Corte Costituzionale , sentenza 14.07.2009 n. 217
Si deve ritenere non fondata la questione di legittimità Costituzionale degli artt. 420-ter, comma 5, e dell'art. 484, comma 2-bis, del codice di procedura penale, in quanto non lesiva dei principi di cui agli artt. 3, 24, comma 1 e 2, e 111, comma 2 Cost. nella parte in cui non consente, al giudice del dibattimento, di rinviare ad una nuova udienza in caso di assenza del difensore della costituita parte civile dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato”.
Disposizioni sottoposte al vaglio di costituzionalità
Codice di procedura penale
Articolo 420-ter - Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore
Comma 5: «Il giudice provvede a norma del comma 1 (rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1) nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito ».
Articolo 484 - Costituzione delle parti
Comma 2-bis: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies »
Dubbio costituzionale
Se le disposizioni citate, s pongono in contrasto con la Costituzione nella parte in cui non consentono al giudice del dibattimento di rinviare ad una nuova udienza nel caso in cui l'assenza del difensore della costituita parte civile sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato.
Principi assunti violati
Art. 3 Cost. = sotto il profilo del principio di uguaglianza, stante l'irragionevole discriminazione operata tra il difensore dell'imputato ed il difensore della parte civile che vengono a trovarsi nella medesima situazione incolpevole;
Art. 24. comma 1 e 2 = sotto il principio della inviolabilità della difesa, sicuramente applicabile anche alla persona offesa dal reato in relazione alle sue pretese civilistiche: diritto la cui effettività sarebbe vulnerata dallo svolgimento di attività processuale nella quale l'imputato ed il suo difensore possono svolgere la loro difesa in assenza della parte civile e del suo difensore impossibilitato a presenziare per forza maggiore;
Art. 111 comma 2 Cost. = con riguardo al principio della parità delle parti nel processo, stante l'attribuzione del diritto al differimento dell'udienza al difensore di una delle parti del processo penale e la negazione di tale identico diritto al difensore della parte civile che si trova nella medesima situazione;
Il caso
Con ordinanza del 2 ottobre 2008, il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 420-ter, comma 5, e dell'art. 484, comma 2-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui non consentono al giudice del dibattimento di rinviare ad una nuova udienza nel caso in cui l'assenza del difensore della costituita parte civile sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato.
Al giudice a quo veniva avanzata richiesta di differimento di udienza in ragione dell’impossibilità di comparire da parte del procuratore costituito della parte civile a causa del legittimo impedimento occorsogli in quella data.
Il rimettente non accoglieva detta istanza in ossequio al combinato disposto degli artt. 420-ter, comma 5, e 484, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto dette norme riservano il diritto di differimento dell'udienza in caso di legittimo impedimento, prontamente comunicato, soltanto al difensore dell'imputato.
Il legale civilista eccepiva, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza con la quale il giudicante ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza e del provvedimento di ammissione delle nuove prove richieste dall'imputato, per violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., ovvero per inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza della parte civile costituita; in particolare, il difensore della parte civile osservava che l'ordinanza di ammissione delle prove richieste dall'imputato, a seguito della contestazione suppletiva, era stata pronunziata nonostante la sua assenza, dovuta ad impedimento assoluto, prontamente comunicato e, quindi, senza alcun contraddittorio con una delle parti del processo.
Il giudice rimettente ritenendo, in punto di rilevanza della questione, che l'eccezione di nullità e, quindi, il giudizio non potevano essere definiti indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità in esame, giacché l'incostituzionalità degli artt. 420-ter, comma 5 e 484, comma 2-bis, avrebbe imposto al decidente di accogliere l'eccezione di nullità nei termini prospettati dal difensore della parte civile, sollevava questione di legittimità costituzionale prospettando la violazione degli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, Costituzione.
