Agenzia Entrate, Risoluzione 1.12.2008 n. 454/E
La Società interpellante esercita, tra le varie attività, anche l’attività di recupero e riciclaggio di materiale plastico di scarto (rottame) proveniente in genere da: A) Industrie; B) Consorzi di legge; C) Riciclatori; D) Onlus ed organismi di volontariato; E) Trasformatori. In merito alla natura del materiale plastico di scarto in oggetto, l’istante fa presente che trattasi di un prodotto qualificato come “rifiuto speciale”, ai sensi dell’articolo 184 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006.
Al fine di facilitare il recupero ed il trasferimento di tale materiale, la Società dichiara di avvalersi anche di ditte esterne che provvedono ad effettuare la ripulitura, la selezione, il compattamento e la macinazione (il prodotto ottenuto da tale fase è qualificabile anche come “pronto al forno”, in quanto non risulta modificato, mantenendo a tutti gli effetti la caratteristica di un bene non più utilizzabile secondo l'originaria destinazione se non dopo essere stato sottoposto a successive lavorazioni). Inoltre, l’istante fa presente che una volta effettuata la ripulitura, la selezione, il compattamento e la macinazione, altre imprese provvedono a garantire il trasporto del materiale plastico di scarto “lavorato” presso la sede indicata dalla società istante. Infine, ricevuto il materiale plastico di scarto “lavorato”, la Società istante procede alternativamente : - alla trasformazione del materiale di scarto macinato in ...
LaPrevidenza.it, 06/12/2008
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