Cassazione civile sez. VI, Sentenza 23.5.2013, n. 12764
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente - Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere - Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 1046/2012 proposto da: P.M.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 137, presso lo studio dell'avvocato BONANNI Giancarlo, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale che viene allegata in atti; - ricorrente - contro F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEVERE 44, presso lo studio dell'avvocato DI GIOVANNI Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MOGNON ADRIANO, giusta mandato a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1761/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA del 13.4.2011, depositata il 17/08/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO; udito per il controricorrente l'Avvocato Adriano Mognon che si riporta agli scritti. E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SERGIO DEL CORE che si riporta alla relazione scritta.
FATTO
Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., nel procedimento civile iscritto al R.G. 1046 del 2012: "La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza del 27 settembre 2004, in, in sede di giudizio di separazione, tra P.M.P. e F.C.; in riforma della pronuncia di primo grado, revocava l'assegno in favore della moglie, fissato in sede di separazione personale dei coniugi dal giudice di primo grado in Euro 2500 mensili, osservando che la P. risultava titolare di un cospicuo patrimonio e che, sebbene il tenore di vita coniugale risultasse essere alto, ella non aveva provato di aver conosciuto in tale periodo di tempo un tenore di vita particolarmente brillante, fatto di viaggi, vacanze, teatri, sì da poter pretendere di conservarlo ulteriormente. Avverso tale pronuncia proponeva ricorso in cassazione P.M.P., denunciando il vizio di motivazione in relazione alla revoca dell'assegno di contributo al suo mantenimento. La Corte di Cassazione, dopo avere evidenziato l'esigenza di effettuare un reale approfondimento del tenore di vita concretamente tenuto in costanza di convivenza coniugale "come desumibile dal complesso degli elementi concretamente conferiti al processo", non reputando congruo il rilievo dato dall'impugnata sentenza alla distinzione fra "alto tenore di vita" e un "brillante tenore di vita", rinviava la causa innanzi al giudice di secondo grado, affinchè riesaminasse, in considerazione dell'essenzialità dell'accertamento del tenore di vita coniugale, la fattispecie nei suoi aspetti relativi all'assegno di mantenimento disposto in primo grado a favore della moglie. La Corte d'Appello di Venezia con la sentenza n. 1761 del 2011, pronunciata in sede di giudizio di rinvio, ha respinto l'appello proposto da P.M.P. e ha confermato il provvedimento impugnato, affermando che, la moglie possedeva i mezzi necessari in grado di assicurarle il medesimo tenore di vita goduto prima della separazione con conseguente irrilevanza dell'accertamento giudiziale relativa alla consistenza economico patrimoniale dell'altro coniuge. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione P. M.P., affidandosi ad un unico motivo nel quale è stata censurata sotto il profilo della violazione e della falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè in ordine al vizio di motivazione, la mancata considerazione, nella decisione assunta, della situazione economico patrimoniale del F. oltre che dell'effettiva consistenza del patrimonio e del reddito della ricorrente.
Resiste con controricorso F.C.. Ritenuto che il motivo di ricorso così come prospettato è inammissibile perchè anche sotto il profilo della violazione di legge (identificata esclusivamente negli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) mira ad un riesame della valutazione dei fatti, incensurabile in questa sede. Nella sentenza impugnata, in ossequio al principio di diritto indicato in sede di rinvio, viene ricostruito, alla luce delle emergenze probatorie in atti, il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, e, sempre alla luce delle condizioni economico patrimoniali della ricorrente, viene stabilito che tali condizioni (non formanti oggetto della intervenuta cassazione della precedente sentenza d'appello) sono del tutto adeguate a consentire il livello di benessere già caratterizzante la convivenza coniugale, coerentemente con la specifica funzione che l'art. 156 cod. civ., attribuisce all'assegno di mantenimento in favore del coniuge (Cass. 18547 del 2006).
Al fine di svolgere questa valutazione comparativa la Corte d'appello, nella pronuncia impugnata, ha svolto un'indagine peritale, alla luce della quale, con motivazione ampia e congrua, ha assunto la propria decisione. Come già precisato nella pronuncia della Corte che ha disposto la cassazione con rinvio il dettaglio della situazione economico patrimoniale delle parti (ed in particolare della ricorrente) posto a base del presente ricorso introduce un piano d'indagine e di accertamento del tutto estraneo al giudizio di legittimità, (ex multis Cass. 22909 del 2012, Cass. 7179 del 2010), in quanto non evidenzia l'omessa considerazione di un fatto decisivo o controverso ma intende sostituire il proprio giudizio valutativo a quello compiuto incensurabilmente dalla sentenza di secondo grado. Ritenuto, infine, che ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere respinto". Ritenuto che, esaminata anche la memoria di parte controricorrente, il Collegio aderisce alla relazione. ricorso introduce un piano d'indagine e di accertamento del tutto estraneo al giudizio di legittimità, (ex multis Cass. 22909 del 2012, Cass. 7179 del 2010), in quanto non evidenzia l'omessa considerazione di un fatto decisivo o controverso ma intende sostituire il proprio giudizio valutativo a quello compiuto incensurabilmente dalla sentenza di secondo grado. Ritenuto, infine, che ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere respinto".
Ritenuto che, esaminata anche la memoria di parte controricorrente, il Collegio aderisce alla relazione.
P.Q.M.
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in Euro 1500 per compensi; Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2013
LaPrevidenza.it, 03/10/2013
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
0958996835
3358439786
Consulente del Lavoro