mercoledì, 28 ottobre 2026

Tra i titoli esecutivi si può considerare l'assegno bancario postdatato

Corte di cassazione, Sentenza 11 gennaio – 3 marzo 2010, n. 5069

 

T. M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza emessa dal tribunale di Perugia – sezione distaccata di Foligno in data 9.6.2008 ed in pari data depositata, che aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione dalla stessa proposta. Con l’opposizione l’odierna ricorrente deduceva l’inesistenza del titolo esecutivo costituito da assegno postdatato. Resiste con controricorso P. M..

Il giudizio davanti alla Corte di cassazione è iniziato, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., con il deposito in cancelleria, da parte del relatore, della relazione, ai sensi del primo comma dell’articolo citato e la fissazione – con decreto – dell’adunanza da parte del Presidente. Il decreto e la relazione sono stati regolarmente comunicati al pubblico ministero e notificati ai difensori delle parti....

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LaPrevidenza.it, 07/04/2010

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