di Ateneo ai  sensi della normativa vigente, tenuto conto delle proposte e dei  pareri del Senato accademico;  d) propone la programmazione finanziaria annuale e triennale e la  programmazione del personale;  e) propone il bilancio di previsione annuale e triennale e il  conto consuntivo;  f) propone il conferimento dell'incarico di Direttore generale ed  assegna allo stesso gli obiettivi strategici, secondo le linee di  programmazione stabilite dal Consiglio di Amministrazione.  g) assume l'iniziativa dei procedimenti disciplinari, anche di  quelli relativi alle violazioni del Codice Etico, nei confronti dei  professori e dei ricercatori;  h) accerta la legittimita' degli atti relativi alle proposte di  chiamata avanzate dai Dipartimenti dei professori di prima e seconda  fascia e dei ricercatori;  i) stipula i contratti per il conferimento di assegni per lo  svolgimento di attivita' di ricerca, per l'attivita' di insegnamento  e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato;  j) in casi di necessita' e di urgenza adotta i provvedimenti  opportuni e li sottopone alla ratifica dell'organo competente nella  prima adunanza successiva;  k) assume tutte le determinazioni di sua competenza relative ai  rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale previste  dalle norme e dalle convenzioni vigenti;  l) provvede alle nomine e alle designazioni di sua competenza;  m) esercita ogni ulteriore funzione non espressamente attribuita  ad altri Organi dal presente Statuto.  3. L'ufficio di Rettore e' incompatibile con ogni altra carica  elettiva dell'Universita', con incarichi elettivi presso altre  Universita' italiane, statali, non statali legalmente riconosciute e  telematiche, incarichi e nomine presso Fondazioni universitarie ed  incarichi di natura politica e sindacale.  4. Il Rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione  dell'attivita' didattica.

Art. 15 - Elezione del Rettore

1. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari a tempo pieno  in servizio presso le Universita' italiane.  2. L'elezione avviene sulla base della presentazione di  candidature e di un programma, con modalita' stabilite dal  Regolamento generale di Ateneo.  3. Il Rettore dura in carica sei anni; il mandato non e'  rinnovabile.  4. Sono elettori del Rettore: i professori e i ricercatori a  tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato di cui  all'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240; i  componenti del Consiglio degli studenti; i rappresentanti del  personale tecnico-amministrativo e dirigenziale nel Senato  Accademico, nel Consiglio di Amministrazione ove presenti, nei  Consigli di Dipartimento, ed i rappresentanti eletti del personale  dell'Amministrazione Centrale in numero pari al 2% dei professori e  ricercatori con diritto di voto.  5. L'elezione e' indetta dal Decano dei professori ordinari. Nel  caso di pari anzianita' nel ruolo prevale la maggiore anzianita'  anagrafica.  6. Il corpo elettorale e' convocato dal Decano non prima di  centottanta giorni dalla scadenza del mandato del Rettore in carica e  in modo che le operazioni elettorali siano completate in tempo utile  rispetto al termine di scadenza. Il Decreto di convocazione riporta il calendario delle votazioni, con l'indicazione di tre date,  compresa quella dell'eventuale turno di ballottaggio. L'avviso di  convocazione e' pubblicato nell'Albo Ufficiale on line  dell'Universita' disponibile sul sito internet istituzionale della  stessa, almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima  votazione ed e' inviato negli stessi termini agli aventi diritto al  voto.  7. Ciascuna votazione e' valida se vi partecipa la meta' piu' uno  degli aventi diritto. Nelle prime due votazioni risulta eletto il  candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.  Qualora per due votazioni nessun candidato abbia conseguito tale  maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due  candidati piu' votati nella seconda votazione; risulta eletto il  candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita'  prevale il piu' anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parita', il  piu' anziano per eta' anagrafica. L'eletto e' proclamato dal Decano  ed e' nominato con Decreto del Ministro competente per l'Universita'.  8. Nel caso di anticipata cessazione, le funzioni di ordinaria  amministrazione vengono assunte dal Prorettore e il Decano dei  professori ordinari convoca il corpo elettorale tra il trentesimo e  il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione,  notificando l'avviso di convocazione almeno venti giorni prima della  data stabilita per lo svolgimento della prima votazione.  9. Nel caso di elezione per anticipata cessazione, il Rettore  eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica per i  sei anni successivi.  10. Il Rettore e' obbligato alle dimissioni in caso di motivata  mozione di sfiducia proposta dal Senato accademico e approvata dal  corpo elettorale. La mozione di sfiducia deve essere proposta dal  Senato accademico - comunque non prima che siano trascorsi due anni  dall'inizio del mandato del Rettore - a maggioranza dei due terzi dei  suoi componenti. La votazione del corpo elettorale sulla mozione di  sfiducia e' valida se vi prende parte la meta' piu' uno degli aventi  diritto al voto, come individuati dal precedente comma 4. Il corpo  elettorale e' convocato secondo modalita' analoghe a quelle previste  per l'elezione del Rettore. La mozione deve essere approvata con la  maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Art. 16 - Il Prorettore e i delegati del Rettore

1. Il Rettore nomina, tra i professori ordinari a tempo pieno  presso l'Ateneo, un Prorettore che lo sostituisce in caso di assenza  o impedimento.  2. Il Prorettore puo' richiedere al Rettore una limitazione  dell'attivita' didattica.  3. Il Prorettore partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze  del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione.  4. Il Rettore puo' delegare specifiche funzioni a professori e  ricercatori in servizio presso l'Ateneo, tra quelli esperti nel  settore oggetto della delega. La delega viene resa pubblica sul sito  internet dell'Ateneo. Il Rettore puo' revocare la delega.

Art. 17 - Il Senato accademico

1. Il Senato accademico e' l'organo che esercita la funzione di  alta vigilanza sulla ricerca, la didattica e i servizi agli studenti.  Il Senato accademico promuove e coordina la complessiva  programmazione strategica a garanzia della politica culturale  dell'Ateneo.  2. In particolare, il Senato accademico:  a) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e di attivita'  culturali nel quadro del documento di programmazione triennale di  Ateneo ai sensi della normativa vigente, nonche' in materia di  attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio, sedi,  Dipartimenti e Scuole;  b) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere  favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento generale  di Ateneo;  c) approva, previo parere favorevole del Consiglio di  Amministrazione, il Regolamento dei Centri di Ricerca e dei Centri di  Servizio interdipartimentali;  d) approva, previo parere favorevole del Consiglio di  Amministrazione, i Regolamenti, compresi quelli di competenza dei  Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e ricerca;  e) approva, previo parere favorevole del Consiglio di  Amministrazione, il Codice Etico e vigila sul conflitto di interessi;  f) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo tra i  Dipartimenti e tra le Scuole;  g) predispone le linee guida ed approva il Regolamento didattico  dei corsi di studio istituiti presso i Dipartimenti;  h) predispone le linee guida ed approva i Regolamenti di  funzionamento delle Scuole di dottorato e dei singoli corsi di  dottorato ed esprime parere sulla loro attivazione;  i) esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale  e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita';  j) esprime parere obbligatorio sulla programmazione finanziaria  annuale e triennale e sulla programmazione del personale;  k) esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione  triennale;  l) esprime parere obbligatorio sulla proposta del Rettore di  conferimento dell'incarico di Direttore generale;  m) esprime parere obbligatorio in merito all'ammontare delle  tasse e dei contributi degli studenti, sentito il Consiglio degli  studenti di Ateneo;  n) stabilisce il calendario accademico;  o) esprime parere obbligatorio sulla programmazione degli accessi  ai corsi di studio proposta dai Dipartimenti;  p) designa il coordinatore del Nucleo di Valutazione tra i  professori a tempo pieno dell'Ateneo;  q) designa cinque membri nel Consiglio di Amministrazione  appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;  r) determina i criteri generali per la promozione e l'attuazione  dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo  scientifico e didattico proponendo al Consiglio di Amministrazione il  piano strategico per l'internazionalizzazione;  s) definisce la politica dell'Ateneo per il diritto allo studio;  t) puo' proporre al corpo elettorale, con la maggioranza di  almeno due terzi dei suoi componenti, una motivata mozione di  sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni  dall'inizio del suo mandato. L'adunanza convocata per la mozione di  sfiducia e' presieduta dal Decano del Senato che provvede alla  convocazione quando ne facciano richiesta i componenti nella  percentuale di cui al successivo comma 3);  u) puo' conferire alle Scuole specifiche deleghe nei settori di  propria competenza, per finalita' di maggiore efficacia ed  efficienza;  v) esprime parere al Rettore sulle determinazioni che questi  ritenga di sottoporgli e, su proposta del Rettore, decide in merito  alle violazioni del Codice Etico che non ricadono nelle competenze  del Collegio di Disciplina;  w) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Regolamento, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.  3. Il Senato accademico e' convocato dal Rettore di sua  iniziativa o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti  con diritto di voto.

Art. 18 - Composizione del Senato accademico

Il Senato accademico e' composto da:  1.  il Rettore che lo presiede;  a)  8 Direttori di Dipartimento;  b)  16 eletti in un collegio unico costituito tra gli appartenenti  c)  alle categorie di professori ordinari, professori associati,  ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori di cui all'art. 24  comma 3, lettera b) della legge 240/2010;  d) 6 rappresentanti degli studenti tra cui il Presidente del  Consiglio degli Studenti;  e) 4 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e  dirigenziale.  2. Per la componente di cui alla lett. b) e per quella di cui  alla lett. c) occorre garantire la rappresentanza delle diverse aree  culturali individuate nell'Ateneo; per i membri di cui alla lett. c)  deve essere, altresi', garantita la presenza di almeno tre professori  ordinari, tre professori associati, tre ricercatori di cui almeno uno  a tempo indeterminato.  3. I componenti elettivi del Senato accademico durano in carica  quattro anni, ad eccezione degli studenti, il cui mandato e'  biennale, nonche' dei Direttori di Dipartimento, il cui mandato e'  triennale, e dei ricercatori di cui all'art. 24 comma 3, lettera b)  della Legge 240/2010, la cui carica e' correlata alla durata del  contratto. Il mandato di tutti i componenti e' rinnovabile una sola  volta.  4. Le modalita' di elezione sono disciplinate dal Regolamento  generale di Ateneo.  5. Alle adunanze del Senato accademico possono partecipare, senza  diritto di voto, il Pro Rettore ed i Presidenti delle Scuole se  convocati. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa, senza  diritto di voto, il Direttore Generale con funzione di Segretario  verbalizzante.

