A cura della Dott.ssa Silvana Toriello
Con le nuove norme in materia di sicurezza al centro del sistema è posto il datore di lavoro. Egli deve dotarsi di un vero e proprio modello gestionale della prevenzione,di una rete organizzativa della prevenzione. In precedenza poteva creare l’organizzazione del lavoro che voleva , ora il modello organizzativo per la prevenzione è imposto dalle norme nelle sue modalità ed articolazioni. In assenza di questa rete organizzativa scatta la sanzione. Il modulo che connota la organizzazione e la gestione della prevenzione non è rimesso,dunque, alla discrezionalità del soggetto imprenditore ma è rigido ed individuato dalla norma. Il datore di lavoro è promotore e regista della sicurezza entro i limiti del modello disegnato dal legislatore. Proprio la rigidità del modello organizzativo ha fatto sì che qualcuno si chiedesse se l’attuale assetto non contrasti con l’articolo 41 della Costituzione che prevede il diritto alla libertà di impresa. Si è obiettato che proprio l’articolo 41 della Costituzione prevede che la libertà di impresa non deve svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità dei lavoratori...
LaPrevidenza.it, 06/10/2009
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