Tribunale di Napoli, Sentenza 30.06.2009
...... del delitto di cui all’art. 612-bis c.p. perché, non accettando la decisione di I. F. di procedere alla separazione legale, la pedinava, controllava, anche tramite terzi, i suoi movimenti, si recava sul posto di lavoro della medesima inveendo contro di lei davanti ai colleghi, le telefonava ossessivamente chiedendo contezza del contenuto delle telefonate, la minacciava ed ingiuriava di continuo, anche per strada; con tali reiterate e costanti condotte procurando alla I. un perdurante e grave stato di ansia ed il fondato timore di aggressioni gravi alla propria incolumità.
In N. dal marzo 2009 ad oggi; condotta in atto
b) del delitto di cui all’art. 572 c.p. perché, picchiandola ed ingiuriandola di continuo, anche quando la stessa era in stato interessante ed anche alla presenza dei figli minori, sottoponeva la medesima ad un regime di vita intollerabilmente vessatorio.
In N., sino al marzo 2009
c) del delitto di cui agli artt. 81, 574, c.p. perchè, in diverse occasioni, sottraeva il figlio minore G. di anni dieci alla potestà genitoriale della madre che sapeva di averlo mandato a scuola.
In N., sino al 27.5.2009, ultimo episodio
d) del delitto di cui agli artt. 612 cpv, 614 ultimo comma perché, dopo aver ripetutamente minacciato di morte la I., la seguiva sino a casa dei genitori ed ivi prendeva a calci il cancello posto avanti la porta, buttandolo giù, e facendo ingresso nella predetta abitazione.
LaPrevidenza.it, 03/08/2009
Avvocato
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Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...