Sostegno della maternita' e della paternita'
Articolo del Dott. Luigi Risolo
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni soluzione possibile e legittima affinché il proprio dipendente, oltre al lavoro, possa assolvere al meglio alle funzioni genitoriali, ovvero possa accudire ed educare la prole, nel rispetto, anche, dei principi di leale collaborazione, dal punto di vista della buona fede, correttezza e ragionevolezza nello svolgimento del rapporto di lavoro; ciò è quanto emerso dall’istanza di interpello, Del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione generale per l’attività ispettiva, n. 68 del 2009 avente ad oggetto “art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – conciliazione dei tempi di vita e di lavoro a sostegno della maternità e diritto a forme di flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro” e previa acquisizione del parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro.
L’articolo 37, comma 1, della Costituzione Italiana, sancisce che “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”. La norma costituzionale ha trovato piena attuazione con la Legge 8 Marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" ....
LaPrevidenza.it, 26/08/2009