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di indirizzo  strategico e di programmazione finanziaria dell'Universita'.  2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:  a) approva, sentito il Senato accademico sugli aspetti di sua  competenza, la programmazione finanziaria annuale e triennale e la  programmazione del personale;  b) approva, su parere del Senato accademico, il documento di  programmazione triennale;  c) approva, previo parere del Senato accademico, il bilancio di  previsione annuale e triennale e il conto consuntivo e li trasmette  al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e al  Ministero dell'Economia e delle Finanze;  d) esercita la vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle  attivita', proponendo i correttivi necessari;  e) conferisce l'incarico di Direttore generale, sentito il Senato  accademico, su proposta del Rettore;  f) adotta su proposta del Senato accademico il Piano triennale di  Ateneo per l'internazionalizzazione;  g) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento  di Amministrazione e Contabilita';

h) delibera, su parere del Senato accademico, l'attivazione o  soppressione o modifica di corsi di studio, Scuole di Dottorato,  sedi, Dipartimenti e Scuole e la programmazione degli accessi ai  corsi di studio;  i) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del  patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Universita' e, fatte salve le  competenze demandate ad altre strutture, adotta i relativi  provvedimenti;  j) delibera sull'accettazione di contributi, lasciti e donazioni;  k) delibera su eventuali transazioni in ordine alle liti;  l) determina l'ammontare delle tasse e dei contributi degli  studenti, sentiti il Senato accademico e il Consiglio degli studenti  di Ateneo;  m) adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e  dei ricercatori ovvero dispone l'archiviazione dei relativi  procedimenti, in conformita' al parere espresso dal Collegio di  Disciplina. All'adunanza a tali fini convocata non partecipa la  rappresentanza degli studenti;  n) attribuisce alle strutture dell'Ateneo le risorse necessarie  all'espletamento delle loro funzioni;  o) attribuisce ai Dipartimenti, sulla base della loro richiesta e  sentito il parere della Scuola o del Senato accademico nel caso di  Dipartimenti non afferenti a Scuole, risorse per i posti di  professore e ricercatore, sulla base della valutazione effettuata dal  Nucleo di Valutazione e del documento di programmazione triennale. Il  Consiglio di Amministrazione puo' altresi' destinare ai Dipartimenti  ulteriori disponibilita', per esigenze di riequilibrio o di  valorizzazione di aree scientifiche, attribuendole con vincolo di  utilizzo per ruolo e/o settore scientifico-disciplinare o area;  p) approva l'attivazione dei procedimenti di chiamata, proposti  dai Dipartimenti, dei professori di prima e seconda fascia e dei  ricercatori, nel rispetto della disponibilita' finanziaria sulla base  della programmazione triennale;  q) accertata la legittimita' degli atti da parte del Rettore,  approva le proposte di chiamata avanzate dai Dipartimenti dei  professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;  r) esprime pareri al Rettore sugli argomenti che questi ritenga  di sottoporgli;  s) adotta, sentito il Senato accademico, le determinazioni  conseguenti alle osservazioni ed ai rilievi del Nucleo di Valutazione  di Ateneo;  t) adotta provvedimenti idonei a promuovere le buone pratiche di  sostenibilita' ambientale;  u) attribuisce spazi ed attrezzature alle strutture in cui si  articola l'Universita';  v) adotta le misure opportune per l'attuazione dei principi in  tema di diritto allo studio e di attivita' sociali, culturali,  ricreative e sportive;  w) delibera sull'assunzione e sulla gestione di partecipazioni a  consorzi, societa' ed altre forme associative di diritto privato.

Art. 20 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:  a) il Rettore che lo presiede;  b) 2 rappresentanti degli studenti;  c) 5 membri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo;  d) 3 personalita' eminenti per aver operato o per operare nel  sistema della ricerca pubblica o privata e/o nel mondo della cultura,  non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni  precedenti la designazione. Tali membri non devono essere professori o ricercatori di Universita' che abbiano stipulato un accordo di  programma o federativo con l'Ateneo Federico II, ne' devono  ricoprire, o aver ricoperto, cariche politico-elettive nei tre anni  che precedono la nomina; non devono, altresi', trovarsi in una  posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con  l'Ateneo. Tali membri non possono accedere ai ruoli dell'Ateneo.  2. I componenti di cui alle lettere c) e d) sono designati dal  Senato accademico, di concerto con il Rettore, previa emanazione di  un avviso pubblico. La designazione delle predette componenti deve  garantire, nel suo complesso, la rappresentanza di genere per un  terzo del totale.  3. L'avviso di cui al precedente comma 2, pubblicato sul sito web  di Ateneo per almeno 15 giorni e recante l'invito a manifestare la  disponibilita' ad assumere la carica, rivolto sia ai soggetti  appartenenti ai ruoli dell'Ateneo sia a quelli estranei a tale ruolo  deve indicare il termine entro il quale gli interessati potranno far  pervenire la propria candidatura. Unitamente alla domanda dovra'  pervenire un curriculum vitae da cui risultino, tra l'altro,  l'assenza di cause di incompatibilita' e il possesso dei requisiti  richiesti, con particolare riferimento a comprovate competenze in  campo gestionale ovvero ad esperienze professionali di alto livello  e, comunque, ad un'elevata qualificazione scientifico-culturale. I  curricula sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo.  4. Nella designazione dei componenti di cui alla lettera c) deve  essere assicurata la rappresentanza delle aree culturali individuate  nell'Ateneo.  5. Il Rettore, anche avvalendosi di esperti, sulla base dei  curricula, propone al Senato accademico una rosa di numero doppio  rispetto ai componenti di cui alla lettera d).  6. I componenti di cui alla lettera b) vengono eletti con le  modalita' stabilite dal Regolamento elettorale.  7. I componenti di cui alla lettera b) durano in carica due anni;  i componenti di cui alle lett. c) e d) durano in carica quattro anni.  Il mandato e' rinnovabile una sola volta.  8. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipano,  senza diritto di voto, il Prorettore e il Direttore generale, che  cura la verbalizzazione dei lavori.  9. Il Rettore invita a partecipare alle adunanze del Consiglio di  Amministrazione il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 21 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' composto da tre  componenti effettivi e due supplenti ed e' nominato con Decreto del  Rettore.  2. Un membro effettivo, con funzioni di Presidente, deve essere  scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati  dello Stato ed e' designato dal Rettore.  3. Un membro effettivo ed uno supplente vengono designati dal  Ministero dell'Economia e delle Finanze.  4. Un membro effettivo ed uno supplente vengono scelti dal  Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.  5. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al  Registro dei Revisori contabili.  6. E' vietato il conferimento dell'incarico al personale  dipendente dell'Universita'.  7. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni  e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.  8. Ai componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori  e' corrisposta una indennita' di carica annuale, nella misura  determinata dal Consiglio di Amministrazione e non modificabile per l'intero periodo di durata del loro ufficio.  9. I compiti e le modalita' di funzionamento del Collegio dei  Revisori sono stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e  Contabilita'.

Art. 22 - Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione ha il compito di valutare le  attivita' didattiche, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze,  nonche' quelle relative agli interventi di sostegno al diritto allo  studio e quelle attinenti all'attivita' gestionale ed organizzativa  svolta dai professori e ricercatori ed alla complessiva  organizzazione funzionale ed amministrativa, per garantire il  costante miglioramento del livello di qualita', efficacia ed  efficienza.  2. Il Nucleo e' organo indipendente e l'Ateneo ne assicura  l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle  informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli  atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.  3. Il Nucleo di Valutazione, tenendo anche conto dei criteri di  valutazione fissati dall'ANVUR:  a) verifica la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica,  anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni  paritetiche docenti-studenti di cui all'art. 32;  b) verifica l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti e la  congruita' dei curricula scientifici o professionali dei titolari dei  contratti di insegnamento di cui all'art. 23 della Legge 240/2010;  c) nell'area medica e veterinaria verifica anche l'integrazione  fra l'attivita' didattica, di ricerca e clinico-assistenziale;  d) svolge, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, le funzioni di  cui all'art. 14 del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150, relative alle  procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di  promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalita'  organizzative proprie, il merito ed il miglioramento della  performance organizzativa ed individuale;  e) esprime pareri e valutazioni sulla sostenibilita' della  organizzazione delle attivita' di didattica e di ricerca, nonche' sui  progetti culturali, scientifici e didattici posti alla base delle  proposte di costituzione di Dipartimenti e di Scuole;  f) formula al Senato accademico ed al Consiglio di  Amministrazione proposte per il miglioramento e l'ottimizzazione  della organizzazione delle attivita' di didattica e di ricerca;  g) esprime valutazioni sulla strategia di reclutamento operata  dai Dipartimenti;  h) esprime pareri in ordine alle chiamate per chiara fama ed al  conferimento di lauree honoris causa;  i) monitora il funzionamento del sistema complessivo della  valutazione, il rispetto della trasparenza ed integrita' dei  controlli interni;  j) trasmette al Rettore un rapporto annuale sull'attivita'  svolta.

