Corte di Assise di Appello di Torino - Avv. Adriana Pignataro
Era prevedibile che la questione della differenza tra COLPA COSCIENTE E DOLO EVENTUALE tornasse ad essere discussa nel caso del tragico evento occorso nello stabilimento di Torino della Tyssen Krupp ed in relazione alla condotta sia dell’amministratore delegato del Gruppo che dei dirigenti.
Volendo teoricamente disquisire sulla differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente si rileva che il limite tra le due configurazioni dottrinali è sottile e difficilmente distinguibile nella realtà dei fatti. Nel primo caso, si dice che il soggetto ha accettato la possibilità che si verifichi l’evento delittuoso e che egli avrebbe agito nello stesso modo anche avendo la consapevolezza del determinarsi dell’evento, in quanto l’agente consapevolmente subordina un determinato bene ad un altro, ovvero, l’accettazione del danno rappresenta il prezzo di un risultato desiderato (cfr . anche CASS Pen. Sez. IV, 24 marzo 2010 n. 11222) . Nel caso di colpa cosciente si dice che, nonostante la previsione dell’evento delittuoso, si è esclusa la possibilità che si realizzi non volendolo e non accettando, nella ragionevole speranza di poterlo evitare.
Non è chi non veda quale sottigliezza vi sia nelle differenze sopradette.
Se io prevedo l’evento delittuoso, ovvero la ragionevole possibilità del suo verificarsi e nonostante ciò voglio attuare quella condotta, per il fatto stesso che agisco in quella maniera non ho forse accettato l’evento? Certo posso dire che non ho intenzione che si verifichi, ma la volontà di quella condotta non sembra volontà dell’evento? E dunque quale particolare differenza con il dolo eventuale? La certezza dell’evento in senso assoluto non c’è mai, c’è invece l’accettazione della possibilità che si verifichi l’evento .
Il comportamento dell’amministratore delegato della THYSSEN GRUPP definito “sciagurato “ dai giudici di primo grado, di procedere ad una chiusura “a scalare” continuando la produzione e contemporaneamente trasferendo via via gli impianti ed azzerando per fini economici gli investimenti, creando condizioni sempre minori di sicurezza, non è sicura volontà di accettare un evento dannoso ? Certo posso sempre dire che mi auguro che la sciagura non avvenga. Troppo poco.
Gli estremi del dolo eventuale nel comportamento dell’amministratore delegato del Gruppo sembrano, nonostante tutto, configurabili.
Aspettiamo di leggere la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Torino, sempre nella convinzione che il caso abbia, comunque, avuto una definizione giudiziaria esemplare.
Avv. Adriana Pignataro
LaPrevidenza.it, 23/03/2013
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