Inps, Circolare 20.4.2009 n. 58
L’ art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, stabilisce che «l'integrazione salariale (.…) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi». Tali limiti – trimestrale e mensile – computati alla stregua del calendario comune (artt. 2962 e 2963 cod. civ.) comportano un utilizzo temporale rigido del beneficio. Tale interpretazione risulta insensibile rispetto all’ attuale tipologia di organizzazione lavorativa – caratterizzata da una estesa flessibilità - ed all’assetto orario che le imprese – soprattutto in questo periodo - intendono adottare nello svolgimento dell'attività produttiva. Nell’ attuale fase di temporaneo rallentamento dell’attività produttiva risulta cruciale consentire un utilizzo flessibile degli strumenti di sostegno al reddito al fine di consentire alle imprese il superamento dell’ attuale periodo di crisi modulando l’ utilizzo della forza lavoro in relazione all’ andamento dei mercati nazionale ed internazionale....
LaPrevidenza.it, 21/04/2009
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Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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