Settima salvaguardia: il problema degli esodati
Avv. Maria Antonietta Sancipriani
Settima salvaguardia: il problema degli esodati
Avv. Maria Antonietta Sancipriani
La settima salvaguardia è rivolta a migliaia di lavoratori anziani che nel 2011, prima della riforma previdenziale dell'ex-ministro Fornero, firmarono un accordo con la propria azienda per mettersi in mobilità o iniziarono a versare i contributi volontariamente, in vista della pensione. Attualmente "la settima salvaguardia" rappresenta ancora una proposta di legge inserita nella legge di stabilità 2016 all'art 18, al vaglio parlamentare. La proposta prevede l'estensione fino al 6 gennaio 2017 dei profili di tutela della sesta salvaguardia, con l'obiettivo di comprendere anche le categorie di lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 sinora rimaste escluse. La proposta concede la possibilità a circa 26.300 lavoratori, ben identificati in determinati e tassativi profili di tutela la possibilità di mantenere, in via eccezionale, le previgenti regole di pensionamento ante Fornero . La legge è rivolta: -a 6.300 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, per i quali il diritto alla pensione si intende raggiunto entro la data di scadenza dell'indennità di mobilità (o dello speciale trattamento edile) se cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2014 oppure, se cessati dal lavoro entro il 31 dicembre 2012, entro i successivi 12 mesi (senza considerare la finestra mobile).
-a 9.000: 1) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita'; 2) lavoratori autorizzati ai volontari entro il 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Per i suddetti lavoratori la decorrenza della pensione viene stabilita entro il 6.1.2017 (comprensiva della finestra mobile).
-6000: 1) lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 2) lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412- ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 3) lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
Per tutti i summenzionati lavoratori la decorrenza della pensione viene stabilita entro il 6.1.2017 (comprensiva della finestra mobile)
-a 2000 lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 a condizione di che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave la decorrenza della pensione è stabilita entro il 6.1.2017 (comprensiva della finestra mobile)
-a 3000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato. Sono esclusi i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali. Decorrenza della pensione entro il 6.1.2017 (comprensiva della finestra mobile)
La presentazione delle istanze da parte dei lavoratori dovrà avvenire entro 60 giorni dal 1° gennaio 2016.
(Maria Antonietta Sancipriani)
LaPrevidenza.it, 30/10/2015