Art. 23 - Composizione del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione e' composto da sette membri:  a) un professore dell'Ateneo a tempo pieno;  b) un rappresentante degli studenti;  c) cinque componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a  decorrere dai tre anni precedenti la designazione. Tali membri,  inoltre, non devono essere professori o ricercatori di Universita'  che abbiano stipulato un accordo di programma o federativo con l'Ateneo, ne' debbono ricoprire, o aver ricoperto, cariche  politico-elettive nei tre anni precedenti l'assunzione della carica;  non devono, altresi', trovarsi in una posizione di conflitto di  interessi, attuale o potenziale, con l'Ateneo.  2. I componenti esterni del Nucleo di Valutazione devono essere  esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico e  comunque in possesso di elevata qualificazione professionale.  3. La funzione di Coordinatore del Nucleo e' attribuita al  professore di ruolo dell'Ateneo designato dal Senato accademico.  4. I componenti esterni sono scelti dal Rettore, previa  emanazione di un avviso pubblicato sul sito web di Ateneo ed esame  dei curricula dei soggetti che hanno manifestato la propria  disponibilita'. I curricula dei candidati sono resi pubblici sul sito  web dell'Ateneo. Dall'esame dei curricula degli aspiranti deve  risultare che l'esperienza maturata sia coerente con le aree  culturali presenti nell'Ateneo.  5. Il rappresentante degli studenti viene eletto dal Consiglio  degli studenti.  6. I componenti durano in carica quattro anni, con l'eccezione  del rappresentante degli studenti che dura in carica due anni.  L'incarico non puo' essere rinnovato.  7. Le modalita' di organizzazione e funzionamento del Nucleo di  Valutazione sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 24 - Direttore generale

1. Fatte salve le competenze attribuite dalle vigenti  disposizioni ad altri soggetti, organi o strutture, il Direttore  generale assicura, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio  di Amministrazione, la complessiva gestione ed organizzazione dei  servizi, delle risorse strumentali e del personale dirigente e  tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' lo svolgimento, in quanto  compatibili, dei compiti di cui all'art. 16 del D. Lgs. 30/3/2001 n.  165 e s.m.i..  2. L'incarico di Direttore generale dell'Ateneo e' conferito dal  Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il  Senato accademico, mediante contratto di lavoro a tempo determinato  di diritto privato.  3. Il Direttore generale viene scelto tra personalita' di elevata  qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con  funzioni dirigenziali.  4. Il contratto ha la durata di tre anni. L'incarico puo' essere  rinnovato, tenendo conto del grado di raggiungimento degli obiettivi  assegnati al Direttore generale dal Rettore, nonche'  dell'economicita', efficienza ed efficacia e funzionalita' delle  prestazioni rese, anche per il tramite dei Dirigenti, dall'apparato  amministrativo di competenza esclusiva del Direttore generale. Il  trattamento economico spettante al Direttore generale e' definito in  conformita' ai criteri e parametri fissati dal Ministero  dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca di concerto con il  Ministero dell'Economia e delle Finanze. Qualora l'incarico sia  conferito ad un dipendente pubblico, lo stesso e' collocato in  aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.  5. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle  sedute del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione e  svolge le funzioni di segretario verbalizzante.  6. Il Direttore generale esercita tutte le funzioni attribuitegli  dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. In particolare:  a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli organi  di governo dell'Universita' e definisce gli obiettivi che i dirigenti  devono perseguire, attribuendo agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;  b) nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal  Regolamento di Amministrazione e Contabilita' e delle altre  disposizioni vigenti in materia, esercita i poteri di spesa di sua  competenza;  c) provvede alla istituzione ed alla organizzazione degli uffici  e delle ripartizioni e dei servizi amministrativi e tecnici,  definendone, tra l'altro, gli orari di servizio e di apertura al  pubblico;  d) nell'ambito della programmazione del personale e nel rispetto  delle indicazioni date dagli organi di governo dell'Universita',  provvede al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e  dirigente, stipula i conseguenti contratti individuali di lavoro  subordinato, adotta tutti gli atti di gestione dello stesso che non  siano di competenza delle strutture dotate di autonomia  amministrativa e contabile, ivi compresi quelli attinenti  all'attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori. Resta  ferma la specifica disciplina prevista dal Protocollo Universita' -  Regione stipulato ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517  e s.m.i. per il personale universitario tecnico-amministrativo  utilizzato dall'Azienda ospedaliera universitaria Federico II;  e) procede, anche mediante mobilita', all'assegnazione del  personale tecnico-amministrativo agli uffici, alle Ripartizioni ed  alle strutture dell'Ateneo, fatta eccezione per il personale  tecnico-amministrativo utilizzato presso l'Azienda ospedaliera  universitaria Federico II, secondo quanto previsto nel Protocollo di  Intesa Regione - Universita', stipulato, ai sensi dell'art. 1 del D.  Lgs. 21/12/1999 n. 517 e s.m.i., per la disciplina del rapporto tra  servizio sanitario regionale e Universita' per lo svolgimento delle  attivita' assistenziali;  f) nomina i responsabili delle Ripartizioni e degli Uffici;  g) e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi strategici  assegnati dal Rettore sulla base degli indirizzi formulati dal  Consiglio di Amministrazione, nonche' delle prestazioni rese, anche  per il tramite dei Dirigenti, dall'apparato amministrativo di propria  esclusiva competenza;  h) indirizza, coordina, controlla e valuta l'attivita' degli  altri dirigenti, assegnando loro gli obiettivi operativi e di  comportamento, secondo il modello di valutazione adottato dal Nucleo  di Valutazione e approvato dal Consiglio di Amministrazione,  compatibilmente con quanto previsto dal D. Lgs. 27/10/2009 n. 150. Il  Direttore generale, con provvedimento motivato, puo' procedere alla  sostituzione dei dirigenti in caso di loro inerzia o ritardo. Con  provvedimento motivato, per particolari esigenze di necessita' ed  urgenza, puo' avocare a se' specifici atti di competenza dei  Dirigenti;  i) esercita, nei casi previsti dalla legge, l'azione disciplinare  nei confronti del personale tecnico-amministrativo e dirigente, fermo  restando quanto previsto dal Protocollo di Intesa Regione -  Universita' stipulato ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 21/12/1999 n.  517 e s.m.i. per il personale universitario tecnico-amministrativo  utilizzato presso l'Azienda ospedaliera universitaria Federico II;  j) stipula i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi  ed ai lavori, fatte salve le competenze dei Dirigenti o di altre  strutture di Ateneo previste dal Regolamento di Amministrazione e  Contabilita';  k) propone al Consiglio di Amministrazione eventuali transazioni  alle liti;  l) chiede pareri agli organi delle altre amministrazioni anche  internazionali;  m) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;  n) nell'ambito degli atti di propria competenza, fornisce pareri  e consulenze agli organi di governo dell'Universita' ed agli organi  delle altre strutture di Ateneo.  7. Il contratto con il Direttore generale puo' essere risolto a  seguito di provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione,  su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, nelle  ipotesi e con le procedure previste dalla legge e dal contratto.  8. Il Direttore generale puo' nominare - nell'ambito dei  Dirigenti in servizio presso l'Ateneo - un proprio Vicario che  esercita, in caso di assenza o impedimento, tutte le funzioni di  competenza del Direttore generale.

CAPO II

ALTRI ORGANI

Art. 25 - Consiglio degli Studenti

1. Al fine di valorizzare e favorire la partecipazione  studentesca nell'ambito dei processi decisionali degli organi di  governo dell'Universita', il Consiglio degli Studenti esprime parere  su:  a) il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento degli  studenti;  b) gli indirizzi concernenti la disciplina delle attivita' e dei  servizi didattici;  c) le tasse e i contributi degli studenti;  d) i criteri di attuazione del diritto allo studio, anche in  relazione alla formazione e alle prospettive professionali;  e) la destinazione di risorse ad iniziative ed attivita' sociali,  culturali, ricreative e sportive degli studenti ed all'utilizzo delle  stesse;  f) le proposte del Rettore, del Senato accademico, del Consiglio  di Amministrazione e delle Commissioni paritetiche docenti-studenti,  nelle materie di cui alle precedenti lettere.  2. Il Consiglio rende il parere sulle predette questioni entro  venti giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente  tale termine, si procede indipendentemente dall'espressione del  parere.  3. Il Consiglio puo' esprimere parere su ogni altra questione  sottoposta allo stesso dagli organi di governo dell'Ateneo; formula,  altresi', proposte agli Organi di governo dell'Universita' su tutto  quanto attiene alle liberta', alla formazione culturale e  professionale ed allo sviluppo della coscienza civile degli studenti.  4. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il rappresentante  nel Nucleo di Valutazione.

Art. 26 - Composizione del Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti e' composto, in numero non  superiore a 45, dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato  accademico ed al Consiglio di Amministrazione e da una equilibrata  rappresentanza elettiva degli studenti afferenti alle diverse  strutture didattiche.  2. La prima adunanza del Consiglio degli studenti e' convocata  dal Rettore.  3. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, che  convoca le adunanze e provvede a trasmettere pareri e proposte agli organi competenti. Il Presidente e' membro del Senato accademico.  4. Le modalita' di elezione, nonche' di organizzazione e  funzionamento del Consiglio degli studenti di Ateneo sono stabilite  con Regolamento di Ateneo. I membri durano in carica due anni e sono  rieleggibili una sola volta.

