Consiglio di stato, sentenza 1.10.2010 n. 7262 - Dario Immordino
Il Geometra privo della iscrizione all’Albo professionale può sottoscrivere gli elaborati facenti parte dell’offerta tecnica, ad eccezione degli elaborati progettuali che richiedono una progettualità tecnica specifica, ed un titolo superiore a quello di geometra. Infatti l’esercizio dell’attività di geometra all’interno delle imprese è consentito in ragione della legge professionale ai sensi dell’art. 1 L. n. 75/1985, che autorizza l’esercizio dell’attività riservandone l’espletamento libero professionale agli iscritti all’albo.
Nell'interpretare le clausole di un bando deve tenersi presente il costante principio giurisprudenziale secondo cui in applicazione della regola della massima partecipazione, le clausole del bando richieste a pena di esclusione devono essere chiare e puntuali ed, in caso di oscurità o non chiarezza, devono essere interpretate nel modo meno restrittivo. In tal senso, non può ritenersi finalizzata alla presentazione di una offerta tecnica sottoscritta da liberi professionisti, la prescrizione del bando dalla quale non si evinca in maniera chiara l'utilizzo della espressione "tecnico-abilitato" nel senso di professionista iscritto all'albo professionale.
Avv. Dario Immordino
LaPrevidenza.it, 15/10/2010
3497880035
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089757100
3287451985
Avvocato
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