Inquadramento della problematica
Ai sensi dell’ordinanza con la quale veniva adita la Consulta, il rimettente sollevava dubbio di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 420-ter, comma 5, e dell'art. 484, comma 2-bis, del codice di procedura penale nella parte in cui non consentono al giudice del dibattimento di rinviare ad una nuova udienza nel caso in cui l'assenza del difensore della costituita parte civile sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato.
L'omessa previsione contrasterebbe, secondo il rimettente, con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., “stante l'irragionevole discriminazione operata tra il difensore dell'imputato ed il difensore della parte civile che vengono a trovarsi nella medesima situazione incolpevole”; con il principio della parità delle parti nel processo ex art. 24. comma 1 e 2 Cost. , “stante l'attribuzione del diritto al differimento dell'udienza al difensore di una delle parti del processo penale e la negazione di tale identico diritto al difensore della parte civile che si trova nella medesima situazione”; da ultimo con il principio della inviolabilità della difesa ex art. 111 comma 2 Cost., “sicuramente applicabile anche alla persona offesa dal reato in relazione alle sue pretese civilistiche: diritto la cui effettività sarebbe vulnerata dallo svolgimento di attività processuale nella quale l'imputato ed il suo difensore possono svolgere la loro difesa in assenza della parte civile e del suo difensore impossibilitato a presenziare per forza maggiore”
La risposta della Consulta
Il Giudice delle leggi, nell’esaminare la vexata quaestio, coglie l’occasione per enucleare e ribadire il fondamentale principio di distinzione tra azione civile ed azione penale, già affermato in precedenti sentenze divenuto saldo in capo alle pronunce della Consulta.
L’esame prende il via da un excursus storico che affonda le radici nella sentenza n. 187 risalente al 1972, con la quale già sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1930, veniva giudicata non discriminatoria la portata dell'art. 175 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva, in tema di notificazioni, l'obbligo di disporre le ricerche del danneggiato nei luoghi di nascita e di ultima dimora, così come era previsto per l'imputato.
Lo snodo viene assunto attraverso la citazione del codice di procedura penale del 1988, il quale ha fortemente cambiato il tipo di processo, transitando dal previgente sistema di tipo inquisitorio, ove vigeva la prevalenza del processo penale su quello civile e amministrativo, a quello accusatorio caratterizzato dalla separazione dei giudizi ed alla indipendenza del giudizio civile e amministrativo da quello penale.
Ora l'intero corpo normativo processuale risulta, infatti, strutturato sulla diversità delle posizioni processuali della parte civile e dell'imputato, in particolare, sul carattere accessorio, subordinato ed eventuale dell'azione civile rispetto al processo penale; si tratta di disposizioni che delineano una netta diversificazione dei diritti e dei poteri processuali attribuiti alla parte civile ed all'imputato, costituenti, dunque, situazioni soggettive non omologabili.
Difatti, la Corte, tutte le volte in cui è stata chiamata a decidere sui rapporti tra azione civile e azione penale, ha costantemente affermato il principio per cui “imputato e parte civile esprimono due entità soggettive fortemente diversificate, non solo sul piano del differente risalto degli interessi coinvolti, ma anche e soprattutto per l'impossibilità di configurare in capo ad essi un paradigma di par condicio valido come regola generale su cui conformare i relativi diritti e poteri processuali. Pertanto le differenze di trattamento processuale tra le parti sono legittime, sempre che abbiano una loro ragionevole base all'interno del sistema processuale. Se ciò vale per le parti necessarie del processo, a fortiori è possibile tracciare un ragionevole discrimen in riferimento alle parti eventuali: specie nelle ipotesi in cui – come nel caso della parte civile nel processo penale – sia assicurato un diretto ed incondizionato ristoro dei propri diritti attraverso l'azione sempre esercitabile in sede propria” (sentenza n. 168 del 2006).
L’appena citata non equiparabilità delle posizioni soggettive in questione e il favor separationis tra azione civile ed azione penale sta proprio alla base dalla valutazione di “non irragionevolezza” della scelta del legislatore nei casi in cui non ha esteso anche alla parte civile facoltà e diritti attribuiti in via esclusiva all'imputato ed in quelli in cui non ha riconosciuto autonomi diritti e facoltà alla parte civile.