Art. 27 - Comitato Unico di Garanzia

1. E' istituito il "Comitato Unico di Garanzia per le pari  opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro  le discriminazioni", di seguito CUG, che:  a) promuove le pari opportunita' per tutte le componenti che  studiano e lavorano nell'Universita', proponendo misure e azioni  dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione  fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, l'origine etnica, la  religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di  disabilita', l'eta';  b) promuove, in particolare, la parita' effettiva fra i generi,  individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella  formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di  lavoro, nelle progressioni di carriera e nella retribuzione e  proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle;  c) predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le  discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parita' per il  genere sottorappresentato;  d) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunita',  anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo  svolgimento di attivita' a carattere scientifico, formativo e  culturale;  e) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un  ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo,  contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale,  fisica o psicologica;  f) assicura l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di  vita e di lavoro.  2. Il CUG assume, altresi', nell'ambito di competenza, compiti  consultivi e di monitoraggio.  3. Ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative a livello di Amministrazione indica un componente del  CUG ed il collegio e' integrato da ulteriori componenti in egual  numero, nominati dal Rettore a seguito di procedura elettorale ed  appartenenti, nella misura del cinquanta per cento per ciascuna  categoria, ai ruoli dei professori/ricercatori e del personale  dirigente/tecnico-amministrativo. Nel caso in cui il numero dei  componenti di spettanza sindacale sia dispari, al fine di rendere  paritaria la composizione del CUG, avra' diritto ad un ulteriore  seggio la componente meno rappresentata complessivamente tra quelle  dei professori/ricercatori e del personale  dirigente/tecnico-amministrativo. Sono altresi' membri del CUG due  studenti eletti in rappresentanza della componente studentesca  iscritta ai corsi di studio ed un componente eletto in rappresentanza  dei dottorandi e degli specializzandi. La componente studentesca  partecipa alle riunioni del CUG con pieni diritti, fatta eccezione  per le deliberazioni inerenti il benessere organizzativo e la  gestione del rapporto di lavoro. In ogni caso la composizione  complessiva del CUG dovra' assicurare, nel complesso, compatibilmente  con il numero dei componenti del CUG medesimo, la presenza paritaria  di entrambi i generi.  4. I componenti del CUG devono essere in possesso di:  a) adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza  del CUG;

b) adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunita' o del  mobbing, del contrasto alle discriminazioni;  c) adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche  personali, relazionali e motivazionali.  5. Il possesso dei predetti requisiti viene accertato sulla base  del curriculum degli interessati, che va presentato e pubblicizzato  sia ai fini della designazione da parte sindacale sia per la  componente elettiva ai fini della candidatura.  6. Le modalita' di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio  sono definite con Regolamento di Ateneo.  7. Il Presidente e' eletto dal CUG tra i propri componenti.  8. Il CUG ha la medesima durata fissata per il Consiglio di  Amministrazione e si rinnova contemporaneamente ad esso; la  rappresentanza della componente studentesca rimane in carica per un  periodo di due anni accademici. Il mandato e' rinnovabile per una  sola volta.  9. Il CUG e' organo indipendente e l'Ateneo ne assicura  l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle  informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli  atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.  10. Il CUG puo' dotarsi di un proprio Regolamento di  funzionamento.

Art. 28 - Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina e' competente a svolgere la fase  istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei  professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo sulla  proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei  fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da  irrogare.  2. Il Collegio di Disciplina e' composto da tre professori di  prima fascia, di cui uno presidente, due professori di seconda fascia  e due ricercatori, tutti in regime di tempo pieno. I membri del  collegio vengono eletti direttamente dai rispettivi corpi elettorali  e durano in carica quattro anni. Per ciascuna categoria di membri  sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari  in caso di impedimento o di assenza. Il mandato e' rinnovabile una  sola volta.  3. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito  dal professore piu' anziano nel ruolo. A parita' di anzianita' nel  ruolo prevale il piu' anziano di eta'.  4. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari,  esprimendosi unicamente con la presenza di componenti di qualifica  almeno pari a quella del soggetto sottoposto al procedimento, nel  rispetto del principio del contraddittorio.  5. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che,  per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione  piu' grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D.  31/8/1933 n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza  dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata  proposta.  6. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo delegato, nonche' il  professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare,  eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta  giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in  relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in  relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al  Consiglio di Amministrazione.  7. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, applica la  sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, in  conformita' al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.  8. Il procedimento si estingue se la decisione di cui al comma  precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla  data di avvio del procedimento stesso. Tale termine e' sospeso fino  alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio  di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni  preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il  regolare funzionamento. Il termine e', altresi', sospeso, per non  piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in  relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover  acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori; il  Rettore da' esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal  collegio.  9. La partecipazione al Collegio non da' luogo alla  corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi delle  spese.  10. Il Collegio di Disciplina vigila sul rispetto del Codice  Etico.

TITOLO IV

RICERCA E DIDATTICA

Art. 29 - Dipartimenti

1. I Dipartimenti, strutture portanti dell'Ateneo, svolgono  funzioni finalizzate allo svolgimento:  a) della ricerca scientifica;  b) delle attivita' didattiche e formative;  c) delle attivita' rivolte all'esterno, correlate o accessorie a  quelle di cui alle lettere a) e b) quali, la diffusione dei risultati  della ricerca, la formazione permanente certificata, il trasferimento  delle conoscenze come fattore di sviluppo socio-economico. Tali  attivita' sono svolte, nell'area medica, anche con specifico  riferimento alla salute nei suoi aspetti preventivi, diagnostici,  terapeutici ed organizzativi.  2. Nei Dipartimenti dell'area medica, alle funzioni di didattica  e di ricerca si affiancano le funzioni assistenziali che sono svolte  in modo inscindibile.  3. Il Dipartimento e' costituito da professori e ricercatori  sulla base dell'appartenenza ad una medesima area  scientifico-disciplinare ovvero a settori omogenei dal punto di vista  culturale, didattico e scientifico, secondo i criteri stabiliti nella  proposta di costituzione, al fine di condividere un progetto di  formazione e ricerca, sul quale esprime parere il Nucleo di  Valutazione. Nel progetto vanno individuati i settori  scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento, che devono  essere indicati nel Regolamento di funzionamento della struttura. I  professori e i ricercatori devono afferire ad un solo Dipartimento. I  professori e i ricercatori afferiscono al Dipartimento che ne ha  proposto la chiamata; la successiva richiesta di afferenza ad altro  Dipartimento puo' essere formulata sulla base dei medesimi criteri  previsti in sede di prima costituzione dei Dipartimenti. Nel rispetto  dello stato giuridico dei professori e ricercatori e della liberta'  di insegnamento, il Dipartimento cui si chiede l'afferenza si esprime  sulla coerenza della richiesta di afferenza con il progetto  culturale, con la dimensione organizzativa e con gli obiettivi formativi dell'ordinamento didattico secondo quanto previsto  dall'art. 2, comma 6, del presente Statuto. Su tale richiesta  delibera il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Dipartimento di  destinazione ed il Senato accademico.  4. La proposta di costituzione del Dipartimento e' approvata dal  Consiglio di Amministrazione, previo parere del Nucleo di  Valutazione, sentito il Senato accademico.  5. Il numero minimo di professori e ricercatori per la  costituzione di un Dipartimento e' di cinquanta unita'. Qualora dopo  la sua costituzione il numero degli afferenti al Dipartimento dovesse  scendere sotto la soglia indicata, sara' concesso un periodo di tre  anni per il riequilibrio della consistenza numerica, oltre il quale  il Dipartimento sara' automaticamente disattivato. In nessun caso,  comunque, e' possibile scendere sotto la soglia di quaranta  componenti.  6. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa,  regolamentare. Hanno altresi' autonomia di spesa, secondo quanto  previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita'.  Dispongono degli spazi, delle strutture e del personale  tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento, nonche'  di una dotazione ordinaria assegnata dal Consiglio di  Amministrazione, sulla base della valutazione effettuata dal Nucleo  di Valutazione. Modalita' di funzionamento e di esercizio delle loro  attivita' sono definite da ciascun Dipartimento con apposito  Regolamento.  7. I Dipartimenti, in ragione di specifiche esigenze di carattere  scientifico ed organizzativo possono essere strutturati in sezioni  che ne rappresentano una mera articolazione. L'organizzazione  amministrativa e' definita con provvedimento del Direttore Generale,  sentito il Direttore del Dipartimento.  8. Uno o piu' Dipartimenti possono proporre al Consiglio di  Amministrazione l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio,  secondo le procedure disciplinate dalla normativa vigente e purche'  siano in grado di soddisfare i requisiti di sostenibilita' di seguito  prefissati. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale e'  necessario che il Dipartimento o l'insieme di dipartimenti assicuri  la copertura di almeno i due terzi dei Crediti Formativi Universitari  delle materie caratterizzanti con i professori e ricercatori ad esso  afferenti. Motivate deroghe a tale soglia potranno essere  autorizzate, in casi particolari, dal Consiglio di Amministrazione,  su parere favorevole del Nucleo di Valutazione, sempre che il  Dipartimento proponente o l'insieme di dipartimenti assicuri la  copertura di piu' del 50% dei Crediti Formativi Universitari delle  materie caratterizzanti. Il Consiglio di Amministrazione delibera  l'attivazione del corso e lo incardina nel Dipartimento proponente.  Il Senato esprime parere preventivo sull'attivazione del Corso e  approva il relativo Regolamento Didattico. In caso di proposizione da  parte di un insieme di dipartimenti il corso sara' coordinato dalla  Scuola cui appartengono i Dipartimenti che concorrono alla sua  attivazione ovvero dalla Scuola individuata di comune accordo qualora  i Dipartimenti appartengano a Scuole diverse. Nell'area medica la  Scuola formula la proposta didattica integrata con il necessario  contributo di tutti i Dipartimenti ad essa afferenti, nel rispetto  dei vincoli normativi.  9. Il Dipartimento puo' proporre al Consiglio di Amministrazione  l'istituzione di uno o piu' corsi di dottorato anche in  collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e altri Atenei. Un  Dipartimento non inserito in una Scuola puo' proporre al Consiglio di  Amministrazione l'istituzione di una Scuola di Dottorato, anche in  collaborazione con altri Dipartimenti.  10. Il Dipartimento puo' proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di Scuole di Specializzazione con l'obiettivo di  favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla  legge. Nell'area medica le Scuole di Specializzazione sono istituite  su proposta della Scuola, secondo la procedura prevista dalla  normativa vigente.  11. Il Dipartimento puo' proporre al Consiglio di Amministrazione  l'istituzione di corsi di Master universitario, che, una volta  istituti, sono organizzati e gestiti dal Dipartimento proponente al  pari di un corso di studio.  12. Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di  studio in esso incardinati, istituisce una Commissione per il  Coordinamento didattico. A tale Commissione prendono parte tutti i  professori e i ricercatori afferenti al Corso di studio. Alla  medesima Commissione il Dipartimento stesso puo' delegare parte delle  proprie funzioni in ordine alle attivita' didattiche. Qualora il  Dipartimento non istituisca la Commissione, tali funzioni vengono  esercitate dal Consiglio di Dipartimento: alle adunanze del Consiglio  convocate esclusivamente per esercitare la funzione di coordinamento  delle attivita' didattiche, partecipano tutti i professori e  ricercatori del Corso di Studio. Le modalita' di partecipazione sono  fissate dal regolamento. Il Coordinatore e' individuato ai sensi  dell'articolo 46, comma 2. La funzione di coordinatore puo' essere  esercitata dal Direttore di Dipartimento. Il Consiglio di  Dipartimento approva i Manifesti degli Studi dei corsi incardinati  nel Dipartimento previo parere delle Commissioni per il Coordinamento  didattico.  13. I Dipartimenti:  a) svolgono le attivita' didattiche relative agli insegnamenti  dei settori scientifico-disciplinari funzionali al progetto culturale  del Dipartimento, mettendo a disposizione spazi, attrezzature e  personale propri;  b) assegnano i compiti didattici a ciascun professore e  ricercatore ad essi afferenti nel rispetto della normativa vigente. I  Dipartimenti che fanno parte di una Scuola, per l'assegnazione di  tali compiti didattici, devono tener conto del coordinamento fissato  dalla Scuola. Il Senato accademico, laddove necessario, esercita il  coordinamento didattico tra Scuole o tra Dipartimenti che non  afferiscono a Scuole. I Dipartimenti comunicano al Senato accademico  la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e  ricercatori afferenti a ciascuno di essi ai fini della funzione di  alta vigilanza spettante al medesimo Senato accademico;  c) nei propri settori scientifico-disciplinari di riferimento,  sulla base delle proprie esigenze di ricerca e di didattica,  richiedono al Consiglio di Amministrazione le risorse per  l'attivazione dei procedimenti di chiamata di professori ordinari,  associati e ricercatori. Su tali richieste, ai soli fini del  coordinamento, della razionalizzazione e dell'equilibrio delle  attivita' didattiche, esprime parere il Consiglio di Scuola, ove  costituita. Per i Dipartimenti non appartenenti ad una Scuola, tale  parere viene espresso dal Senato accademico. La strategia di  reclutamento dei Dipartimenti viene valutata dal Nucleo di  Valutazione che nell'area medica e veterinaria terra' conto anche  dell'attivita' integrata di didattica, di ricerca e  clinico-assistenziale;  d) richiedono strutture, personale tecnico-amministrativo e  risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione sulla base  dell'attivita' di ricerca svolta o programmata e dei necessari  servizi di supporto alla didattica; su tali richieste la Scuola  formula al Consiglio di Amministrazione proposte organizzative e  pareri. Per i Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale funzione  e' svolta dal Senato accademico;

e) nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti fissati dal  Regolamento di Ateneo in materia, i Dipartimenti possono stipulare  contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivita'  di ricerca, di consulenza e di servizio in conto terzi.  14. Gli organi del Dipartimento sono:  a) il Consiglio del Dipartimento;  b) il Direttore del Dipartimento;  c) la Giunta del Dipartimento.  15. Il Consiglio di Dipartimento e' composto da:  a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;  b) un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti  scelto tra gli appartenenti almeno alla categoria D secondo le  modalita' indicate nel Regolamento di Ateneo in materia;  c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di  laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nel  Dipartimento in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori,  secondo modalita' stabilite dal Regolamento di Ateneo che deve  prevedere la presenza di almeno 1 rappresentante di ogni corso di  studio e di dottorato. Tali rappresentanti durano in carica due anni;  il mandato e' rinnovabile una sola volta. Le modalita' di  partecipazione alle sedute sono fissate da apposito Regolamento;  d) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in una  misura non superiore al 10 % della componente dei professori e dei  ricercatori afferenti al Dipartimento. Tali rappresentanti durano in  carica tre anni; il mandato e' rinnovabile una sola volta;  e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca.  16. Il Direttore del Dipartimento:  a) viene eletto dal Consiglio fra i professori ordinari a tempo  pieno o, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa vigente,  fra i professori associati a tempo pieno afferenti al Dipartimento  stesso;  b) viene nominato con Decreto rettorale e dura in carica tre  anni;  c) l'incarico e' rinnovabile per una sola volta.  17. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore  nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e  propositivi.  18. Fanno parte della Giunta il Direttore e il segretario di cui  al precedente comma 15 lett. b), quest'ultimo con voto consultivo e  con funzioni verbalizzanti. I membri della Giunta restano in carica  tre anni; il loro mandato e' rinnovabile una sola volta.  19. Nell'area medica l'attivita' assistenziale si svolge secondo  quanto previsto dallo schema di intesa Regione-Universita' ai sensi  della normativa vigente.  20. Il Dipartimento che rappresenta al suo interno l'area  medico-veterinaria, ferme restando le competenze di legge del  Rettore, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:  a) cura e gestisce il sistema di certificazione e di  accreditamento europeo del Corso di laurea in Medicina veterinaria  sottoponendo alla Scuola, cui eventualmente afferisce, ed al  Consiglio di Amministrazione, le eventuali necessita' di  potenziamento dell'attivita' formativa dettate dal sistema di  valutazione comunitario;  b) pone in essere con le strutture del servizio sanitario  regionale le iniziative necessarie al fine di realizzare la  coessenzialita' del sistema di assistenza sanitaria e del sistema  universitario della formazione.  21. Le funzioni e le modalita' di elezione del Direttore sono  disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo.  22. Il Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio del  Dipartimento. Composizione, modalita' di elezione della Giunta di Dipartimento nonche' le regole di funzionamento della stessa sono  disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento,  garantendo una equilibrata rappresentanza delle componenti.

Art. 30 - Scuole

1. Le Scuole sono strutture di coordinamento costituite da piu'  Dipartimenti che vi aderiscono sulla base di criteri di affinita'  culturale, didattica, scientifica e disciplinare. Ciascun  Dipartimento puo' fare parte di una sola Scuola. Nell'area medica la  Scuola deve garantire il principio di inscindibilita' delle funzioni  assistenziali da quelle di insegnamento e di ricerca e realizzare la  piena integrazione delle attivita' assistenziali, formative e di  ricerca svolte in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale.  2. La richiesta di afferenza di un Dipartimento ad una Scuola e'  deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del  Senato accademico.  3. Le Scuole coordinano le attivita' didattiche comuni fra i  Dipartimenti che ne fanno parte per una razionale gestione  dell'offerta formativa e per la tutela della qualita' della  didattica. Nell'area medica la Scuola deve garantire l'integrazione  delle attivita' formative con le politiche di programmazione e di  formazione poste in essere dal Servizio Sanitario. La Scuola deve  favorire l'accesso e lo svolgimento dell'attivita' assistenziale dei  professori e ricercatori sulla base della loro qualificazione e  competenza scientifica ed assistenziale, nel rispetto del loro stato  giuridico, al fine di salvaguardare l'espletamento dei doveri di  insegnamento e di ricerca.  4. Le Scuole favoriscono al loro interno la ricerca  interdisciplinare, promuovendo l'internazionalizzazione e i grandi  progetti di ricerca che coinvolgano le aree culturali dei vari  Dipartimenti afferenti. Promuovono ed incoraggiano le attivita' di  trasferimento delle conoscenze sul territorio, amplificando e  coordinando le singole iniziative dei Dipartimenti.  5. La Scuola, nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali,  per un piu' efficace ed efficiente funzionamento, puo' ricevere dal  Senato accademico deleghe nei settori di propria competenza.  6. Le Scuole esercitano la gestione dei servizi comuni loro  affidati. Nell'area medica la Scuola interagisce con l'Azienda  ospedaliera universitaria per la gestione dei servizi comuni di sua  competenza.  7. Le Scuole sono dotate di autonomia organizzativa e gestionale  e di spesa in relazione alle funzioni ad esse assegnate e nei limiti  delle norme vigenti. Dispongono di spazi, strutture e personale  tecnico-amministrativo occorrenti al proprio funzionamento. Hanno  autonomia regolamentare nelle materie di propria competenza.  Modalita' di funzionamento e di esercizio delle loro attivita' sono  definite da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico,  previo parere del Consiglio di Amministrazione.  8. Una Scuola puo' essere costituita se il numero complessivo dei  professori e ricercatori dei Dipartimenti costituenti e' pari ad  almeno 300 unita'.  9. Il Consiglio e' l'organo deliberante della Scuola. Fanno parte  del Consiglio della Scuola:  a) tutti i Direttori dei Dipartimenti facenti parte della Scuola;  b) rappresentanti dei professori e dei ricercatori afferenti ai  Dipartimenti costituenti la Scuola in misura pari al 10% dei  componenti dei Consigli dei Dipartimenti stessi cosi' individuati:  b1) coordinatori dei corsi di studio, di dottorato e delle scuole  di specializzazione nella misura prevista dal regolamento della  scuola; in ogni caso, il loro numero, non puo' essere superiore al 50% dei componenti di cui alla lettera b);  b2) professori e ricercatori membri delle Giunte di Dipartimento,  in modo che sia garantita complessivamente nel Consiglio la  rappresentanza dei Dipartimenti costituenti e la rappresentanza delle  fasce;  c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea,  di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nella  Scuola in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori  componenti del Consiglio della Scuola, secondo modalita' stabilite  dal Regolamento di Ateneo, purche' sia prevista la presenza di almeno  1 rappresentante di ogni corso di studio e di dottorato. Tali  rappresentanti durano in carica due anni; il mandato e' rinnovabile  una sola volta. Le modalita' di partecipazione alle sedute sono  fissate da apposito Regolamento.  10. Le funzioni di Presidente del Consiglio della Scuola sono  attribuite ad un professore ordinario a tempo pieno eletto in seno al  Consiglio secondo quanto previsto da apposito Regolamento di Ateneo.  11. La carica ha durata di tre anni ed e' rinnovabile per una  sola volta.  12. La Scuola puo' proporre al Consiglio di Amministrazione  l'istituzione di una o piu' Scuole di Dottorato anche in  collaborazione con Dipartimenti esterni alla Scuola, con altre Scuole  e altri Atenei.  13. La Scuola puo' proporre al Consiglio di Amministrazione  l'istituzione, secondo la procedura prevista dalla normativa vigente,  di Scuole di Specializzazione con l'obiettivo di favorire la  formazione professionalizzante post lauream nei settori previsti  dalla legge, ivi compresa l'area medica e quella veterinaria di  concerto con i competenti Ministeri.  14. Il Consiglio della Scuola verifica la distribuzione dei  carichi didattici, compresi contratti e affidamenti di incarichi di  insegnamento, effettuata dai Dipartimenti per garantire il  soddisfacimento ottimale dei fabbisogni; nel caso di Dipartimenti non  afferenti ad una Scuola tale funzione e' esercitata dal Senato  accademico.  15. Ai soli fini del coordinamento, della razionalizzazione e  dell'equilibrio delle attivita' didattiche, le Scuole esprimono  parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alle richieste di  risorse formulate dai Dipartimenti afferenti per l'attivazione dei  procedimenti di chiamata di professori ordinari, associati e  ricercatori. In assenza della Scuola tale funzione e' esercitata dal  Senato accademico.  16. Nell'area medica la Scuola e' l'unica struttura competente ad  esprimere pareri al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di  Amministrazione su tutte le deliberazioni dell'Universita' attinenti  i rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale e sulla  programmazione in materia di reclutamento dei Dipartimenti tenendo  conto della congruita' e del necessario equilibrio delle aree per la  dovuta integrazione delle attivita' didattiche, di ricerca e  clinico-assistenziali.  17. Nell'area medica, al fine di promuovere l'approfondimento e  la diffusione di tematiche etiche, deontologiche e giuridiche  concernenti la ricerca biomedica di base ed applicata e la prassi  clinico-assistenziale nei suoi aspetti diagnostici e terapeutici, e'  istituito il Centro di Bioetica per la sperimentazione biomedica  disciplinato da apposito Regolamento. Al Centro afferisce il Comitato  Etico per le attivita' biomediche.  18. Al fine di realizzare economie di scala e di scopo e  migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse e delle strutture, le  Scuole formulano proposte organizzative ed esprimono pareri sulle  richieste di strutture, grandi attrezzature e personale tecnico-amministrativo avanzate dai Dipartimenti, esprimendosi sulla  base dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei necessari  servizi di supporto alla didattica. Per i Dipartimenti non afferenti  ad una Scuola tale funzione e' svolta dal Senato accademico.  19. Le Scuole possono sovrintendere al patrimonio edilizio di  pertinenza, di concerto con i Servizi centrali di Ateneo, e possono  gestire i relativi servizi comuni. Ai fini di una maggiore efficienza  possono essere stipulati accordi per la gestione dei servizi comuni  fra Dipartimenti, anche se non hanno costituito una Scuola, e fra  Scuole e Dipartimenti non afferenti ad esse.  20. Le Scuole, nel caso di particolari condizioni di  localizzazione territoriale delle strutture afferenti, possono  delegare alcune delle funzioni di cui al comma precedente ai  Dipartimenti interessati. Il Consiglio di Amministrazione per le  stesse motivazioni puo' assegnare alcune delle predette funzioni  direttamente ai Dipartimenti.  21. L'Ateneo, attraverso il Nucleo di Valutazione, esercita i  poteri di controllo e di valutazione dei risultati prodotti dalle  Scuole in tutte le loro attivita'.

