D.ssa Silvana Toriello
Con Legge n. 248 del 5 maggio 1976 è stata prevista la concessione di uno speciale assegno continuativo mensile a favore del coniuge e dei figli del lavoratore titolare di rendita diretta per inabilità permanente di grado non inferiore all’80%, liquidata ai sensi del Testo Unico, deceduto per cause non dipendenti dall’evento lesivo assicurato. La stessa legge ha indicato le ulteriori condizioni e i limiti per la concessione del beneficio e, per quanto di specifico interesse, ha previsto l’obbligo degli aventi diritto di presentare un’apposita domanda entro un termine di decadenza di 180 giorni dalla data del decesso dell’assicurato.
Detta legge è stata parzialmente modificata dalla legge n. 251 del 10 maggio 1982 che ha ridotto al 65% il grado di inabilità permanente previsto per l’ammissione al beneficio.
Successivamente, l’articolo 1, comma 782, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), ha previsto che, ferme restando le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale beneficio spetta ai superstiti dei titolari di rendita diretta con un grado di menomazione dell’integrità psicofisica non inferiore al 48%, calcolato secondo il nuovo regime in vigore dal 25 luglio 2000....
D.ssa Silvana Toriello
LaPrevidenza.it, 02/02/2011
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Avvocato
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