mercoledì, 04 dicembre 2024

Servizio di leva: cittadino dispensato in Argentina non è arruolabile in Italia

Consiglio di Stato, Decisione 19.10.2006 n° 6246 - Giovanni Dami

 

Il soggetto avente doppia cittadinanza (Italiana e Argentina) che ha assolto gli obblighi militari in Argentina, seppur riformato per "eccedenza" non può essere arruolato in Italia secondo ildisposto della legge 282/73. Il Consiglio di Stato, nella fattispecie, con la sentenza in epigrafe ribadisce testualmente .... "La sentenza, così come dedotto dall’appellante, non può essere condivisa. Va, invero, considerato che la stessa norma richiamata dal Tribunale a sostegno della propria decisione fa salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con lo Stato.
Nella fattispecie, la l. 18/5/1973 n. 282, recante ratifica ed esecuzione dell’accordo di cittadinanza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Buenos Aires il 29 ottobre 1971, all’art. 3, co.2, prevede che “Dalla stessa legislazione e dagli accordi vigenti in materia tra i due Paesi sarà regolato lo adempimento degli obblighi militari, considerandosi adempiuti quelli soddisfatti nel Paese di origine”.
Orbene, nella norma pattizia fra Stati non vi è traccia di riferimenti a servizi effettivamente prestati, evidenziandosi semplicemente la necessità che gli obblighi militari siano stati soddisfatti nel Paese di origine.
Che ciò nella fattispecie sia avvenuto, in concreto, lo dimostra il “Certificado de situacion militar” agli atti, rilasciato dallo Stato Maggiore generale dell’Esercito, che attesta che il sig. Morales ha regolarizzato la sua situazione militare per essere risultato eccedente nella sua classe.
D’altro canto, la tesi esposta trova conferma anche nella considerazione che la sottoposizione agli obblighi militari costituisce un onere personale cui il cittadino è assoggettato nell’interesse pubblico, ma tale onere non può ritenersi operante anche oltre gli stessi limiti di interesse stabiliti dall’autorità pubblica, come nel caso in cui l’assoggettamento non sia ritenuto utile per eccedenza di contingente. Di talchè deve ritenersi che anche in tale caso gli obblighi militari siano stati soddisfatti, con conseguente diritto del soggetto alla dispensa".
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LaPrevidenza.it, 31/10/2006

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