Art. 31 - Centri speciali per la didattica

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato  Accademico, puo' istituire Centri speciali per la didattica,  collocati ad un livello interscuola, in relazione alla particolare  complessita' organizzativa della didattica derivante dalla presenza  diffusa in molteplici strutture delle competenze necessarie a  realizzare l'attivita' formativa in determinati ambiti culturali,  allo scopo di assicurare le necessarie attivita' di coordinamento dei  relativi corsi di studio incardinati in piu' Dipartimenti afferenti a  Scuole diverse.  2. Le modalita' di organizzazione e funzionamento di tali Centri  sono disciplinate in sede di proposta istitutiva sul modello  dipartimentale.

Art. 32 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. E' istituita una Commissione paritetica docenti-studenti in  ciascun Dipartimento ovvero in ciascuna Scuola. La Commissione e'  composta in egual numero da professori, ricercatori e studenti, tra  cui un dottorando.  2. I componenti della Commissione paritetica sono eletti  nell'ambito delle categorie di appartenenza tra i componenti del  Consiglio di Dipartimento ovvero di Scuola.  3. Svolge le funzioni di Presidente un professore designato in  seno alla Commissione.  4. Partecipa alle riunioni della Commissione, il Responsabile  amministrativo del Dipartimento o un suo delegato, in qualita' di  segretario verbalizzante.  5. La Commissione ha il compito di:  a. monitorare l'offerta formativa, la qualita' della didattica e  quella dei servizi erogati agli studenti nell'ambito del Dipartimento  o della Scuola;  b. individuare indicatori per la valutazione della qualita' e  dell'efficacia dell'attivita' didattica e di servizio agli studenti,  proponendoli al Nucleo di Valutazione;  c. formulare pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di  studio;  d. svolgere funzioni di osservatorio permanente sulle attivita'  di orientamento, di tutorato e di mobilita' studentesca.


Art. 33 - Centri di ricerca

1. I Centri di ricerca sono strutture aggregative  interdipartimentali o interuniversitarie, istituite per la promozione  e la realizzazione di ricerche interdisciplinari e multidisciplinari  di rilevante interesse scientifico, sulla base di un progetto  condiviso, anche sotto il profilo finanziario, tra piu' Dipartimenti,  anche di Atenei diversi. I Centri di ricerca possono essere  incardinati nelle Scuole quando il progetto istitutivo le individui  come sede elettiva per la gestione e l'organizzazione delle attivita'  di comune interesse e possono concorrere allo svolgimento di  attivita' didattiche integrative secondo quanto previsto nel  Regolamento del Centro.  2. L'istituzione e l'attivazione dei Centri di ricerca e'  deliberata dal Consiglio di Amministrazione, senza maggiori oneri a  carico del bilancio dell'Universita', su proposta di almeno due  Dipartimenti e sentito il Senato accademico ovvero, su delega dello  stesso, i Consigli delle Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti  proponenti.  3. Le strutture proponenti devono determinare preventivamente il  fabbisogno economico e le risorse acquisibili per il funzionamento  dei Centri, garantirne l'efficienza, anche attraverso la ripartizione  di quote tra le medesime strutture proponenti e l'attribuzione di  spazi a carico delle stesse, nonche' verificare la sussistenza di  un'adeguata capacita' attrattiva di risorse dall'esterno.  4. I Centri hanno autonomia gestionale, regolamentare,  organizzativa e di spesa. Possono stipulare contratti e convenzioni  con soggetti pubblici e privati per attivita' in conto terzi.  5. L'attivita' dei Centri, la sostenibilita' finanziaria e  l'efficienza degli stessi sono sottoposte a verifica triennale da  parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo. Nel caso di valutazione  negativa, il Nucleo di Valutazione assume le determinazioni  conseguenti sottoponendole al Consiglio di Amministrazione, che  delibera sentito il Senato accademico. Il Senato accademico puo'  delegare tale funzione ai Consigli delle Scuole alle quali  afferiscono i Dipartimenti che hanno proposto l'istituzione del  Centro. L'eventuale disattivazione del Centro interdipartimentale e'  disposta con Decreto del Rettore.  6. L'organizzazione interna ed il funzionamento dei Centri di  ricerca sono regolati, sul modello organizzativo dei Dipartimenti, da  un Regolamento interno. Per i Centri interdipartimentali, il  Regolamento viene adottato sulla base di uno schema-tipo approvato  dal Senato accademico. L'organizzazione interna ed il funzionamento  dei Centri interuniversitari sono regolati in conformita' alla  convenzione istitutiva.

Art. 34 - Centri di servizio interdipartimentali

1. I Centri di servizio interdipartimentali sono strutture  organizzative costituite allo scopo di sviluppare e potenziare i  servizi per le attivita' di ricerca e di didattica, anche attraverso  la migliore utilizzazione di risorse strumentali, laboratori e  attrezzature complesse di interesse comune a piu' Dipartimenti  dell'Universita'.  2. L'istituzione e l'attivazione dei Centri di servizio  interdipartimentali e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione,  senza maggiori oneri a carico del bilancio dell'Universita', su  proposta motivata e dettagliata di almeno due Dipartimenti e sentito  il Senato accademico ovvero, su delega dello stesso, i Consigli delle  Scuole alle quali afferiscono i Dipartimenti proponenti.  3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dei Centri di servizio interdipartimentali sono regolati, sul modello organizzativo  dei Dipartimenti, da un Regolamento interno adottato sulla base di  uno schema-tipo approvato dal Senato accademico, previo parere del  Consiglio di Amministrazione.  4. Ai Centri di servizio interdipartimentali si applicano, in  quanto compatibili, le norme previste per i Centri di ricerca.

