Sul trasferimento di un militare
TAR Campania-Napoli, sez. VI, sentenza 28.01.2009 n. 459 - Rocchina Staiano
Ormai esiste un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il trasferimento per incompatibilità ambientale di un pubblico dipendente - ed in particolare, come nel caso di specie, di un militare - non postula necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici fatti e comportamenti addebitabili al dipendente medesimo, essendo sufficiente a tal fine l'oggettiva sussistenza di una situazione lesiva del prestigio dell'Amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall'altro, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede. A conferma di ciò, si vedano, tra le tante, Cons. Stato, 3 ottobre 1994, n. 760; Cons. Stato, sez. IV, 30 giugno 2003 n. 3909; Tar Sicilia Palermo, sez. I, 12 novembre 2003, n. 2709; Tar Trentino Alto Adige, Trento, 28 novembre 2005, n. 374; di recente, Tar Campania Napoli, sez. VI, 29 gennaio 2009, n. 486.
Tale principio, assume, inoltre, particolare consistenza quando venga riferito al trasferimento del personale militare o dipendente della Polizia di Stato (Tar Campania Napoli, sez. VI, 29 gennaio 2009, n. 486 e Tar Campania Napoli, sez. VI, 3 febbraio 2009, n. 567), dove si configurano in capo alle rispettive Amministrazioni più ampi e penetranti poteri discrezionali in funzione di tutela di particolari e preminenti interessi pubblici volti ad assicurare la convivenza civile, interessi ai quali restano subordinate le esigenze particolari dei dipendenti, con correlativo rafforzamento dell'esigenza di tutela del prestigio dell'Amministrazione, in relazione a peculiari compiti ad essi propri, anche in presenza di semplici situazioni di sospetto, o comunque di ombre atte ad offuscare l'immagine offerta all'esterno dell'Autorità preposta alla tutela della sicurezza pubblica (Cons. Stato, 30 giugno 2003, n. 3909; Cons. Stato, sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3926, Tar Lazio Roma, sez. I, 11 gennaio 2006, n. 249; Tar Valle d'Aosta, 22 giugno 2006, n. 125).
Inoltre, è stato affermato in giurisprudenza che le esigenze di servizio poste a base del trasferimento per incompatibilità del personale di cui sopra sono sindacabili dal giudice amministrativo solo "ab externo", sotto cioè il profilo della logicità e completezza della motivazione quale si evince dal complesso dell'attività procedimentale posta in essere, rimanendo esclusa ogni indagine di merito sulla valutazione dell'Amministrazione (così Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2003, n. 2970).
Avv. Prof. Rocchina Staiano - Altalex
LaPrevidenza.it, 13/10/2009