Tracciabilità dei flussi finanziari: questioni di retroattività
Avvocato Luigi D'Angelo
L’art. 3, L. n. 136/2010 ha introdotto ai dichiarati fini di “prevenire infiltrazioni criminali” dei nuovi obblighi in capo alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici con le prime legate da rapporti negoziali (contratti pubblici di lavori, forniture, ecc.). In sostanza si pone l’obbligo in capo agli operatori di mercato, in particolare, quelli “a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici”, di utilizzare dei conti correnti bancari o postali “dedicati” da accendere presso banche o Poste Italiane S.p.A. E sui quali le stazioni appaltanti devono effettuare il pagamento dei corrispettivi riguardanti le commesse pubbliche affidate, pagamenti che, tra l’altro, devono essere disposti con bonifici “targati” a mezzo di un apposito e predefinito codice identificativo (CUP) relativo al sottostante “investimento pubblico”. Rilevante, ai fini di queste brevi riflessioni, è la disposizione secondo cui “La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresi’, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa” (art. 3, comma 8, L. cit.). Implementano il quadro normativo altre due disposizioni che impongono obblighi di controllo “incrociato” tra appaltatori e sub-affidatari (“L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente”) nonché obblighi di verifica da parte delle stazioni appaltanti nei confronti degli stessi sub-affidatari (“La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge”)...
LaPrevidenza.it, 22/10/2010