martedì, 13 ottobre 2026

Testamento di un paziente non falsificato da due infermiere

Cass. civ., Sez. II, 5.8.2002, n.11733 - Mauro Di Fresco

 

Ai fini dell'identificazione del requisito dell'autografia del testamento olografo è necessario distinguere tra la dichiarazione di ultima volontà e il documento cartaceo sul quale essa è vergata, di tal che detto requisito è rispettato quando la disposizione di ultima volontà sia stata interamente scritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta pur se il documento cartaceo che la reca contenga scritti di mano aliena in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria; mentre la nullità per difetto di autografia del testamento è configurabile allorchè l'intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorchè su incarico o col consenso del testatore. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la nullità del testamento olografo in un caso nel quale nel documento cartaceo, contenente la disposizione di ultima volontà interamente scritta dal "de cuius" e, immediatamente sotto, la sottoscrizione dello stesso, comparivano anche, redatte da mano aliena, le sottoscrizioni di due infermiere che gli prestavano assistenza e altre scritte in stampatello riproducenti i nomi e gli indirizzi delle stesse).
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LaPrevidenza.it, 16/12/2007

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