Corte di Giustizia Ue, Sezione Grande, Sentenza 16.12.2008 C-210/06
«Trasferimento della sede di una società in uno Stato membro diverso da quello di sua costituzione − Domanda di modifica dell’iscrizione relativa alla sede nel registro delle imprese − Diniego − Appello proposto avverso una decisione di un tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese − Art. 234 CE − Rinvio pregiudiziale − Ricevibilità – Nozione di “giurisdizione” − Nozione di “giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno” − Appello proposto avverso una decisione che dispone un rinvio pregiudiziale – Potere del giudice d’appello di riformare tale decisione – Libertà di stabilimento − Artt. 43 CE e 48 CE»
Per quanto riguarda il merito della causa principale, il giudice a quo rileva, facendo riferimento alla sentenza 27 settembre 1988, causa 81/87, Daily Mail and General Trust (Racc. pag. 5483), che la libertà di stabilimento prevista agli artt. 43 CE e 48 CE non comporta il diritto, per una società costituita in forza della legislazione di uno Stato membro e in quest’ultimo registrata, di trasferire la sua amministrazione centrale, e pertanto il centro principale di attività, in un altro Stato membro conservando al contempo la sua personalità giuridica e la sua nazionalità d’origine ove le autorità competenti vi si oppongano. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, la giurisprudenza successiva della Corte potrebbe aver stemperato questo principio. A questo proposito, tale giudice ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, costituiscono restrizioni alla libertà di stabilimento delle società tutte le misure che vietano, ostacolano o scoraggiano l’esercizio di tale libertà, riferendosi al riguardo, in particolare, alla sentenza 5 ottobre 2004, causa C 442/02, CaixaBank France (Racc. pag I 8961, punti 11 e 12). Il giudice del rinvio rileva altresì come, nella citata sentenza SEVIC Systems, la Corte abbia statuito che gli artt. 43 CE e 48 CE ostano a che, in uno Stato membro, l’iscrizione nel registro nazionale delle imprese della fusione di due società per scioglimento senza liquidazione di una società e trasmissione universale del patrimonio di quest’ultima all’altra sia generalmente rifiutata se una delle due società ha sede in un altro Stato membro, mentre tale iscrizione è possibile, purché siano rispettate talune condizioni, se le società partecipanti alla fusione
LaPrevidenza.it, 08/02/2009
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