Tale tesi trova ulteriori avalli grazie ai precedenti giurisprudenziali della stessa Consulta e, precisamente, avendo riguardo alla sentenza n. 168 del 2006 con la quale “non ha ritenuto discriminatoria la scelta del legislatore di consentire soltanto all'imputato ed al pubblico ministero di formulare la richiesta di rimessione del processo”, né ha ritenuto irragionevole il mancato riconoscimento alla parte civile del diritto di impugnare il provvedimento con il quale la sua istanza di sequestro conservativo sia stata respinta (ordinanza n. 424 del 1998); anzi, ha affermato “la ragionevolezza del comma 2 dell'art. 495 cod. proc. pen., nella parte in cui attribuisce soltanto all'imputato ed al pubblico ministero, e non anche alla parte civile, il diritto alla prova contraria” (sentenza n. 532 del 1995).
Ad abundantiam la Corte osserva come “si deve ribadire che l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul diritto di difesa e sulla parità delle parti, data la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile ed anche, atteso il carattere accessorio e subordinato dell'azione civile, in considerazione della facoltà del danneggiato dal reato di scegliere di far valere i propri diritti nella sede propria oppure in quella penale dopo aver effettuato una valutazione comparativa dei relativi vantaggi “ (sentenza n. 168 del 2006; ordinanza n. 124 del 1999).
Sulla scorta delle argomentazioni appena svolte la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sulla scorta dei motivi che seguono.
In ordine alla presunta violazione dell’art. 3 Cost. osserva, come sin’ora precisato, la legittimità della disparità di trattamento fra parte civile e imputato, quindi conseguentemente con ripercussioni sui rispettivi difensori (vd. mancata comparizione del difensore).
Con riferimento alla violazione dell'art. 24 Cost., “sotto il profilo per cui l'effettività del diritto di difesa della parte civile sarebbe vulnerata dallo svolgimento di attività processuale nella quale l'imputato ed il suo difensore possono svolgere la loro difesa, in assenza della parte civile e del suo difensore, si deve rilevare che tale lesione non è sussistente. Ciò non solo perché ben può il difensore legittimamente impedito nominare un sostituto, il quale esercita i diritti e assume i doveri del difensore ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., ma anche perché, come più volte affermato da questa Corte, l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno nel processo penale non rappresenta l'unico strumento di tutela giudiziaria a disposizione della parte civile «per l'esistenza di validi e praticabili percorsi giudiziari alternativi nella piena disponibilità del danneggiato” (azione risarcitoria davanti al giudice civile)» (ordinanze n. 562 del 2000 e n. 424 del 1998).
Da ultimo non risulta violato neanche l’art. 11, secondo comma in quanto le considerazioni di cui sopra, non comporterebbero una violazione del principio della parità delle parti “atteso che la previsione della facoltà prevista in capo alla parte civile di trasferire, in qualsiasi momento, l'azione per il risarcimento del danno derivante dal reato nella sede civile, esclude di regola pregiudizi agli interessi di cui è portatrice”.
In conclusione, ai sensi dei suesposti rilievi, la Consulta ritiene non fondata la questione de qua.
(Fonte: Altalex - Nota di Adolfo Liarò)
La separazione dell’azione civile dal processo penale non può essere considerata come evoluzione o menomazione del diritto di tutela giurisdizionale, costituendone una modalità che generalmente è alternativa, ma che il legislatore, nell’ambito del suo potere discrezionale, può scegliere come esclusiva in vista di altri interessi da tutelare come quello della speditezza del processo penale e che l’autonomo esercizio dell’azione di restituzione o risarcitoria nel processo civile non comprime il diritto di difesa, il quale potrà essere esercitato secondo le regole generali del codice di procedura civile.
LaPrevidenza.it, 12/08/2009
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