Art. 35 - Centri di servizio dell'Ateneo

1. I Centri di servizio dell'Ateneo sono strutture organizzative  dirette alla realizzazione di scopi specifici di interesse generale  per l'Universita', attraverso la gestione e l'utilizzazione di  servizi comuni, al fine di promuoverne la qualita' dei processi.  2. I Centri di servizio operano secondo criteri di efficienza e  di efficacia e i risultati dell'attivita' svolta sono valutati sulla  base dei criteri fissati dal Nucleo di Valutazione.  3. L'istituzione dei Centri di servizio dell'Ateneo e' deliberata  dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il  Senato accademico. La proposta istitutiva deve indicare le finalita'  istituzionali, nonche' le modalita' di organizzazione e funzionamento  del Centro sul modello dipartimentale. Tale proposta deve altresi'  contenere la previsione del fabbisogno economico e di personale  occorrente per il suo funzionamento.  4. I Centri di servizio dell'Ateneo dispongono di spazi,  strutture e personale tecnico-amministrativo, occorrenti al proprio  funzionamento, nonche' di una dotazione ordinaria assegnata dal  Consiglio di Amministrazione. I Centri hanno autonomia gestionale,  organizzativa e di spesa e possono svolgere, nei limiti delle proprie  disponibilita' e nel rispetto delle priorita' istituzionali,  attivita' in conto terzi a favore di enti pubblici e privati, secondo  quanto stabilito con apposite convenzioni.  5. I Direttori dei Centri di servizio dell'Ateneo sono nominati  dal Rettore tra i professori di ruolo dell'Universita' con specifica  qualificazione nelle materie oggetto dell'attivita' dei Centri  medesimi. L'incarico ha durata triennale e puo' essere rinnovato.

Art. 36 - Azienda agraria e zootecnica

1. L'Azienda agraria e zootecnica e' una struttura ausiliaria per  le attivita' dell'Universita' nell'ambito della ricerca, della  didattica e della sperimentazione, nei settori disciplinari inclusi  nell'area delle scienze agrarie e di quelle veterinarie. L'Azienda,  in particolare, e' costituita allo scopo di organizzare, coordinare e  implementare, anche mediante l'adozione di tecnologie innovative, i  servizi a sostegno dei programmi di ricerca applicata e della  didattica pratica.  2. L'Azienda ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa,  dispone di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo  occorrenti al proprio funzionamento, nonche' di una dotazione  ordinaria assegnata dal Consiglio di Amministrazione.  3. Le modalita' di funzionamento dell'Azienda sono disciplinate  da Regolamento adottato in conformita' alla normativa vigente; ad  essa si applicano, in quanto compatibili, le norme dei Centri di  servizio.

Art. 37 - Orto botanico

1. L'Orto botanico dell'Universita' ha lo scopo di introdurre,  curare e conservare specie vegetali da diffondere e proteggere,  nonche' di assicurarne la ricerca e la divulgazione.  2. L'Orto ha, altresi', lo scopo di raccogliere e conservare collezioni di semi e di legni, oltre che collezioni di piante fossili  e di oggetti di interesse etnobotanico nell'annesso Museo di  Paleobotanica ed Etnobotanica.  3. L'Orto ha autonomia gestionale, organizzativa e di spesa. Ad  esso si applicano, in quanto compatibili, le norme relative ai Centri  di ricerca interdipartimentali. Le modalita' di funzionamento  dell'Orto botanico sono disciplinate da Regolamento.

Art. 38 - Azienda ospedaliera universitaria

1. L'Azienda ospedaliera universitaria e' costituita, con  autonoma personalita' giuridica, dall'Universita' d'intesa con la  Regione. Essa opera con le modalita' e secondo quanto disposto dalla  normativa vigente che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario  regionale e Universita'.  2. L'Universita' concorre alle attivita' assistenziali  dell'Azienda ospedaliera universitaria con l'apporto di personale  docente e non docente e di beni mobili ed immobili; la Regione  concorre erogando il corrispettivo dell'attivita' svolta secondo  quanto previsto dalla normativa vigente e dagli appositi accordi  stipulati tra essa e l'Universita'.  3. La gestione dell'Azienda ospedaliera universitaria e'  informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria.  4. Il patrimonio immobiliare e mobiliare concesso in uso  all'Azienda ospedaliera universitaria resta di proprieta' dell'Ateneo  e non puo' essere modificato nella propria consistenza e  configurazione in mancanza di apposita autorizzazione del Consiglio  di Amministrazione dell'Universita'.  5. La gestione dell'Azienda ospedaliera universitaria deve essere  informata all'esigenza di garantire le funzioni istituzionali delle  strutture universitarie che vi operano.

Art. 39 - Sistema bibliotecario e Centro di Ateneo per le Biblioteche

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo e' volto ad organizzare la  raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la  fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale  dell'Universita', garantendo la razionalizzazione e l'efficacia dei  servizi resi all'utenza. Il Sistema bibliotecario di Ateneo e'  formato dalle biblioteche dell'Ateneo, nonche' dai centri di  documentazione dell'Universita', inclusa la Biblioteca Digitale, ed  e' coordinato dal Centro di Ateneo per le Biblioteche.  2. I principi di funzionamento del Sistema Bibliotecario di  Ateneo sono stabiliti con Regolamento di Ateneo.  3. L'Universita' garantisce al Sistema bibliotecario di Ateneo,  mediante delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, sentiti  il Senato accademico e il Centro di Ateneo per le Biblioteche, le  risorse necessarie al suo funzionamento e al perseguimento dei suoi  obiettivi.

Art. 40 - Sistema museale

1. Il Sistema museale dell'Universita', costituito da Centri  Museali e da Musei Dipartimentali, organizza e coordina, anche  mediante tecnologie innovative, la raccolta, la conservazione,  l'arricchimento, la catalogazione, lo studio e la fruizione dei beni  di interesse scientifico, storico e artistico dell'Universita'.  2. I Centri museali hanno autonomia gestionale, organizzativa e  di spesa; ad essi si applicano, in quanto compatibili, le norme  relative ai Centri di servizio.  3. I principi di funzionamento del Sistema museale sono stabiliti con Regolamento di Ateneo.  4. Altri Musei e Centri museali possono essere costituiti con  apposita convenzione o tra piu' Universita', o con soggetti pubblici  e privati.

Art. 41 - Tutorato e monitoraggio sull'efficacia dell'offerta  didattica

1. L'Universita' organizza e disciplina, con Regolamento, il  servizio di tutorato finalizzato a rimuovere, per tutto il corso  degli studi, gli ostacoli alla proficua frequenza e a rendere gli  studenti attivamente partecipi del processo formativo, secondo le  esigenze e le attitudini dei singoli. Il servizio di tutorato e'  obbligatorio nei corsi erogati con la modalita' della formazione a  distanza.  2. L'Universita', attraverso le proprie strutture organizza e  disciplina, anche in collaborazione e con il sostegno finanziario di  altri Atenei, il monitoraggio delle carriere degli studenti e degli  sbocchi professionali dei laureati e dei dottori di ricerca, con il  compito di:  a) operare analisi delle tendenze delle iscrizioni;  b) fornire ai Dipartimenti, alle Scuole ed al servizio di  tutorato dati ed analisi su ritardi e tendenziali abbandoni,  affinche' se ne rimuovano le cause;  c) cooperare con l'ente preposto al diritto allo studio  universitario, anche al fine di promuovere iniziative per il  superamento di difficolta' personali, economiche, sociali ed  ambientali;  d) valutare anche attraverso l'analisi dei tempi e dei modi dell'  inserimento dei laureati e dei dottori di ricerca, le prospettive del  mercato del lavoro, segnalando le opportunita' esistenti nei vari  settori;  e) provvedere, su segnalazione di relatori e commissioni, nel  rispetto della vigente normativa, alla raccolta sistematica di titoli  ed estratti di tesi di laurea e di dottorato, mettendoli a  disposizione di enti ed imprese interessati.

Art. 42 - Altri servizi per gli studenti

1. L'Universita', anche in collaborazione con ordini  professionali, enti e istituzioni pubbliche e private, organizza  servizi volti a garantire a studenti e laureati informazioni sulle  borse di studio, sugli scambi culturali e sulle opportunita' di  lavoro in Italia e all'estero. I servizi sono gestiti  dall'Amministrazione anche con la collaborazione degli studenti,  secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.  2. L'Universita' istituisce per laureati e dottori di ricerca  borse di studio anche per l'estero e puo' fornire sussidi per  tirocini pratici presso strutture anche non universitarie, italiane e  straniere, collaborando a curare i relativi adempimenti  amministrativi.  3. L'Universita' favorisce lo svolgimento di attivita' di  servizio civile e di volontariato nelle forme previste dalla vigente  normativa.

Articolo 43 - Formazione post lauream

1. L'Universita' puo' attivare, anche in collaborazione con  soggetti pubblici o privati, corsi di master universitario di primo e  di secondo livello e corsi di perfezionamento tecnico-scientifico  post lauream, nonche' corsi di aggiornamento per la formazione continua.  2. Le modalita' di attivazione, di organizzazione e di  funzionamento di tali corsi sono disciplinate, oltre che dalla  vigente normativa ministeriale, dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 44 - Titoli di studio universitari

1. L'Universita' rilascia i seguenti titoli:  a) laurea;  b) laurea magistrale;  c) master universitario di I e di II livello;  d) diploma di specializzazione;  e) dottorato di ricerca.

Art. 45 - Attivita' didattica

1. L'attivita' didattica e' erogata dai Dipartimenti.  2. Cooperano alle attivita' didattiche l'Orto Botanico, l'Azienda  Agraria e Zootecnica, l'Azienda ospedaliera universitaria, le  Biblioteche, i Musei, i Centri di ricerca, i Centri  interdipartimentali di servizio, che mettono a disposizione, se  necessario, anche spazi, attrezzature e personale propri.  3. I corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, i corsi di  Dottorato, i corsi delle Scuole di specializzazione e i corsi di  Master universitario di I e II livello sono riportati nel sito  ufficiale dell'Ateneo.  4. L'attivita' didattica e' disciplinata, nel rispetto della  liberta' di insegnamento, dalle normative di legge, dal Regolamento  didattico di Ateneo e dai Regolamenti dei singoli corsi di studio  istituiti da Dipartimenti. I Regolamenti garantiscono l'adozione di  percorsi formativi coerenti e adeguati al valore legale dei titoli di  studio rilasciati ed alla loro valenza nell'ambito dell'Unione  europea.  5. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento  generale degli studi, dei corsi e delle attivita' formative. Ad esso  si conformano, nel rispetto delle loro autonomie, i Regolamenti dei  singoli corsi di studio istituiti dai Dipartimenti, secondo le linee  guida formulate dal Senato accademico.

Art. 46 - Organizzazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I Dipartimenti nominano un Coordinatore ed istituiscono una  Commissione per il coordinamento didattico dei corsi di laurea e di  laurea magistrale con lo scopo di assicurare unitarieta'  all'organizzazione dei corsi. In alternativa, il Dipartimento puo'  esercitare direttamente tale funzione secondo quanto disciplinato  dall'art. 29, comma 12.  2. Il Coordinatore e' eletto dal Consiglio del Dipartimento, a  maggioranza degli aventi diritto al voto, tra i professori a tempo  pieno responsabili di un insegnamento nel relativo corso di studio.  Dura in carica tre anni ed il mandato e' rinnovabile una sola volta.  In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano  dei professori della Commissione di coordinamento.  3. Il Coordinatore:  a) convoca e presiede la Commissione;  b) promuove e coordina l'attivita' didattica del corso di studio  e riferisce al Consiglio di Dipartimento e di Scuola;  c) sottopone al Consiglio di Dipartimento e di Scuola le proposte  della Commissione e cura l'esecuzione delle delibere dei Consigli in  materia didattica;  d) collabora con il Direttore del Dipartimento o il Presidente della Scuola per i rapporti con il Nucleo di Valutazione e per la  valutazione dei requisiti dell'offerta formativa.  4. La Commissione per il coordinamento didattico dei corsi di  laurea e di laurea magistrale e' istituita dal Dipartimento in cui il  corso e' incardinato. Ne fanno parte tutti i professori, inclusi i  professori a contratto, e i ricercatori responsabili di un  insegnamento nel corso di studio, anche se non afferenti al  Dipartimento. Fanno parte della Commissione i rappresentanti degli  studenti del corso di laurea eletti nel Consiglio di Dipartimento,  iscritti al corso stesso.  5. La Commissione:  a) coordina l'attivita' didattica;  b) esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti  e tutte le altre pratiche didattiche;  c) sperimenta nuove modalita' didattiche;  d) espleta tutte le funzioni istruttorie. Formula proposte e  pareri in merito all'Ordinamento didattico, al Regolamento didattico  e al Manifesto degli Studi dei corsi di studio, che il coordinatore  trasmette per l'approvazione al Consiglio di Dipartimento;  e) elabora il documento annuale di autovalutazione del corso di  studio che il Consiglio di Dipartimento trasmette alla Commissione  paritetica docenti-studenti;  f) svolge tutte le altre funzioni a essa delegate dal Consiglio  di Dipartimento.  6. In caso di corsi di studio di nuova istituzione tutte le  funzioni istruttorie sono svolte dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 47 - Dottorato di ricerca

1. Un Dipartimento o una Scuola, o un insieme coordinato di  queste strutture, propone l'attivazione dei corsi di Dottorato di  ricerca nel rispetto della normativa vigente, prevedendo quanto  necessario per l'organizzazione ed il funzionamento degli stessi. La  proposta di attivazione viene strutturata secondo quanto previsto da  apposito Regolamento in materia.  2. L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato  sono disciplinati dalla legge, dal Regolamento in materia e da  eventuali convenzioni, anche di tipo consortile, con altri Atenei  italiani e stranieri.  3. I corsi di Dottorato sono obbligatoriamente riuniti in Scuole  di Dottorato, in base ad affinita' tematiche, al fine  dell'ottimizzazione delle risorse e delle attivita' didattiche. Le  Scuole di Dottorato sono istituite su proposta di un Dipartimento o  di una Scuola, o di un insieme coordinato di essi, con delibera del  Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.  4. Il funzionamento delle Scuole di Dottorato, la attivazione o  la disattivazione di singoli corsi di dottorato sono disciplinati dal  Regolamento di funzionamento, adottato secondo le linee guida fissate  dal Senato accademico e approvate dal Consiglio di Amministrazione.  5. I corsi e le scuole di dottorato sono oggetto di valutazione  da parte del Nucleo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

  Art. 48

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, Legge 240/2010, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta  Ufficiale, sono avviate le procedure per la costituzione di tutti i  nuovi organi. Quelle per la costituzione del Consiglio di  Amministrazione e del Nucleo di Valutazione nella nuova composizione  devono concludersi entro 60 giorni.  2. In prima applicazione il Senato accademico ed il Consiglio  degli Studenti nella attuale composizione procedono alla designazione  ed alla elezione delle componenti a ciascuno spettanti.

Art. 49

1. Entro 5 mesi dalla costituzione del Consiglio di  Amministrazione e del Nucleo di Valutazione e comunque non oltre il  31/12/2012 deve essere completato il procedimento di costituzione dei  nuovi Dipartimenti e contestualmente disattivati i precedenti.  2. Il Senato Accademico, qualora l'iniziativa per costituire i  nuovi Dipartimenti non sia assunta entro 3 mesi dal termine di  costituzione del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di  Valutazione e comunque non oltre il 31/10/2012, adotta le  determinazioni piu' idonee perche' si provveda alla costituzione  stessa.  3. Nel caso in cui singoli professori e ricercatori non abbiano  aderito ad alcun Dipartimento entro il termine di cui al comma 1 del  presente articolo, provvede il Senato Accademico sulla base di  criteri di affinita' scientifico-disciplinare e/o didattica.

Art. 50

1. Per l'ipotesi in cui piu' Dipartimenti, raggruppati in  relazione a criteri di affinita' disciplinari, intendano affidare  funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita'  didattiche e di gestione dei servizi ad un'unica struttura di  raccordo, al fine di consentire il tempestivo avvio del processo di  organizzazione dell'Ateneo, vengono individuate le seguenti Scuole  che, in sede di prima applicazione, possono essere istituite entro 30  giorni dal termine ultimo previsto per la costituzione dei  Dipartimenti:  a) Scuola delle Scienze Umane e Sociali;  b) Scuola delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita;  c) Scuola di Medicina e Chirurgia;  d) Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.  In sede di istituzione delle predette Scuole, il limite numerico  di cui all'art. 30 comma 8 puo' essere derogato con delibera del  Consiglio di Amministrazione.  2. E' possibile procedere alla modifica della denominazione delle  suindicate Scuole. L'articolazione delle Scuole puo' essere oggetto  di variazioni trascorsi 24 mesi dalla loro costituzione.

Art. 51

1. Il procedimento di costituzione degli organi di governo delle  Scuole deve concludersi entro 3 mesi dal completamento della  costituzione dei nuovi Dipartimenti.  2. Le attuali Facolta' cessano di svolgere le proprie funzioni  alla data prevista per la costituzione delle nuove strutture  dipartimentali e comunque non oltre il termine di cui al decreto  legge 16/5/1994, n. 293 convertito, con modificazioni, in legge  15/7/1994, n. 444.  3. Il passaggio dei professori e ricercatori dalle attuali  Facolta' di appartenenza ai nuovi Dipartimenti deve garantire la  continuita' delle attivita' didattiche e di ricerca in tutte le sedi dell'Ateneo, nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al  precedente incardinamento nelle Facolta', con specifico riferimento  alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle  procedure concorsuali, di chiamata o di trasferimento sulla base  delle quali il docente ha assunto il servizio.  4. Gli attuali Poli vengono disattivati alla data prevista per la  costituzione delle nuove strutture dipartimentali.

Art. 52

1. Gli attuali organi collegiali e monocratici elettivi, decadono  al momento della costituzione di quelli previsti dal presente  Statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 9 della Legge 240/2010, come  modificato dall'art. 49 del decreto legge 9/2/2012 n. 5, convertito,  con modificazioni, in legge 4/4/2012, n. 35.

Art. 53

1. I Centri di ricerca ed i Centri interdipartimentali  attualmente in funzione presso l'Universita' all'atto di costituzione  dei nuovi organi sono riorganizzati secondo quanto previsto dal  presente Statuto.

Art. 54

1. Nella composizione degli organi collegiali va rispettato il  principio delle pari opportunita'.  2. E' fatto divieto ai componenti degli organi di governo  dell'Ateneo di ricoprire ogni altra carica presso altre Universita'  italiane statali, non statali e telematiche, presso Fondazioni  universitarie, nonche' incarichi di natura politica, pena decadenza.  E' fatto altresi' divieto, per i componenti del Senato Accademico e  del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Rettore -  limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione  - e per i Direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso Senato  - qualora risultino eletti a farne parte - pena la decadenza: di  essere componente di altri organi dell'Universita' salvo che del  Consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di Direttore o  Presidente delle scuole di specializzazione o di far parte del  consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di  svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e  alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e  nell'ANVUR.

Art. 55

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e il  conferimento di incarichi in strutture previste dal presente Statuto  sono riservati a professori e ricercatori a tempo indeterminato che  assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato  prima del collocamento a riposo. Per i ricercatori a tempo  determinato la durata residua del contratto deve essere pari ad  almeno due anni.  2. Per tutte le procedure elettive viene adottato il sistema  della preferenza unica.

Art. 56

1. La sostituzione dei componenti degli organi collegiali, in  caso di cessazione anticipata dalla carica, avviene immediatamente e  comunque non oltre 60 giorni. Lo svolgimento di tali funzioni per un periodo inferiore ai 12 mesi non viene computato ai fini  dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato.  2. I componenti degli organi collegiali e di governo decadono  dalla carica se non partecipano ad almeno la meta' delle sedute  dell'organo convocate in un anno solare.

Art. 57

1. Il funzionamento dell'Universita' e' disciplinato, oltre che  dalle norme in materia di ordinamento universitario, diritto allo  studio, stato giuridico e trattamento economico del personale  universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti emanati ai  sensi della vigente normativa, anche dai Regolamenti di Ateneo,  vigenti al momento della entrata in vigore del presente Statuto, che  non siano incompatibili con lo stesso e con la Legge 240/2010.

Art. 58

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate, previo  parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dal Senato  accademico con la maggioranza assoluta dei componenti. Esse sono  trasmesse al Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della  Ricerca.

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LaPrevidenza.it, 18/09/2013

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